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2226. Difformità e vizi dell'opera.

Art.2226. Difformità e vizi dell'opera.

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Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Cass. n. 8058/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - liceità' - Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.   Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8058 del 21/03/2023 (Rv. 667306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 8058 2023 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01)
Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale Progettazione e direzione dei lavori - Obblighi del professionista - Conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuazione della corretta procedura amministrativa - Configurabilità - Errori nella scelta del titolo autorizzativo occorrente - Mancato rilievo della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita - Responsabilità del professionista - Sussistenza. In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2236 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - difformità e vizi dell'opera - denuncia - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15502 del 13/06/2018
Vizi noti - Accettazione dell'opera - Conseguenze - Vizi occulti - Decorrenza del termine di decadenza - Momento della scoperta - Rilevanza. In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15502 del 13/06/2018   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - difformità e vizi dell'opera - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015
Disciplina in tema di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ. - Prestazioni d'opera intellettuale di natura odontoiatrica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015 La disciplina sulla decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 cod. civ., in caso di difformità e vizi dell'opera, non si applica al contratto di prestazione d'opera intellettuale per prestazione odontoiatrica, il quale, anche quando si estrinsechi nell'installazione di una protesi dentaria, ha per oggetto un bene immateriale, assumendo rilievo assorbente l'attività, riservata al medico dentista, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi, sicché non sono percepibili, così come per i beni materiali, le difformità o i vizi in essa eventualmente presenti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale - esecuzione dell'opera - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015
Contratto d'opera professionale - Redazione di un progetto di ingegneria - Obbligazione di risultato - Contenuto - Mancato conseguimento di un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera - Irrilevanza ai fini dell'adempimento contrattuale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015 L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato poiché ha ad oggetto la sua realizzabilità, sicché, ove il progetto presentato dal professionista sia valido e tecnicamente ed astrattamente idoneo al conseguimento del finanziamento pubblico, l'omessa concreta erogazione di quest'ultimo non rileva ai fini dell'adempimento contrattuale, trattandosi di oggetto estraneo al risultato da garantire e, invece, condizionato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la P.A. o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015     …...

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