Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Natura - Amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 1, r.d. n. 1611 del 1933 - Operatività - Ragioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20278 del 20/07/2025 (Rv. 675830 - 01)
L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), come desumibile dall'art. 4 della legge istitutiva (d.lgs. n. 162 del 2007) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999, ha natura di amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e con personalità giuridica, la quale svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria, sicché, in assenza di una norma derogatoria quale quella dettata, per le Agenzie fiscali, dall'art. 72 del citato d.lgs. n. 300 del 1999, deve ritenersi operante l'art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, che assegna all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo.