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art. 66 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte

Art. 66 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte - codice deontologico forense (2014)

Art. 66 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Il compimento di plurimi tentativi di pignoramento non integra, di per sé, illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 giugno 2018, n. 65 Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado “per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 giugno 2018, n. 65 …...
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L’avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017 L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (Nel caso di specie, l’avvocato depositava, nella medesima udienza, plurimi atti di intervento per gli stessi creditori che ben avrebbero potuto essere ricompresi in unico atto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017 …...
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Pluralità di azioni nei confronti della controparte: la liceità processuale della condotta non esclude, di per sè, la sua eventuale rilevanza deontologica - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 56 L’art. 49 cdf (ora, 66 ncdf) contiene un precetto che fa divieto all’avvocato di moltiplicare le iniziative giudiziali nei confronti della controparte se non in presenza di effettive ragioni di tutela della parte assistita. La norma contiene un principio corrispondente a quello processualmente disciplinato dall’art. 88 c.p.c. che impone al difensore il dovere di lealtà e probità nei rapporti con la controparte. Il dovere etico imposto al difensore ed alle parti ex art. 88 c.p.c. si connette, a sua volta, all’ulteriore profilo consequenziale in tema di ripartizione delle spese processuali, in quanto l’art. 92 c.p.c. contempla il potere del giudice di condannare una parte al rimborso delle spese che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte. Il dovere etico del difensore nel processo si completa col principio della responsabilità aggravata prevista dal successivo art. 96 c.p.c.. a carico della parte processuale. Tuttavia, dal complesso quadro normativo (artt. 88, 92, 96 c.p.c.) non è possibile trarre una connessione necessaria e logica tra l’art. 49 c.d.f. (ora, 66 ncdf) e le norme codicistiche. L’art. 88 c.p.c., contempla quei comportamenti (anche del difensore) che, ancorchè privi di rilievo processuale, appaiono integrare comportamenti lesivi degli standard etici propri del comune sentire. Ma agire o resistere in modo temerario non equivale sempre e comunque ad essere sleali o improbi (Nel caso di specie, trattavasi di plurimi atti di intervento in una medesima procedura esecutiva, che avevano comportato una altrettanto plurima liquidazione delle spese processuali, con conseguente aggravamento della posizione del debitore. L’incolpato aveva contestato la sanzione deontologica sul rilievo che gli atti di intervento erano stati ritenuti legittimi dal giudice dell’esecuzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 marzo 2015, n. 56 …...

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