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Avvocati – Formazione continua 2022 - minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie

 Consiglio nazionale forense presso il ministero della giustizia estratto dal verbale del consiglio nazionale forense n. 50-a, relativo alla seduta amministrativa del 17 dicembre 2021 omissis delibera n. 513 formazione continua

Il Consiglio Nazionale Forense,

-  considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza;

-  considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche (di seguito: Regolamento), il C.N.F. è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F. (di seguito: Commissione centrale), circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)" (di seguito: Nota tecnica FAD);

-  considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 del Regolamento gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale;

-  considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera-quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;

-   considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone;

-  considerato che la mole di richieste relative all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti;

-   considerato che la Nota tecnica FAD stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accreditamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto;

delibera che

1)  in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2)   in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 c. 7 del Regolamento, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 del Regolamento e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

3)  gli esami al temine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;

4)  per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD;

5)  le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022;

inoltre,

-  considerato che l'emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale; 

-  considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli artt. 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;

-   tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;

-   tenuto conto della propria delibera n. 310 del 18 dicembre 2020;

-  in deroga all'art. 12 del Regolamento,

delibera che

6)  l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento;

7)   nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

8)  i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni

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