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art. 51.La testimonianza dell'avvocato

Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato - codice deontologico forense 

Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

art.58.La testimonianza dell'avvocato

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attivita' professionale e inerenti al mandato ricevuto.

* I-L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verita' dei fatti esposti in giudizio.

* II-Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovra' rinunciare al mandato e non potra' riassumerlo. 

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Documenti collegati:

Procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 126 del 28 aprile 2025
La notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in …...

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