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attestazione di proficuo svolgimento del tirocinio formativo, rilasciato dall'Ufficio Giudiziario

Si chiede se "alla luce del disposto dell'art. 73, comma 19, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, l'attestazione di proficuo svolgimento del tirocinio formativo, rilasciato dall'Ufficio Giudiziario presso il quale l'iscritto al Registro Speciale dei Praticanti abbia svolto il tirocinio stesso, possa essere computato ai fini dell'art. 41 Legge 247/2012 e, in caso positivo, in quale misura ".

L'art. 41 L. 247/2012 è applicabile, a sensi del successivo art. 48, esclusivamente a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore e presuppone, al comma 13, l'adozione da parte del Ministero, sentito il C.N.F., di un regolamento che disciplini "le modalità di svolgimento... e le relative procedure di controllo".
Il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 L. 98/2013 rientra nel novero delle attività di formazione computabili al fine dello svolgimento del tirocinio professionale forense, ex art. 41 n. 6 lett. b) ultima ipotesi L. 247/2012, ma presuppone per la sua validità (e computabilità) non solo il decorso del termine di cui all'art. 48 L. 247/2012, ma anche l'adozione del relativo regolamento ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
La disciplina specifica del periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari è peraltro demandata, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247/12, ad un decreto del Ministro della Giustizia, da adottare sentito il parere del Consiglio nazionale forense. Tale decreto non è stato ancora adottato e, comunque, non potrà dispiegare i propri effetti prima dell'1 gennaio 2015, per quanto sopra osservato.
Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa non potendosi, allo stato, ricomprendere nella durata del tirocinio professionale il periodo dello stage svolto sotto la guida di un magistrato ex art. 73 L. 98/2013.Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 24 settembre 2014, n. 65 Quesito n. 406, COA di Cagliari