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Cancellazione Praticante dall’albo - Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 20 ottobre 2019

Il COA di Patti formula quesito in relazione alla fattispecie di un praticante che, cancellato a richiesta dall’Albo prima del rilascio del certificato di compiuta pratica, si reiscriva al solo scopo di ottenere il rilascio del suddetto certificato.

Nel quesito il COA precisa in particolare che il praticante, circa due mesi dopo aver concluso il terzo semestre di tirocinio (senza che lo stesso, a quanto sembra potersi dedurre dal quesito, fosse stato convalidato dal COA), depositava istanza di cancellazione dal Registro. Successivamente, formulava istanza di reiscrizione e contestuale rilascio del certificato di compiuta pratica. Precisa infine il COA che la durata del periodo intercorrente tra la data dell’istanza di cancellazione e quella della delibera della nuova iscrizione è inferiore a sei mesi.

Come affermato dal COA nel quesito, la previsione già contenuta all’art. 4, ultimo comma, del RD n. 37/1934 – la quale faceva venir meno gli effetti del periodo di tirocinio già compiuto in caso di cancellazione dal registro – non è oggi riprodotta, in quegli esatti termini, dall’art. 41 della legge n. 247/12.

Tale ultima legge disciplina invece, unitamente al DM n. 70/2016, la diversa ipotesi di interruzione del tirocinio: questa, se debitamente richiesta al COA, determina la sospensione del tirocinio e la sua ripresa una volta terminata la causa di interruzione. La cancellazione è in ogni caso dovuta nel caso di interruzione del tirocinio ultrasemestrale, senza giustificato motivo.
In assenza di una specifica previsione relativa agli effetti della cancellazione dal registro, si tratta dunque di verificare se la cancellazione su richiesta dal Registro dei praticanti determini il venir meno degli effetti del periodo di tirocinio già compiuto, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 247/12.

La funzionalità dell’iscrizione al registro rispetto allo svolgimento del tirocinio in forma continuativa, unita al carattere eccezionale della deroga alla continuità, recata dalla disciplina dell’interruzione, conduce a ritenere che la cancellazione – ove intervenuta prima del rilascio del certificato di compiuta pratica – determini il venir meno degli effetti del periodo di tirocinio già compiuto. In altri termini, consentire al praticante di congelare il periodo di tirocinio già compiuto mediante una cancellazione volontaria e successiva reiscrizione, come nel caso di cui al quesito, integrerebbe una deroga non prevista al principio di continuità del tirocinio e, nella sostanza, un aggiramento della disciplina dell’interruzione, che non a caso subordina eventuali rotture della continuità del tirocinio a un procedimento specifico e a motivi determinati (cfr. l’art. 7 del DM n. 70/2016).

D’altro canto, la possibilità di reiscrizione nel registro dei tirocinanti è stata ammessa solo a seguito dell’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica e al solo e limitato fine di ultimare il periodo di abilitazione al patrocinio sostitutivo (cfr. sul punto, cfr. il parere n. 64/2018).

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 20 ottobre 2019

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