Skip to main content

FORO_AI - L'ASSISTENTE VIRTUALE DELL'AVVOCATO CIVILISTA 

 BANCA DATI GESTITA DA UN PROGRAMMA (Chatbot)  DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) con la Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP). Risponde a domande utilizzando una base di conoscenza (Codice Civile -  Codice di Procedura Civile - Le principali Leggi Complementari - 70.000 Massime civili della Corte di Cassazionecertificata dalla Rivista Giuridica Foro EuropeoA cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma. GENNAIO 2026 EDIZIONE BETA TESTING -(Foro Europeo Editore). PROVA GRATUITA - fai le domande. Ti rispondo in pochi secondi . . clicca qui


esercizio dell’attività professionale da parte dei tirocinanti,

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari chiede di conoscere quale sia la normativa relativa al corretto esercizio dell’attività professionale da parte dei tirocinanti, “con particolare riferimento a coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al Patrocinio Speciale in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 41, comma 12 della Legge n. 247/2012. Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24


”. Al riguardo, il dubbio che il COA richiedente esplicita attiene alla liceità, da parte dei patrocinatori iscritti prima dell’entrata in vigore del succitato art. 41, di “proseguire l’attività professionale autonomamente intrapresa ed i mandati assunti, nei tempi previsti con la precedente normativa e se, invece, debbano ritenersi subordinati, quanto a modi e tempi dell’esercizio provvisorio, a quella introdotta a seguito dell’entrata in vigore della norma citata.” Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24

La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
È pacifico che, da un lato, risulti decorso dal 2 febbraio 2015 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, non può essere ignorato che l’art. 41, comma 13, del medesimo provvedimento preveda l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio e che, infine, il successivo art. 65 prescriva, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla nuova legge professionale.
La mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale secondo le previsioni introdotte dall’art. 41 della nuova legge professionale comporta quindi, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, dianzi richiamata. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi a cura del Ministero della Giustizia e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus, per altri affari, “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 24

CORSI ESAME ABILITAZIONE FORENSE E TIROCINIO OBLIGATORIO

2026 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE

Scuola Forense Foro Europeo - CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE CORSO OBBLIGATORIO INTEGRATIVO DELLA PRATICA FORENSE - Semestre: Maggio 2026/Ottobre 2026 - Corso di formazione a ROMA e a NAPOLI, obbligatorio integrativo della pratica per sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - La Scuola Forense Foro Europeo è accreditata ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 17/2018 - art. 43 della L. 247/2012 Ai corsi della Scuola Forense Foro Europeo possono partecipare i tirocinanti iscritti al registro di tutti gli Ordini Forensi Italiani.  . LEGGI TUTTO

CORSO PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA

Corso a Roma, a Napoli e a Distanza per la preparazione alla prova orale dei praticanti che hanno superato la prova scritta sostenuta a dicembre 2024. Il corso può essere seguito anche a distanza in diretta streaming e/o in differita. . . . LEGGI TUTTO

CORSO ANNUALE ESAME AVVOCATO A ROMA E A NAPOLI E A DISTANZA - SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso annuale a Roma a Napoli e a Distanza per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Fase pre intensiva Aprile 2026/ Settembre 2926 e fase intensiva Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online.. .  LEGGI TUTTO

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO A ROMA, A NAPOLI E A DISTANZA -SESSIONE DICEMBRE 2026

XIV Corso intensivo a ROMA, a NAPOLI e a DISTANZA per la preparazione esame di abilitazione alla professione forense - Sessione dicembre 2026 (Settembre 2026/Dicembre 2026) Il corso è erogato in presenza (live) a Roma e/o in diretta streaming e/o a distanza online. . .  LEGGI TUTTO