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Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio)

Domanda ex art. 44 CCII - Competenza per territorio - Luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali - Sede legale e sede effettiva - Presunzione relativaSussistenza - Prova contraria - Contenuto.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 21865 del 29/07/2025 (Rv. 675470 - 01) La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi.