Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo III: DEL LAVORO AUTONOMO Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2225. Corrispettivo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2225. Corrispettivo.
1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
la giurisprudenza
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