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rapporto tra frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e al d.m. n. 17/2018 - Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023,
L’Università Pegaso formula tre quesiti relativi al rapporto tra frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e al d.m. n. 17/2018.
L’Università Pegaso formula tre quesiti relativi al rapporto tra frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 e al d.m. n. 17/2018.
Chiede di sapere in particolare: a) se sia consentito il contemporaneo rilascio del certificato dell’avvenuta frequenza del corso di formazione e dell’avvenuta frequenza della Scuola di specializzazione; b) se il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione possa essere rilasciato una volta maturate 160 ore di frequenza (scil.: della Scuola di specializzazione); c) se, infine, se sia ammissibile valutare l’idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione ai fini del compimento di un anno di tirocinio.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Al terzo quesito (rubricato sub c), anzitutto, non può che essere data risposta negativa stante il chiaro tenore dell’articolo 41, comma 9, della legge n. 247/12, a mente del quale l’equipollenza ai fini del compimento di un anno di tirocinio è ascritta alla frequenza della Scuola per l’intera sua durata.
Con riferimento ai primi due quesiti si osserva invece quanto segue. Con il parere del 15 luglio 2022, richiamato dal richiedente, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto che sussista una equipollenza funzionale tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex art. 43 legge n. 247/12, atteso che il d.m. n. 17/2018 annovera le scuole tra i soggetti organizzatori dei predetti corsi.
Da ciò consegue che – ferma restando la possibilità, per le Scuole, di organizzare corsi di formazione autonomi e distinti rispetto alla frequenza della Scuola stessa e valevoli ai fini di cui all’articolo 43 della legge professionale e del d.m. n. 17/2018 – per il tirocinante che frequenti unicamente la Scuola di specializzazione il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma assorbe altresì l’obbligo di frequenza del corso di formazione per il restante semestre. Pertanto, in risposta al quesito sub a) consegue che non è necessario rilasciare un doppio diploma, essendo sufficiente allo scopo il rilascio del diploma a seguito della frequenza della Scuola per l’intera sua durata. Per i medesimi motivi, la risposta al quesito sub b) è negativa, essendo in ogni caso necessaria la frequenza della Scuola di specializzazione per l’intera durata, al fine di maturare il diritto all’assorbimento dell’obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall’articolo 43 della legge n. 247/12.
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 1
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