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Art. 12 Procedure di utilizzo del credito di imposta (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

Capo IV Disposizioni comuni - Art. 12 Procedure di utilizzo del credito di imposta (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a rimborso.

3. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».