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9.3 L’opposizione al decreto ingiuntivo
3. L’opposizione al decreto ingiuntivo - MANUALE GIURIDICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - CAPITOLO NONO - IL RECUPERO FORZOSO DEI CREDITI CONDOMINIALI a cura dell’Avv. Adriana Nicoletti
3. L’opposizione al decreto ingiuntivo
Rif: art. 645 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato, pena la sua inefficacia, entro sessanta giorni dalla pronuncia (se nel territorio della Repubblica), ovvero novanta negli altri casi.
La domanda può essere riproposta se detti termini non sono stati rispettati.
Avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, il condomino può proporre opposizione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, tramite atto di citazione notificato al Condominio presso il domicilio eletto.
In sede di opposizione il condomino può far valere tutti i motivi di rito (ad esempio: carenza di legittimazione passiva dell’ingiunto; prescrizione del debito; vizi di delega, ecc.) e di merito (come l’insussistenza del debito; l’insufficienza della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e così via).
Non può costituire motivo di opposizione l’annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali che, invece, deve essere fatta valere in via separata con l’impugnazione di cui all’articolo 1137 codice civile (Cass. 17214/2010).
Allo stesso modo in sede di opposizione, il condomino non può far valere questioni relative alla validità o meno della delibera, impugnata in altro giudizio sia pure pendente, in quanto il giudizio di opposizione ha unicamente riguardo alla efficacia o meno della delibera (Cass. 3354/2016), con la conseguenza che il giudice dell’opposizione deve limitarsi a prendere atto se nel giudizio di impugnazione sia stata o meno ordinata la sospensione dell’esecuzione della deliberazione (Cass. Sez. Un. 26629/2009).
In argomento si ricorda altra importante decisione, con la quale si è affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d'ufficio dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda” (Cass. 305/2016).
Altro principio fondamentale è stato espresso dalla Corte la quale ha precisato che “la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 comma secondo cod. civ. l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito” (Cass. Sez. Un. 4421/2007).
L’assenza di rapporto di pregiudizialità tra delibera assembleare e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe anche eventuali eccezioni di continenza che potrebbero determinare la sospensione necessaria del processo a norma dell’art. 295 c.p.c.
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