art. 02 - Norme deontologiche e ambito di applicazione
Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione codice deontologico forense - Articolo vigente
Art. 2 - Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
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Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il reato disciplinarmente non tipizzato è un illecito deontologico a forma libera - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116
Il nuovo Codice Deontologico è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione viene validamente affidato a concetti diffusi (id est principi, criteri), generalmente compresi nella collettività̀ in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti (Nel caso di specie, il professionista comunicava falsamente alla DPL prestazioni mai effettuate alterando i fogli di presenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 maggio 2016, n. 116 …...
Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149
In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice disciplinare (nella specie, l’aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione), quest’ultimo, alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e la responsabilità dell’interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire – conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi – una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149 …...
L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico - Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37
L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico - Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37 …...
L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico - Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601
L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico - Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601
L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.
Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601 …...
L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico - Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U
L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico - Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U
In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U …...
Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65
Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; infatti i canoni complementari contenuti nel codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall’esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, e sono comunque esplicitazioni delle regole generali inidonei quindi ad esaurire la tipologia delle condotte punibili, ex art. 60 c.d.f.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 19 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 aprile 2003, n. 65 …...
Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213
Avvocato – Procedimento disciplinare – Violazione canoni generali previsti dal codice deontologico forense – Condotta non tipizzata – Responsabilità disciplinare – Sussiste - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213
Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; l’individuazione di determinate fattispecie considerate lesive, non esaurisce, infatti, il novero delle condotte punibili, potendo le stesse, ex art. 60 c.d.f., essere rinvenute in fattispecie non tipicizzate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 28 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213 …...
Illecito disciplinare: i principi di tipicità e tassatività - Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U
Illecito disciplinare: i principi di tipicità e tassatività - Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U
L’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 25 della costituzione, vertendosi in tema di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, consente di includere nella suddetta previsione ogni comportamento del professionista che sia posto in essere coscientemente e volontariamente e si traduca in una violazione dei canoni della deontologia professionale, idonea a ledere la dignità ed il prestigio della classe forense, come nel caso in cui il professionista, per riscuotere un credito verso il proprio cliente, promuova abnormi e reiterate procedure esecutive, ciascuna rivolta a recuperare le spese di quella precedente, sì da arrecare danni materiali e morali al debitore del tutto sproporzionati alla entità del credito iniziale.
Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U …...
fine
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