art. 51.La testimonianza dell'avvocato
Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato - codice deontologico forense
Art. 51 - La testimonianza dell'avvocato
1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi. (Modifica - GU n. 202 del 1.9.2025)
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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