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applicabilità (o meno) delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense
L'Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti relativi all'immediata applicabilità (o meno) delle disposizioni sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La risposta ai quesiti è negativa.
L'art. 48 della nuova legge professionale dispone che, fino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l'accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell'ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell'accesso alla professione forense.
La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall'art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all'art. 65, comma 1 – che prevede che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti "non abrogate" – l'art. 48 della legge differisce l'applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l'unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
Allo stesso tempo, per non vincolare l'applicabilità della nuova disciplina all'adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l'adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all'1 gennaio 2015.
In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l'interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l'interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell'affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell'applicabilità.
L'Unione formula poi un quesito specifico in relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che frequentano le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all'interpretazione dell'art. 48 della nuova legge professionale forense, questa Commissione non può che richiamare i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un'accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l'art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».
Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353).
Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere. Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 32 Quesito n. 226 dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi
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