Rapporti con i magistrati - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
Integra violazione degli artt. 52 e 53 CDF il comportamento dell’avvocato che, nel corso della propria discussione, inveisce contro il Presidente, reagendo all’invito di questi di moderare i propri toni, accusandolo di supponenza e sopraffazione, nonché invitandolo a “ridimensionarsi”, nonché evocando in maniera generica ed ambigua vicende note alle cronache (nel caso di specie, il “caso Palamara”) per aver gettato discredito sulla magistratura ma del tutto avulse dal contesto della suddetta discussione.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Sabatino), decisione n. 21 del 4 marzo 2025 …...
Rapporti con i magistrati - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 116 del 18 aprile 2025L’esposto al CSM non deve valicare i limiti deontologici
La violazione dell’art. 53 cdf, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni.
La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto un esposto al CSM senza limitarsi a descrivere il fatto denunciato ma esprimendo altresì giudizi personali e non provati nei confronti del magistrato, alludendo ad un suo interesse personale nella causa, nonché ad un suo atteggiamento razzista, non equilibrato, non diligente, non corretto, ecc …...
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020 Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui né dalla reciprocità delle offese
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 ottobre 2020 …...
espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176Impugnazione e divieto di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 176 …...
La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 …...
La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato sosteneva che il collega di controparte fosse una “persona che si è dimostrata in ogni occasione, dispotica, saccente, grintosa, di sola intelligenza e fonte esclusiva dello scibile umano”, affermando altresì che la difesa avversaria fosse tanto errata ed infondata da costituire frode processuale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2016, n. 20 …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61
Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2015, n. 61 …...
giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 avvocato e procuratore - Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato - Violazione dell'art. 53 del codice deontologico forense - Sussistenza - Sottoscrizione dell'atto da parte di altro difensore - Irrilevanza.Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 E' responsabile dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 53 del codice deontologico forense l'avvocato che sottoscriva un atto - nella specie, di opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale, ex art. 410 cod. proc. pen. - contenente espressioni offensive nei confronti del P.M., irrilevante essendo la circostanza che l'atto sia stato sottoscritto anche da altro difensore, giacché la sottoscrizione di un atto processuale è sufficiente ad individuarne la paternità e la provenienza.
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Cassazione Civile Sez. U, Sentenza n. 17776 del 22/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon decisione del 22 settembre 2012 il C.N.F. ha respinto il ricorso dell'avv. Luca Di... avverso la decisione del COA di Catania che gli aveva inflitto la sanzione dell'avvertimento per aver usato espressioni offensive ed allusive nei confronti del sostituto procuratore Dott. Setola nell'atto di opposizione alla sua richiesta di archiviazione, affermando la necessità da parte dei magistrati di frequentare scuole di perfezionamento per non incorrere in errori di diritto, ipotizzando altresì un eventuale favoritismo nei confronti di un quotidiano edito a Catania. Invitato a difendersi, il professionista chiariva che il riferimento alla Scuola era da riferire alla necessità della separazione delle carriere, e l'atto di opposizione era sostanzialmente corretto, mentre si era lamentato della non puntuale notizia apparsa sul quotidiano di Catania sia nell'aver definito il proprio assistito non reperibile, pur essendogli stato notificato un avviso di convocazione, sia per avergli attribuito precedenti penali in relazione ai procedimenti in corso.Il COA riteneva disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avv. Di..., anche in relazione alla violazione dell'art. 53 c.d.f., ma considerava, nell'applicazione della sanzione, la giovane età …...
espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21
E’ facoltà e dovere dell’avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni (Nel caso di specie, il difensore ricusava e querelava il giudicante, lamentando “ostilità nei suoi confronti e profonda imparzialità”, accuse poi rivelatesi infondate).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 febbraio 2012, n. 21 …...
Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza e collaborazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203
Se è vero che l’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, altrettanto vero è che tale difesa non può tuttavia mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo legale, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai principi di colleganza.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 dicembre 2010, n. 203 …...
rapporti con i magistrati – dovere di difesa – diffida a magistrato – illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147Avvocato – norme deontologiche – dovere di probità e decoro – rapporti con i magistrati – dovere di difesa – diffida a magistrato – illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, travalicando i limiti della difesa diligente, diffidi pretestuosamente un magistrato a compiere qualsiasi atto nei confronti del proprio cliente. (Nella specie, è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che indicando pretestuosamente il P.M. quale responsabile di una azione ingiusta, per la quale chiedeva il risarcimento per il proprio cliente, lo diffidava, in quanto debitore del proprio assistito, dal compiere qualsiasi atto nel procedimento aperto a carico di quest’ultimo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 26 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 5 luglio 2004, n. 147
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