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Art. 13 Controlli e procedure di recupero (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

Art. 13 Controlli e procedure di recupero (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)

1. Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, e' accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.