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Art.43.(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 43.(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

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 disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - ParereConsiglio di Stato disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - ParereConsiglio di Stato
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Parere Consiglio di Stato   ARTICOLI COLLEGATI   REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 NUMERO AFFARE 00825/2016 OGGETTO: Ministero della giustizia. Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». LA SEZIONE Vista la nota n. 4728, del 29 aprile 2016, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso una prima volta lo schema di decreto in oggetto, con gli allegati; Visto il parere interlocutorio n. 1141/2016, reso dalla Sezione nell’adunanza del 5 maggio 2016; Vista la nota, in data 16 giugno 2017, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso un nuovo schema di regolamento; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti; PREMESSO E CONSIDERATO: 1.) Lo schema di decreto ministeriale sottoposto al vaglio di questo Consiglio dà attuazione all'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. 2.) Nel precedente parere interlocutorio, indicato nel preambolo, la Sezione, ravvisate alcune criticità dell’articolato, richiese al Ministero della giustizia di fornire elementi di risposta con una relazione integrativa, semmai accompagnata da un nuovo testo del regolamento. Il Ministero ha optato per questa seconda soluzione e, onde recepire i rilievi di questo Consiglio, ha rinnovato il procedimento e ha acquisito un altro parere del CNF, reso nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017. La nuova versione dell’articolato, ampiamente riscritta rispetto alla versione precedente, è pervenuta alla Sezione il 19 giugno 2017, insieme alla relazione ministeriale, alla relazione AIR, …...
Il nuovo tirocinio - Praticante avvocato - patrocinio sostitutivo - attività che può svolgere il praticante abilitato
Il patrocinio sostitutivo come delineato dal Ministero della Giustizia di Gennaro Torrese e Giovanni Cerri (da CF News 2 Febbraio 2015) In applicazione di quanto previsto dall'art. 41, co. 13 della L. 247/12 il Ministero della Giustizia ha emanato lo schema di decreto, sottoposto ora al CNF per l'obbligatorio parere.Lo schema di Regolamento invero specifica e chiarisce - e non poteva essere altrimenti - aspetti già disciplinati dalla norma primaria (v. L. 247/12 art. 41 citato) disegnando un nuovo Tirocinio del praticante avvocato, molto innovativo rispetto a quello promanante dalla vecchia normativa.Si passerà ad una rapida disamina delle novità più significative del nuovo tirocinio forense, soffermando l'attenzione su quella più rilevante relativa alle "attribuzioni" di funzioni per il praticante abilitato.Il nuovo tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che con la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1). Il regime delle incompatibilità è più rigido ed infatti se prima il tirocinio era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, la nuova disciplina prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato debbano risultare idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica e, comunque, in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse".La ratio è quella di rafforzare il percorso formativo dell'aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative.Inoltre viene prevista una diversa durata (diciotto mesi) e la possibilità di svolgimento della pratica (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41 co.6, lett. c).- Con la riforma professionale, il praticante che intenda ottenere l'abilitazione al patrocinio presta il proprio giuramento solenne davanti al COA e non più davanti al Presidente del Tribunale.Tale modifica, in realtà, è il risultato di un lavoro interpretativo, posto che la legge n. 247/2012 (diversamente dalla precedente legge professionale del 1933) non contiene alcun riferimento al giuramento del praticante …...

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