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art. 01 - L'avvocato

Art. 1 - L'avvocato - codice deontologico forense - Articolo vigente

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.

3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.


il nuovo Codice deontologico forense

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio 2014, ha approvato il nuovo Codice deontologico forense in attuazione di quanto previsto nella legge di riforma dell’ordinamento forense (l. 247/2012).

Il testo è stato presentato, il 19 Febbraio 2014, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e trasmesso al Poligrafico per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Il nuovo codice deontologico è finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Anche per questo motivo, e per favorirne la più ampia conoscibilità, la legge forense ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La legge 247/2012, in particolare, ha previsto la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazione delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato.

In linea di continuità con l’ordinamento forense, le previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e la sua funzione sociale. 

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Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 - Inapplicabilità - Fondamento. In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11025 del 20/05/2014 …...
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Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione dall'albo professionale. In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 cod. pen. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15120 del 17/06/2013 …...

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