Omessa informazione al cliente - Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025Inadempimento al mandato – Omessa informazione al cliente – Prescrizione e illeciti disciplinari a carattere permanente – Termine di decorrenza -
L’inadempimento del mandato professionale (art. 26 CDF) e l’omessa informazione al cliente (art. 27 CDF) hanno carattere permanente in quanto il pregiudizio arrecato ai valori protetti cessa solo con il venir meno della condotta; in particolare, ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza e del contestuale inizio di decorrenza del termine prescrizionale si deve avere riferimento al momento in cui il cliente ha avuto esatta contezza dell’inadempimento dell’incarico e delle false informazioni.Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Cipullo), decisione n. 2 del 14 gennaio 2025 …...
Il procedimento disciplinare - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte - La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte - Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa - Mancate informazioni al cliente: incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Inadempimento al mandato: in caso di illecito omissivo, incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
In ipotesi di illecito omissivo da inadempimento al mandato (art. 26 cdf), incombe all’iscritto la prova …...
Mandato - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 421 del 15 novembre 2024 …...
L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 22 aprile 2024L’inadempimento al mandato non è automatica fonte di responsabilità disciplinare
L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf
(Nel caso di specie, l’avvocato non aveva presenziato ad un incontro di media conciliazione, di cui aveva tuttavia richiesto -ma invano- un rinvio per un suo impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso rilevanza disciplinare alla condotta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024 …...
Inadempimento al mandato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 18 aprile 2024la responsabilità disciplinare per negligenza nel controllo della propria PEC
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata (Nel caso di specie, l’avvocato non si era accorto della notifica PEC dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell’opposto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per otto mesi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024 …...
Inadempimento al mandato professionale - Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024L’individuazione del dies a quo prescrizionale
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024 …...
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018 …...
Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97Violazione del dovere di formazione e individuazione della sanzione (non tipizzata) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97
Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 ncdf, già art. 13 cdf prev.) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato (Nel caso di specie l’incolpato aveva acquisito 25 crediti formativi invece dei 50 previsti per il triennio 2008-2010. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminatagli dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 maggio 2016, n. 97 …...
Responsabilità disciplinare – Natura oggettiva – Esclusione – Responsabilità personale – Gravità dell’inadempimento – Rilevanza – Adeguatezza della sanzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo – Responsabilità disciplinare – Natura oggettiva – Esclusione – Responsabilità personale – Gravità dell’inadempimento – Rilevanza – Adeguatezza della sanzione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161
La condotta che consista nell’aver omesso l’adempimento del mandato e nell’aver ciononostante fornito false assicurazioni alla parte assistita senza averne verificato la corrispondenza alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente. Trattasi, a tal riguardo, non di una sorta di “responsabilità oggettiva”, ma di responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito e lo ha accettato.La gravità dell’inadempimento del mandato può avere rilevanza solo ai fini dell’adeguatezza della sanzione ai sensi dell’art. 2 del C.D.F., ma non anche ai fini della configurazione della violazione e della sussistenza della responsabilità, qualora, come nella specie, i fatti siano provati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 2008)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161 …...
assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903L’assenza ingiustificata dell’avvocato ad un’udienza non costituisce abbandono di difesa - Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell’illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell’avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all’Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un’udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/10/2010)
Cassazione Civile, sez. Unite, 13 giugno 2011, n. 12903 …...
Dovere di lealtà – Revoca del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Dovere di lealtà – Revoca del mandato – Omesse informazioni – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, se pur revocato dall’incarico, ometta di informare la parte assistita della avvenuta notifica della sentenza, consentendo il formarsi del giudicato; la revoca del mandato non esime, infatti, il difensore dal dovere di informare la parte già assistita delle comunicazioni ricevute nel suo interesse.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 novembre 2000, n. 214 …...
prescrizione - Azione disciplinare - Mandato - Adempimento non correttoAzione disciplinare - Prescrizione -Mandato - Adempimento non corretto - C.N.F. 21 Aprile 1990, n. 33.
Azione disciplinare - Prescrizione -Mandato - Adempimento non corretto -
1-Il termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare sancito dall'art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.
2- Il professionista che esegua malatamente il mandato ricevuto con danno economico per il cliente, che richieda in parcelle come somme liquidate dal giudice importi in realtà maggiori, che ometta di rendere al cliente l'esatto conto dell'attività svolta, viola i precetti di lealtà e correttezza che impongono al professionista di mantenere i rapporti con il cliente in modo chiaro, senza artifici, nè dando luogo a fatti che possano incrinare il rapporto fiduciario.
Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, successivamente condonata ai sensi della legge n. 198 del 1986.
(C.N.F. 21 Aprile 1990, n. 33 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. RICCIARDI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 30 giugno 1987 …...