Art. 27 - Doveri di informazione - codice deontologico forense
Art. 27 - Doveri di informazione (1)
1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell' importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3.L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. (1)
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
(1) L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018 - Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) (GU n.86 del 13-4-2018).
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Documenti collegati:
Omessa informazione al cliente - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025Inadempimento al mandato – Omessa informazione al cliente – Prescrizione e illeciti disciplinari a carattere permanente – Termine di decorrenza -
L’inadempimento del mandato professionale (art. 26 CDF) e l’omessa informazione al cliente (art. 27 CDF) hanno carattere permanente in quanto il pregiudizio arrecato ai valori protetti cessa solo con il venir meno della condotta; in particolare, ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza e del contestuale inizio di decorrenza del termine prescrizionale si deve avere riferimento al momento in cui il cliente ha avuto esatta contezza dell’inadempimento dell’incarico e delle false informazioni.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025 …...
> Dovere di informare il cliente - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025Violazione del dovere di informare il cliente circa la prevedibile durata del processo e gli oneri ipotizzabili: l’illecito è istantaneo
Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 27 co. 2 cdf (secondo cui, all’atto dell’assunzione dell’incarico professionale, l’avvocato deve informare la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione) è un illecito istantaneo.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto consumato l’illecito de quo nel momento in cui ebbe inizio il procedimento giudiziario oggetto di incarico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025 …...
Il procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte - Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa - Mancate informazioni al cliente: incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
In ipotesi di illecito omissivo da inadempimento al mandato (art. 26 cdf), incombe all’iscritto la prova …...
Doveri di informazione - Whatsapp - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023Utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea “Whatsapp” come mezzo di comunicazione - Idoneità del mezzo
Non incorre nella violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense (Doveri di informazione) l’avvocato che utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea whatsapp come mezzo di prevalente comunicazione con il proprio cliente, anche ai fini di informarlo sugli sviluppi del mandato ricevuto; l’uso della messaggistica, infatti, consentendo una comunicazione più immediata e veloce, rappresenta une vero e proprio mezzo di comunicazione avente valore legale.(In termini, cfr. Sentenza CNF del 20-2-2021 n. 28)
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023 …...
L’obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2021L’obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente
L’art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva cconsegnato al cliente un “falso” decreto ingiuntivo, frutto di un collage di diversi provvedimenti giudiziari, per documentare l’espletamento del mandato, in realtà ineseguito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dall’esercizio della professione forense).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 25 gennaio 2021 …...
Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154Doveri di probità, lealtà e fedeltà – Patrocinio simulato –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154
Autentica di firme non apposte alla presenza dell’interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura
Pone in essere un contegno connotato da particolare gravità l’avvocato che svolga attività giudiziale e stragiudiziale nei confronti di compagnie di assicurazione, ottenendo indennizzi per sinistri inesistenti o per danni inesistenti riferiti ai sinistri accaduti, senza avere mai avuto né ricercato contatti diretti con i simulati ed ignoti clienti per il fatto di aver ricevuto il conferimento degli incarichi direttamente dal titolare di una carrozzeria mediante la consegna al legale fogli con firme di procura alle liti mai apposte in sua presenza eppure autenticate unitamente a quelle risultanti sulle quietanze. Mediante il compimento di atti giudiziali e stragiudiziali, invero, il legale assume specifica responsabilità nei confronti del giudice e dei controinteressati (nel caso di specie, le società assicuratrici truffate), giacchè tali atti sono assistiti da una presunzione di affidabilità circa la liceità dell’interesse tutelato e l’autenticità dichiarata dal legale, per il fatto di provenire da un avvocato la cui iscrizione all’albo implica l’osservanza dei doveri di probità, lealtà e fedeltà nonché la consapevole assunzione di responsabilità connesse al rilievo pubblicistico della funzione difensiva. (Nella specie, il C.N.F. ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due irrogata dal C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 30 ottobre 2009)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 …...
Violazione – Illecito disciplinare – Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 115Violazione – Illecito disciplinare –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 115
Sanzione – Sospensione esercizio professione – Adeguatezza – Fattispecie
L’atteggiamento indolente mantenuto dall’incolpato nella fase dibattimentale del giudizio dinanzi al COA, l’assenza di qualsiasi tentativo di ravvedimento operoso nei riguardi dei soggetti danneggiati, l’inosservanza del dovere di correttezza e di informazione nei riguardi di un collega, nonché il vano ed ostinato tentativo di negare l’evidente fondamento della propria colpevolezza costituiscono elementi che giovano a profilare una condotta certamente irrispettosa della dignità e del decoro propri della professione forense, nonché delle istituzioni e delle regole comportamentali posti a presidio dei suddetti valori, giustificando l’adeguatezza dell’irrogata sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi dodici. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 luglio 2011, n. 115 …...
Rapporti con la controparte – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85Rapporti con la controparte – Dovere di informazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85
Dovere di comunicare emissione sentenza di condanna – Difensore d’ufficio in presenza di difensore di fiducia assente – Sussiste
Il dovere di correttezza e di diligenza, di cui il dovere di informazione esplicitamente previsto dall’art. 40 c.d. è espressione, impone, anche al difensore d’ufficio, di comunicare tempestivamente all’assistito l’avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così in condizione di valutare l’opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un’utile impugnazione, circostanza questa che può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione al cui adempimento il professionista è in ogni caso tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 19 ottobre 2010, n. 85 …...
Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorari - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197
Omesse informazioni – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme a compensazione di onorari e non dia informazioni alla parte sullo stato della causa e sull’attività svolta. (Nella specie è stata considerata cliente, e quindi avente il diritto all’informazione ex art. 40 c.d.f., non solo l’anziana rappresentata ma anche la figlia della stessa che aveva affidato l’incarico all’avvocato di tutelare la madre novantenne in una controversia con la collaboratrice domestica, assumendosi l’onere di farsi rilasciare formale mandato a vantaggio del professionista. E’ stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 197 …...
Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238Rapporti con i colleghi –Omesse informazioni al cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238
Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al collega corrispondente – Omesso svolgimento del mandato – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
L’avvocato che dia false informazioni al cliente e al collega corrispondente sullo stato della causa a lui affidata, che ometta di svolgere il mandato ricevuto e non restituisca titoli e documenti avuti in ragione dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di diligenza, probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi nove). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 21 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 dicembre 1998, n. 238 …...
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