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Art.44.(Frequenza di uffici giudiziari

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013)  Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 44.(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.


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Documenti collegati:

Regolamento - praticante avvocato presso gli uffici giudiziari - D.M. 58/2016
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. (16G00068) (GU n.101 del 2-5-2016) Vigente al: 17-5-2016 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAVisto l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;Visti gli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense;Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015, nonchè il parere finale espresso nell'adunanza del 22 ottobre 2015;Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 18 dicembre 2015 ai sensi del predetto articolo;A d o t t ail seguente regolamento:Art. 1 Oggetto1. Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso.Art. 2 Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.2. Il tirocinio di cui al presente decreto può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma …...

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