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Avvocato - Tenuta degli albi - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervenuta scadenza del sessennio - Cancellazione dal Registro dei praticanti

Intervenuta scadenza del sessennio - Cancellazione dal Registro dei praticanti - Illegittimità - Norma regolamentare derogatoria - Illegittimità - Disapplicazione - L'art. 8 co. 1, L.P., non pone alcun limite di durata all'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l'esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell'ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 febbraio 2011).
Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 196

 Avvocato - Tenuta degli albi - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervenuta scadenza del sessennio - Cancellazione dal Registro dei praticanti - Illegittimità - Norma regolamentare derogatoria - Illegittimità - Disapplicazione - L'art. 8 co. 1, L.P., non pone alcun limite di durata all'iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l'esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell'ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 febbraio 2011).
Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 196

 

Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 196

FATTO
Con ricorso depositato il 06.04.2011, il Dott. R. B., ha impugnato la deliberazione del 10.02.2011 -notificatagli in forma di comunicazione il 22.03.2011- con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano aveva disposto la sua cancellazione, unitamente a quella di numerosi altri praticanti, quale "praticante con abilitazione scaduta il 31.12.2011" (rectius = 2010), essendo egli stato iscritto (iscrizione semplice) il 17.03.2003 con patrocinio scaduto il 18.07.2010.
Tale cancellazione veniva disposta -così si legge nella comunicazione inviata al ricorrente dal C.O.A. di Milano, ma non nella deliberazione- in quanto "prevista dall'art. 8, com. 2, del R.D.L. n. 1578/1933 e dall'art. 15, com. 5, del regolamento per lo svolgimento della pratica forense 15.12.2005".
Il dott. B. ha chiesto l'annullamento della delibera impugnata, affidando il gravame proposto ai seguenti tre motivi:
1- violazione della norma di cui all'art. 8, RDL 1578/1933, in quanto detta norma prevede la durata massima dei sei anni dell'esercizio del patrocinio, (con conseguente cancellazione dall'elenco speciale dei praticanti abilitati), ma non anche della pratica forense;
2- eccesso di potere per arbitraria interpretazione estensiva delle ipotesi di cancellazione previste dal predetto art. 8 e violazione del principio di tassatività delle ipotesi di cancellazione;
3- violazione dell'art. 37, comma 3°, del RDL 1578/1933, in quanto è stato violato il termine di 15 giorni fissato per la notifica agli interessati della delibera di cancellazione a decorrere dalla sua adozione, con conseguente nullità della delibera stessa.
DIRITTO
I primi due motivi del ricorso proposto possono essere riuniti e trattati congiuntamente atteso che con gli stessi il dott. R. B. si duole in sostanza, di essere stato illegittimamente cancellato dal Registro dei praticanti Avvocati nel quale era stato iscritto il 17.03.2003.
Il ricorrente, in proposito, censura la deliberazione impugnata in quanto adottata in violazione della norma di cui all'art. 8, comma 1°, del R.D.L. n. 157/1933, che non pone alcun limite di durata della iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, mentre il 2° comma, disciplina la diversa fattispecie dell'esercizio del patrocinio per il quale -invece- è prevista la durata massima di 6 anni.
Orbene, i predetti due motivi di ricorso sono fondati e meritano di essere accolti.
Come ha puntualmente evidenziato il ricorrente, infatti, le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la indicata sent. n. 17761/2008, seguendo –peraltro- un costante indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio (cfr. CNF n. 7/2007, n. 256/2007), ribadito di recente anche con sent. n. 168/2009, ha chiarito che "il laureato in giurisprudenza che abbia soddisfatto le condizioni per l'accesso all'esame di avvocata ben può avere interesse a proseguire nella pratica forense ed a svolgere tale pratica non in veste informale, bensì con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza da un professionista già abilitato".
Da ciò consegue -secondo la Suprema Corte- che non vi sono ragioni che ostano alla permanenza della iscrizione del praticante avvocato nel predetto Registro, tanto più che, fermo restante il limite temporale di 6 anni previsto dalla norma di cui al 2° comma dell'art. 8 RDL 1578/1993 per l'esercizio del patrocinio, la precedente norma di cui al 1° comma "non pone alcun limite temporale alla durata della iscrizione nel summenzionato registro", né può essere interpretata nel senso che "la perdita del patrocinio (per decorrenza del sessennio) comporti la cancellazione anche dal registro dei praticanti", ostandovi la lettera
della legge e l'assenza di "uno strumento giuridico che consente di dedurre dal venir meno del patrocinio il venir meno anche del tirocinio" Anche se la disposta cancellazione è priva di ogni motivazione -se si esclude l'apodittico richiamo alle norme di cui all'art. 8, comma 2°, RDL 1578/1933 ed alla norma di cui all'art. 15, comma 5°, del regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'ordine di Milano - ed è, sotto tale aspetto, attesa la sua natura di provvedimento amministrativo, di per sé illegittima, val la pena di aggiungere, per completezza di approfondimento, che la stessa Corte Suprema ha anche precisato che neppure dall'art. 14, comma 1 lett. d), che prevede la cancellazione del registro del praticante ammesso al patrocinio che non abbia prestato giuramento prescritto dall'art. 8, è possibile dedurre un principio generale ed estenderne la – portata e gli effetti al ben diverso caso di perdita del patrocinio per decorrenza del sessennio, "tanto più che nulla vieta che il patrocinante cancellato dal registro per omesso giuramento vi si reiscriva (chiedendo o meno l'ammissione al patrocinio)";
- "nessun rilievo può poi attribuirsi al R.D. n. 37 del 1934, art. 14, comma 4, secondo cui "i praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 17, n.n. 1,2 e 3", dal momento che da tale norma non si deduce affatto che la reiscrizione nel registro sarebbe ammessa al solo fine del completamento della pratica;
- né, infine, assume rilievo l'obbligo del Consiglio dell'Ordine di aggiornamento del registro dei praticanti e di provvedere alla cancellazione di coloro che non hanno più titolo per mantenerla (art. 16, comma 5, RDL n. 1578/1933), in quanto da tale norma non deriva in alcun modo la conseguenza che il compimento della pratica determini la cancellazione dal registro.
Ritiene il Consiglio, dunque, di dover confermare tale condiviso e condivisibile indirizzo giurisprudenziale e di dover, infine, precisare che la norma regolamentare di cui all'art. 15 non può modificare la legge e, quindi, deve essere disapplicata.
In definitiva, dunque, il ricorso proposto, ferma la legittima cancellazione del dott. R. B. dall'elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio, per quanto riguarda la disposta ed impugnata cancellazione dello stesso dal Registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, deve essere accolto, restando assorbito il pur infondato terzo motivo, atteso che il termine previsto per la notifica agli interessati della delibera di cancellazione è notoriamente di natura ordinatoria (cfr. CNF n. 79/1996, n. 122/1996 e, più di recente, n. 82/2004).
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;
accoglie il ricorso proposto dal dott. R. B. avverso la decisione in data 10.02.2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Milano con la quale era stata disposta la cancellazione di esso dott. B. dal Registro dei praticanti avvocati.
Così deciso in Roma, lì 27 Ottobre 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to avv. Andrea Mascherin f.to Prof. avv. Piero Guido Alpa
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 dicembre 2011

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