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Art.65.(Disposizioni transitorie)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 65.(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

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Impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - impugnazioni procedimento disciplinare - termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - applicabilità - decorrenza – ragioni - Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 …...
Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 Applicabilità del principio del “favor rei” ai procedimenti pendenti – Esclusione – Fondamento - Fattispecie. L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del "favor rei" - stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine - perentorio - d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19653 del 24/07/2018 …...
Azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018
Avvocato - giudizi disciplinari - azione disciplinare – prescrizione - Sanzioni disciplinari - Natura amministrativa – Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 Applicabilità della legge più favorevole sulla prescrizione - Esclusione - Fondamento. Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa. Corte  di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9558 del 18/04/2018 …...
Sanzioni disciplinari – Cass. n. 8038/2021
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Art. 3, comma 2, l. 247 del 2012 - Norma di chiusura - Conseguenze - Fattispecie. L'art. 3, comma 2, l. n. 247 del 31 dicembre 2012 costituisce norma di chiusura intesa ad individuare le condotte che hanno rilevanza disciplinare fra quelle, contenute nel nuovo codice deontologico forense ed attinenti ai doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, che rispondono alla tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva ravvisato la sussistenza dell'illiceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'avere minacciato un collega di denuncia penale, ove non gli avesse rivelato delle informazioni coperte da segreto professionale). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018 (Rv. 648102 - 01) Riferimenti normativi: L_247_2012_35, L_247_2012_65, L_247_2012_3, L_247_2012_53 …...
Comportamento complessivo dell'incolpato – Cass. n. 8038/2018
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Art. 21 codice deontologico forense - Comportamento complessivo dell'incolpato - Criterio determinativo della sanzione - Fondamento. Il "comportamento complessivo dell'incolpato" contenuto nell'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8038 del 30/03/2018 (Rv. 648102 - 02) Riferimenti normativi: L_247_2012_53, L_247_2012_3, L_247_2012_65 …...
Sanzione della cancellazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162
Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 162   …...
Sanzione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017
Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, il CNF aveva sanzionato l’incolpato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminatagli dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare. L’incolpato impugnava quindi la sentenza CNF sostenendo che, una volta rilevata l’abrogazione della sanzione della cancellazione, si sarebbe dovuta applicare -in thesi- la lex mitior costituita dalla previgente sanzione della sospensione da due mesi ad un anno, giammai infliggere la sospensione per tre anni, secondo la più gravosa disciplina della sospensione introdotta dallo jus superveniens. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione, così confermando Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017   …...
Sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 220
Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre, in luogo della cancellazione comminata dal Consiglio territoriale e nelle more non più prevista come sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 220   …...
Favor rei: la valutazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213
Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213   …...
Scadenza dell’abilitazione al patrocinio - Cass. n. 30057/2017
Praticanti avvocati: la scadenza dell’abilitazione al patrocinio In tema di pratica forense, alla scadenza del termine previsto dalla Legge per il patrocinio (5 anni ex art. 41 L. n. 247/2012, già 6 anni ex art. 8 RDL n. 1578/1933), il praticante avvocato perde l’abilitazione stessa a prescindere dalla sua formale cancellazione dall’omonimo registro speciale, con conseguente invalidità degli atti processuali eventualmente compiuti oltre detto termine, cioè in difetto delle condizioni per il legittimo esercizio del patrocinio. Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 30057 del 14 dicembre 2017 _____________________________________ Gratuito patrocinio Patrocinio a spese dello Stato Avvocato gratis Corte Cassazione 30057 2017   …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actus applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181   …...
Favor rei - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 27200 del 16 novembre 2017   …...
avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27200 del 16/11/2017
Doveri di lealtà e correttezza professionale – Violazione - Contestazione - Irrogazione della sanzione - Confluenza nei doveri di colleganza - Sussistenza - Favor rei - Violazione - Esclusione. In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la violazione del dovere di salvaguardare il rapporto di colleganza nell’osservanza del dovere di difesa, di cui all’art. 46 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, costituisce un'esplicazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all’art. 22 del previgente codice deontologico approvato il 17 aprile 1997, in relazione all’art.12 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Ne consegue che l'originaria contestazione della violazione dei doveri di correttezza ben può essere inquadrata nelle condotte descritte nell'art. 46 senza incorrere nella violazione del principio del “favor rei” di cui all’art. 65 della l. n. 247 del 2012 qualora la sanzione sia irrogata nella vigenza del nuovo codice deontologico. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27200 del 16/11/2017   …...
Nuovo Ordinamento forense - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017
Nuovo Ordinamento forense ed elezioni suppletive Data la clausola di compatibilità contenuta nell’art. 65, primo comma, della legge n. 247/12, appare dubbia la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dall’art. 15 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44 fino all’emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge, tantopiù che detta compatibilità appare esclusa dall’art. 28, secondo comma, L. n. 247 cit., applicabile ratione temporis, nella parte in cui prevede(va), in ossequio all’art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d’equilibrio tra i generi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus, il ricorso cautelare proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139   …...
Ricorso in Cassazione – termini - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017
Ricorso in Cassazione: il termine di 30 giorni opera solo dopo i regolamenti previsti dalla nuova Legge professionale Fino all’emanazione ed entrata in vigore dei relativi regolamenti esecutivi della L. n. 247/2012, ha trovato applicazione l’art. 50, co. 2, RDL n. 1578/1933, secondo cui il termine per la proposizione del ricorso al C.N.F. è di 20 giorni dalla notificazione della decisione disciplinare, giusta il disposto dell’art. 65, co. 1, L. n. 247 cit. che ha così differito l’operatività del termine di 30 giorni previsto dall’art. 61, co. 1, L. n. 247 cit. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Corte di Cassazione -pres. Amoroso, rel. Frasca- SS.UU, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017, con cui era stato rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sentenza del 10 maggio 2016, n. 137). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21113 del 12 settembre 2017 …...
Praticanti avvocati - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107
Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio Alla scadenza del termine dei 6 anni previsto dall’art. 8 RDL 1578/1933, il COA può legittimamente provvedere alla cancellazione dell’iscritto dal relativo registro speciale dei praticanti abilitati, ma non da quello dei praticanti avvocati semplici, giacché tale ultima iscrizione può permanere (se e) fin quando l’iscritto non superi l’esame di abilitazione, potendo egli proseguire lo svolgimento della pratica, sebbene privo dello ius postulandi, senza limiti temporali. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107 …...
Praticanti abilitati al patrocinio - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107
La disciplina applicabile ai Praticanti abilitati al patrocinio iscritti al Registro prima della entrata in vigore del Regolamento Il combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 13, della nuova legge professionale (che contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante la disciplina delle modalità di svolgimento del “nuovo” tirocinio) e 65, comma 1, stessa legge (che detta “disposizioni transitorie”, prevedendo che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge” si debbano applicare “le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”) impone di ritenere che, prima dell’emanazione del Regolamento detto, le istanze di abilitazioni al patrocinio debbono essere trattate secondo la disciplina previgente dettata dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 406/1985, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio. Inoltre, l’abilitazione al patrocinio concessa, secondo la “vecchia” disciplina, prima dell’emanazione del Regolamento ex art. 41, comma 13, legge n. 247/12 mantiene la sua efficacia anche a seguito della sopravvenienza del Regolamento, nel senso che i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e restano titolati, anche successivamente all’emanazione del regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nei più circoscritti limiti di cui all’art. 41, comma 12, legge n. 247/2012. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 agosto 2017, n. 107 …...
Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense – Cass. n. 18984/2017
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari – procedimento - Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense - Natura giuridica - Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 65 della l. n. 247 del 2012 - Ragioni. In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui "ratio" va identificata nell’esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18984 del 31/07/2017 (Rv. 645130 - 01) Riferimenti normativi: L_247_2012_60, L_247_2012_65 …...
Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017
La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l’art. 65, co. 1 e 5, L. n. 247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell’irretroattività delle norme (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 …...
Avvocato e procuratore - albo – speciale - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017
Iscrizione nell'albo degli avvocati - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 della l. n. 247 del 2017 con il lavoro subordinato - Eccezioni - Attività di insegnamento e ricerca nelle sole materie giuridiche - Disciplina transitoria più favorevole - Art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 247 del 2012 - Applicabilità agli avvocati stabiliti già iscritti nella sezione speciale - Esclusione - Fondamento. L'avvocato stabilito, già iscritto, alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, nella sezione speciale dell'albo, il quale presenti successivamente domanda di iscrizione nell'albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto alla normativa sull'incompatibilità dettata dagli artt. 18 e 19 della predetta legge, riferita a tutte le ipotesi di lavoro subordinato, con l'unica eccezione dell'insegnamento e della ricerca nelle sole materie giuridiche, non potendo operare, ai sensi del successivo art. 65, comma 3, l'ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall'art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, in quanto la sua iscrizione nell'albo degli avvocati è subordinata al ricorso di tutte le condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense. Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 18176 del 24/07/2017 …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102
Favor rei e sanzione disciplinare: superato il principio del “tempus regit actum” L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parita` sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, al professionista era stata inflitta in primo grado la sanzione della radiazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rideterminato la sanzione riducendola alla sospensione dall’esercizio della professione per anni uno). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102 …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87
Favor rei: la valutazione (in concreto) non deve limitarsi alla sola sanzione edittale Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65, co. 5, L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex artt. 53 L. n. 247/2012 e 22 ncdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la sanzione è stata determinata in concreto applicando il codice deontologico vigente all’epoca di realizzazione dell’illecito disciplinare, poiché più favorevole rispetto alla pena aggravata altrimenti applicabile secondo l’attuale previsione codicistica). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 luglio 2017, n. 87 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13982 del 06/06/2017
Mancata tempestiva restituzione al cliente di atti e documenti ricevuti - Applicabilità della sanzione dell’avvertimento, prevista dall’art. 33 del nuovo codice deontologico forense, a fatti anteriori a quest’ultimo - Ragioni. Il nuovo codice deontologico forense stabilisce, per la mancata tempestiva restituzione al cliente degli atti e documenti ricevuti, anche da terzi, e concernenti l'oggetto e l'esecuzione del mandato, la sanzione dell'avvertimento, meno grave di quella della censura prevista soltanto nell'ipotesi in cui la consegna della documentazione sia stata subordinata al pagamento del compenso, sicché la nuova disciplina, essendo più favorevole per l'incolpato di quella del regime previgente relativamente alla medesima condotta, è applicabile, giusta il criterio del "favore rei" desumibile dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori. Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 13982 del 06/06/2017 …...
Sanzione disciplinare - favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56
Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato dal Consiglio territoriale alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56   …...
Favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 aprile 2017, n. 32
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 aprile 2017, n. 32   …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9 …...
Sanzione disciplinare e favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382
Sanzione disciplinare e favor rei: superato il criterio del “tempus regit actum” Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382 …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 396 …...
Prescrizione dell’azione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18394 del 20/09/2016
Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni. Il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall'albo, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, giusta l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18394 del 20/09/2016 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18395 del 20/09/2016
Minaccia di azioni alla controparte - Applicabilità della minore sanzione della censura per fatti anteriori al nuovo codice deontologico forense - Ragioni. Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte, la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall'esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del "favore rei" desumibile dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18395 del 20/09/2016 …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione SS.UU, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato -per difetto di fumus boni iuris– il ricorso per la sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128). Corte di Cassazione SS.UU, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016   …...
Sanzione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180
Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parita` sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista si appropriava indebitamente dell’autovettuta che aveva ricevuto da un cliente al fine di curarne la consegna ad un terzo; dopo aver avuto un sinistro stradale alla guida di tale autovettura, compilava falsamente il relativo modello CID – constatazione amichevole di incidente. Per tali fatti, veniva condannato in via definitiva per appropriazione indebita e falso in scrittura privata e quindi, dal proprio COA di appartenenza, alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 180   …...
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016
Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Nella specie, trattavasi di omessa restituzione di somme al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 166). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 13379 del 30 giugno 2016   …...
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016
Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016   …...
Avvocato e procuratore – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015
Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata. Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015 …...
Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015
Art. 22 del nuovo codice disciplinare - Regime di maggior favore - Applicabilità - Conseguenze. L'art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, sicchè la decisione del Consiglio nazionale forense che l'abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015   …...

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