Art. 17 - Informazione sull'esercizio dell’attività professionale
Art. 17 - Informazione sull'esercizio dell’attività professionale
1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e al limiti dell' obbligazione professionale.
vedi Art. 35 - Dovere di corretta informazione
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Documenti collegati:
Informazione sull’esercizio dell’attività professionale – Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Minopoli), decisione n. 22 del 17 marzo 2025Dovere di corretta informazione sull’attività professionale
L’informazione sull’attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione, giacché la pubblicità informativa non deve essere finalizzata all’accaparramento della clientela ed all’auto promozione, ma deve tendere a fornire una informazione corretta, trasparente e veritiera sull’attività svolta
(Nella fattispecie, l’avvocato aveva diffuso su internet un messaggio promozionale contenente la seguente dicitura: “L’INPS non ti ha riconosciuto l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento? Hai subito danni da MALASANITA’ e vuoi chiedere un RISARCIMENTO? Rivolgiti allo studio legale dell’avv……”. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha sanzionato il professionista per la violazione degli artt. 17 e 35 cdf).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Minopoli), decisione n. 22 del 17 marzo 2025 …...
Cancellazione dall’albo - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017Cancellazione dall’albo: con il rigetto dell’impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine
Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale.
Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017 …...
La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017
In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206 …...
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