Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo III: DEL LAVORO AUTONOMO Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.2222. Contratto d'opera.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2222. Contratto d'opera.
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
la giurisprudenza
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Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - Contratto concluso con l'autoriparatore - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio – Conseguenze - deposito (contratto di) - diritti del depositario – compenso.
CONTRATTO
COMPLESSO
INNOMINATO
MISTO
Nel contratto concluso con l'autoriparatore, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; al di fuori di questa ipotesi, pertanto, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020 (Rv. 658573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1767
corte
cassazione
17918
2020

Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112
CORTE
CASSAZIONE
11465
2020

Attività lavorativa saltuaria e occasionale - Subordinazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tenuto conto che il lavoro prestato da una camionista era consistito in un unico, benché lungo, viaggio di andata e ritorno, sia pure con varie tappe intermedie).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3912 del 17/02/2020 (Rv. 656927 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO

Assunzione in proprio da parte di un socio di una società di capitali, di obbligazioni pecuniarie verso un prestatore d'opera della società-Contratto a favore di terzi(società) - Configurabilità- Fattispecie.
Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, é ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente tra il prestatore d'opera e la società. (Nella specie la S.C., sul presupposto dell'esistenza di un'obbligazione solidale, ha ritenuto sussistere la legittimazione processuale passiva del socio di una s.r.l. che si era personalmente obbligato, unitamente ad altro socio avente altresì la carica di amministratore, a remunerare unprofessionista per la sua attività di rappresentanza in favore e nell'interesse della società).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230

Prestazioni di un professionista a favore della P.A. - Assenza di un valido contratto di incarico professionale - Indennità per indebito arricchimento - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla tariffa professionale - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9809 del 09/04/2019 (Rv. 653424 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 IRAP - Domanda di rimborso - Commercialista che opera presso strutture terze - Onere di provare l'assenza del presupposto impositivo - Sussistenza.
In tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4576 del 15/02/2019

impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - modalità concrete di svolgimento - subordinazione - indici - accertamento - conseguenze - diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - obbligo di versamento della contribuzione - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019
In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019
pubblico impiego privatizzato

Comune - funzioni del comune - contabilità - spese - in genere - delibera di conferimento di incarico a professionista - indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - modalità -prestazioni ulteriori non previste in contratto - copertura - mutamento dell'imputazione mediante ricorso a risparmi di spesa- illegittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018
>>> La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo)indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018
corte
cassazione
22481
2018

Mancata pattuizione del corrispettivo - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Determinazione ai sensi dell'art. 2225 c.c. - Mancata prova della pattuizione - Applicabilità della stessa norma.
In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18286 del 11/07/2018

Contratto d'opera e contratto d'appalto - Distinzione - Criteri - Dimensione e struttura organizzativa dell'impresa - Fattispecie.
Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, muovendo dall' importanza dell’opera commissionata – riguardante l’impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura di un fabbricato condominiale – e tenendo conto del fatto che questa era stata affidata ad una ditta specializzata, aveva ritenuto che la sua esecuzione presupponesse un’organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell’appalto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27258 del 16/11/2017

Privatizzazione di imprese pubbliche operanti in Stati già a regime di "socialismo reale" - Impegni contrattuali assunti nei confronti di imprese italiane - Dichiarazioni rese dagli enti di Stato nel corso del processo di privatizzazione - Prospettazione di una persistente responsabilità dello Stato - Fonte di responsabilità extracontrattuale - Idoneità. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/10/2015
In tema di responsabilità extracontrattuale, è configurabile la responsabilità per colpa degli enti pubblici di uno Stato (nella specie, la Repubblica di Ungheria) che, durante il processo di privatizzazione di imprese già statali in regime di economia cd. socialista, abbiano comunicato reiteratamente alla controparte adempiente (nella specie, una società italiana), in relazione a contratti di opere e fornitura di ingente importo ad esecuzione continuata nel tempo, l'assunzione o la persistenza di responsabilità dello Stato stesso, o del suo Ente preposto, per i debiti della committente in crisi di liquidità, qualora, a seguito dell'affidamento ingenerato da tali comunicazioni, il contraente "in bonis" abbia ripreso e completato le proprie prestazioni, e non abbia ottenuto il pagamento del corrispettivo dovuto.
Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/10/2015

Contratto d'opera professionale - Redazione di un progetto di ingegneria - Obbligazione di risultato - Contenuto - Mancato conseguimento di un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera - Irrilevanza ai fini dell'adempimento contrattuale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015
L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato poiché ha ad oggetto la sua realizzabilità, sicché, ove il progetto presentato dal professionista sia valido e tecnicamente ed astrattamente idoneo al conseguimento del finanziamento pubblico, l'omessa concreta erogazione di quest'ultimo non rileva ai fini dell'adempimento contrattuale, trattandosi di oggetto estraneo al risultato da garantire e, invece, condizionato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la P.A. o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015

Giudicato sulla subordinazione nel rapporto di lavoro - Ulteriore domanda di riconoscimento di un compenso per lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17706 del 07/09/2015
Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa dal giudicato, sulla insussistenza della subordinazione, la domanda di liquidazione di un compenso per lo stesso rapporto di cui, però, veniva dedotta la natura autonoma).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17706 del 07/09/2015

Amministratore di società - Credito per compenso - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 27/02/2014
Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 27/02/2014

Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014

Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie.
Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014.

Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014

Giudizio di accertamento negativo di obbligo contributivo - Qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato - Criteri distintivi - Ripartizione dell'onere probatorio.
Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell'istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all'inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un'autonomia organizzativa del lavoratore.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7747 del 05/04/2011

Lavoro a domicilio subordinato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a lavoro a domicilio di "carteggiatrice" di mobili.
Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cosiddetta subordinazione tecnica). Nè valgono, di per sè, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l'emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente - con motivazione immune da vizi logici e giuridici - il rapporto di lavoro subordinato di due lavoratrici a domicilio "carteggiatrici" di mobili sulla base della loro sottoposizione alle direttive date dalla società, dell'inserimento di esse nel ciclo produttivo della società stessa, del non alto contenuto professionale delle loro prestazioni, delle emissione sistematica e periodica di fatture da parte delle lavoratrici a scadenza mensile e sempre alla fine del mese.).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21594 del 15/11/2004

Lavoro subordinato - Vincolo di soggezione del lavoratore - Estremi - Emanazione di ordini - Attività di controllo - Requisiti - Qualificazione del rapporto come subordinato o come autonomo - Criteri generali ed astratti - Censurabilità in cassazione - Valutazione delle risultanze processuali per la qualificazione dello specifico rapporto - Esclusione.
Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - con cui si era escluso il carattere subordinato di un'attività di cura e vigilanza di un piccolo terreno - rilevando in particolare che ai fini in esame era irrilevante l'eventuale qualificabilità come "domestico" del lavoro dedotto in giudizio, sostenuta dal ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996

Malattia o infortunio del medico specialista ambulatoriale - Diritto all'intero trattamento economico - Persistenza - Estensione al caso di sequestro di persona - Inammissibilità - Applicazione dei principi del rapporto di lavoro subordinato - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291, l'intero trattamento economico spettante per l'attività di servizio è assicurato solo in ipotesi d'impossibilità della prestazione per malattia o infortunio del professionista, il quale, pertanto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1463 e 2222 e segg. cod. civ., non ha diritto a compenso ove rimasto vittima di sequestro di persona; ne' tale diritto può essere riconosciuto alla stregua di norme e principi propri del rapporto di lavoro subordinato privato (oltretutto non applicabili al lavoro autonomo in regime di parasubordinazione), attese la rilevanza anche in tale rapporto (con le deroghe previste dall'art. 2110 e 2111, secondo comma, cod. civ.) dell'impossibilità della prestazione lavorativa per fatto non imputabile al datore di lavoro e l'inesistenza di un principio generale che addossi a tale soggetto il rischio della mancanza della prestazione lavorativa per fatto del terzo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992

Leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - applicabilità - esclusione - limiti - distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato - inammissibilità.
Il rapporto di lavoro subordinato a domicilio, disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, non sono in via generale applicabili - nel silenzio al riguardo della stessa legge - le norme in tema di Estinzione del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, tranne che, per l'accordo delle parti o per le concrete modalità del suo svolgimento, lo stesso abbia ad oggetto una qualificata e ragionevole continuatività di prestazioni lavorative, secondo l'ipotesi (peraltro non esaustiva) del secondo comma dell'art. 11 della citata del 1973, che fa riferimento alla durata dell'ordinario orario di lavoro previsto nel settore di attività produttiva esercitata dall'impresa interessata. Tale principio non implica una distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, atteso che la Mancanza della continuità delle prestazioni non esclude affatto la sussistenza di quell'attenuata subordinazione che la legge n. 877 del 1973 ha introdotto come species derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ., sicché il lavoro a domicilio, ancorché precario, resta pur sempre uno speciale rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile dal rapporto di lavoro autonomo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 615 del 22/01/1987

Lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere - lavoro a domicilio ex legge n. 877 del 1973 e lavoro autonomo - distinzione.
Alla stregua della disciplina dettata dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877 il lavoro a domicilio, quale rapporto speciale di lavoro subordinato, continua a distinguersi dal rapporto di lavoro autonomo in base all'essenziale elemento della subordinazione che, pur se in Forma speciale ed attenuata, lo caratterizza, nonché in base ad ulteriori elementi propri, invece, del lavoro autonomo, ma aventi valore meramente indiziario e sintomatico, quali: il risultato produttivo (Opus) come oggetto della prestazione lavorativa; l'organizzazione di mezzi a rischio del lavoratore, diversa dalla sola predisposizione di materiali e delle attrezzature (compatibili con il lavoro a domicilio) ed addirittura implicante la sussistenza di una distinta impresa; le stesse dimensioni di quest'ultima, nonché ogni altra circostanza che renda configurabile la relazione con l'impresa committente come una Forma di collaborazione tra imprese anziché come una Forma di decentramento produttivo della detta impresa.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6479 del 18/12/1985

Messo notificatore ordinario ovvero straordinario e saltuario - prestazioni - rapporto di lavoro autonomo - accertamento - criteri - rapporto di lavoro subordinato - prestazioni straordinarie od occasionali e rischio del mancato conseguimento di parte della retribuzione - compatibilita.
Poiche sia la disciplina normativa (artt 135 e 137 DPR 15 maggio 1963 n 858, tu sui servizi di riscossione delle imposte dirette) che quella collettiva (accordo collettivo nazionale del 23 marzo 1946, sul trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie) prevedono che l'attivita del messo notificatore, sia esso ordinario oppure straordinario e saltuario, si svolge alle dipendenze dell'esattore, il giudice del merito, per affermare che l'attivita del messo notificatore si e svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, deve accertare una diversa volonta negoziale delle parti ed un conforme effettivo svolgimento del rapporto, tenendo presente che il rapporto di lavoro subordinato non e incompatibile con la prestazione di opere o servizi avente carattere straordinario od occasionale e, perfino, per un tempo molto limitato, ne con il rischio correlativo all'eventuale mancato conseguimento di parte della retribuzione dell'attivita prestata ( art 2101 e 2102 cod civ).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980
fine
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