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Art.66.(Disposizione finale)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013 

Art. 66.(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

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Documenti collegati:

Previdenza forense - Contribuzione minima – Cass. n. 27218/2018
Avvocato e procuratore – previdenza - Previdenza forense - Contribuzione minima - Prescrizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dei redditi percepiti - Esclusione - Dalle annate di riferimento - Fondamento. In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27218 del 26/10/2018 (Rv. 651172 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, L_247_2012_66 …...

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