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2222. Contratto d'opera.

Art.2222. Contratto d'opera.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Lavoro subordinato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16929 del 24/06/2025 (Rv. 675602 - 01)
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto. Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16929 del 24/06/2025 (Rv. 675602 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2222 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13059 del 13/05/2024 (Rv. 671185-01)
Impiego pubblico - impiegati dello stato - ruoli - aggiunti - Psicologi ex art. 80 l. n. 354 del 1975 - Rapporto di lavoro - Natura autonoma - Fondamento. Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13059 del 13/05/2024 (Rv. 671185-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222 …...
Violazione delle distanze legali – Cass. n. 4527/2023
Appalto (contratto di) - progetto - progettista - Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.  Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023 (Rv. 667977 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_0872   Corte Cassazione 14527 2023 …...
Contratto d'opera professionale – Cass. n. 13849/2023
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - acque pubbliche -pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.  Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 (Rv. 667736 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230   Corte Cassazione 13849 2023 …...
Conferimento di incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità – Cass. n. 9455/2023
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Conferimento di incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità - Pregressa esistenza del certificato - Nullità dell'incarico per difetto di causa - Disapplicazione della certificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Il conferimento di un incarico professionale relativo ad ottenere il certificato di abitabilità, ove emerga l'esistenza pregressa di quest'ultimo, è nullo per difetto di causa, non essendo all'uopo consentito al giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo, ove illegittimo, in quanto tale potere è limitato ai casi in cui esso sia la fonte del diritto contestato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura afferente alla mancata disapplicazione da parte dei giudici di merito del certificato di abitabilità, atteso che esso non costituiva fonte dei diritti vantati dal professionista, ma elemento di fatto al quale le parti avevano fatto riferimento sul piano della giustificazione causale dell'impegno reciprocamente assunto). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9455 del 06/04/2023 (Rv. 667528 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1418   Corte Cassazione 9455 2023 …...
Delibera dell'organo collegiale dell'ente – Cass. n. 8574/2023
Pubblica amministrazione - contratti - in genere - Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.   Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8574 del 27/03/2023 (Rv. 667316 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230   Corte Cassazione 8574 2023 …...
Incarico di direzione e vigilanza del cantiere – Cass. n. 8487/2023
Professionisti – geometri - Incarico di direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori eccedenti dai limiti della competenza professionale - Sussistenza - Azione risarcitoria per inesatto adempimento da parte del committente - Esclusione.   In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8487 del 24/03/2023 (Rv. 667366 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2222   Corte Cassazione 8487 2023 …...
Attività di ricerca su brevetti anteriori incompatibili con la novità del trovato – Cass. n. 6075/2023
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - novità - Modelli di utilità - Conferimento di incarico professionale per la preparazione della documentazione necessaria al deposito - Oggetto - Attività di ricerca su brevetti anteriori incompatibili con la novità del trovato - Implicita inclusione nell'oggetto dell'incarico - Esclusione - Fondamento.   In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6075 del 28/02/2023 (Rv. 667129 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1325   Corte Cassazione 6075 2023 …...
Lavoro giornalistico subordinato – Cass. n. 24439/2022
Stampa - giornalista - in genere - Fotografo - Lavoro giornalistico subordinato - Condizioni.   Costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento al giornalista. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24439 del 08/08/2022 (Rv. 665353 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222   Corte Cassazione 24439 2022 …...
Nesso eziologico tra danno e ambiente di lavoro – Cass. n. 4358/2022
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Prestatore d'opera - Sinistro nell'esecuzione - Responsabilità del committente-comodatario - Cose in custodia - Nesso eziologico tra danno e ambiente di lavoro - Sufficienza - Fattispecie   In tema di danno occorso ad un prestatore d'opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell'area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l'ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d'opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell'incaricato che per l'assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell'incarico conferito, avente ad oggetto il montaggio di un tendone di otto metri di altezza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4358 del 10/02/2022 (Rv. 663778 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1804, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 4358 2022 …...
Prestazione opera professionale, intellettuale – Cass. n. 37592/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Impiego pubblico privatizzato - Direttore amministrativo esterno ex art. 27 l. r. Campania n. 21 del 2002 - Incarico di diritto privato - Prestazione opera professionale-intellettuale - Deviazione dallo schema contrattuale - Subordinazione - Onere della prova.   L'incarico di direttore amministrativo esterno di un ente regionale, conferito ai sensi dell'art. 27 della l. r. Campania n. 21 del 2002 e qualificato dalle parti come incarico di diritto privato di prestazione d'opera, costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con i tratti propri della collaborazione coordinata e continuativa, spettando dunque al lavoratore ricorrente fornire la prova di una deviazione da detto schema contrattuale e dunque della ricorrenza di una ipotesi di subordinazione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37592 del 30/11/2021 (Rv. 663008 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2094   Corte Cassazione 37592 2021 …...
Rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda ospedaliera - Cass. n. 31366/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Azienda ospedaliera - Direttore generale - Decadenza - Successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sullo "spoil system" - Mancata riammissione in servizio - Nuovo provvedimento di decadenza - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di rapporto di lavoro del direttore generale di un'azienda ospedaliera, ove questi sia stato dichiarato decaduto dall'incarico in forza di una legge sullo "spoils system" poi dichiarata incostituzionale (nella specie,, sentenza n. 104 del 2007, relativa alla l. r. Lazio n. 1 del 2004) e non sia stato reintegrato, deve ritenersi che, a séguito della decadenza da considerarsi "tamquam non esset" per effetto della pronuncia di incostituzionalità e in conseguenza del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione nell'ambito del sinallagma contrattuale, il rapporto di lavoro si sia ripristinato. Ne consegue che un nuovo provvedimento di decadenza del dirigente è possibile sulla base di motivi diversi da quelli sottesi al primo provvedimento decadenziale. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31366 del 03/11/2021 (Rv. 662685 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222   Corte Cassazione 31366 2021 …...
Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina – Cass. n. 30777/2021
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Obbligazione del prestatore - Osservanza degli accordi intervenuti ed esecuzione a regola d'arte - Conseguenze - Contratto avente ad oggetto la riparazione di una macchina - Obbligo del prestatore - Richiesta del committente di "voler risparmiare" - Irrilevanza.   Il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'"opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell’"homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di "voler risparmiare". Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021 (Rv. 662569 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2224, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 30777 2021 …...
Qualificazione del rapporto come subordinato od autonomo – Cass. n. 24078/2021
Stampa - giornalista - rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Qualificazione del rapporto come subordinato od autonomo - Natura creativa dell'attività - Attenuazione della subordinazione - Sussistenza - Fattispecie.   In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. (Nella specie, relativa alla posizione di un praticante giornalista assunto con contratto di collaborazione, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che non aveva dato eccessivo rilievo al non assoggettamento ad orario di lavoro fisso, ritenendo invece decisiva ai fini del ravvisato vincolo di subordinazione la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni, sottoposte alle direttive, ai controlli e alle correzioni dell'"art director" e del direttore). Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24078 del 07/09/2021 (Rv. 662157 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222   Corte Cassazione 24078 2021 …...
Contratto avente ad oggetto la riparazione di un natante – Cass. n. 15723/2021
Contratti in genere – Deposito (contratto di) - diritti del depositario - compenso - contratto complesso o innominato o misto - Contratto avente ad oggetto la riparazione di un natante - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio - Conseguenze.   Nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; ne consegue che, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso. Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021 (Rv. 661482 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1767, Cod_Civ_art_1768   corte cassazione 15723 2021 …...
Attività del propagandista di medicinali e attività dell'agente – Cass. n. 10158/2021
Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Attività del propagandista di medicinali e attività dell'agente - Distinzione. L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10158 del 16/04/2021 (Rv. 660979 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222 …...
Contratto concluso con l'autoriparatore - Natura - Cass. n. 17918/2020
Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - Contratto concluso con l'autoriparatore - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio – Conseguenze - deposito (contratto di) - diritti del depositario – compenso. CONTRATTO  COMPLESSO INNOMINATO MISTO Nel contratto concluso con l'autoriparatore, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; al di fuori di questa ipotesi, pertanto, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del 27/08/2020 (Rv. 658573 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1767 corte cassazione 17918 2020 …...
Pubblica amministrazione - contratti – Cass. n. 11465/2020
Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020 (Rv. 658120 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112 CORTE CASSAZIONE 11465 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3912 del 17/02/2020 (Rv. 656927 - 01)
Attività lavorativa saltuaria e occasionale - Subordinazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tenuto conto che il lavoro prestato da una camionista era consistito in un unico, benché lungo, viaggio di andata e ritorno, sia pure con varie tappe intermedie). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3912 del 17/02/2020 (Rv. 656927 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222 LAVORO LAVORO SUBORDINATO   …...
Contratti in genere - contratto a favore di terzi – Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01)
Assunzione in proprio da parte di un socio di una società di capitali, di obbligazioni pecuniarie verso un prestatore d'opera della società-Contratto a favore di terzi(società) - Configurabilità- Fattispecie. Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, é ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo e cioè della società, avente la stessa causa del contratto preesistente tra il prestatore d'opera e la società. (Nella specie la S.C., sul presupposto dell'esistenza di un'obbligazione solidale, ha ritenuto sussistere la legittimazione processuale passiva del socio di una s.r.l. che si era personalmente obbligato, unitamente ad altro socio avente altresì la carica di amministratore, a remunerare unprofessionista per la sua attività di rappresentanza in favore e nell'interesse della società). Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20157 del 25/07/2019 (Rv. 654989 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2230 …...
Pubblica amministrazione - obbligazioni - arricchimento senza causa - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9809 del 09/04/2019 (Rv. 653424 - 01)
Prestazioni di un professionista a favore della P.A. - Assenza di un valido contratto di incarico professionale - Indennità per indebito arricchimento - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla tariffa professionale - Ammissibilità - Esclusione. In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera professionale, ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9809 del 09/04/2019 (Rv. 653424 - 01) Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2222 …...
Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 IRAP - Domanda di rimborso - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4576 del 15/02/2019
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 IRAP - Domanda di rimborso - Commercialista che opera presso strutture terze - Onere di provare l'assenza del presupposto impositivo - Sussistenza. In tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4576 del 15/02/2019 Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2697 …...
Impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019
impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - in genere qualificazione del rapporto - modalità concrete di svolgimento - subordinazione - indici - accertamento - conseguenze - diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. - obbligo di versamento della contribuzione - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - in genere in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019 In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3314 del 05/02/2019 pubblico impiego privatizzato Cod_Civ_art_2126, Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2222 …...
Delibera di conferimento di incarico - Cass. n. 22481/2018
Comune - funzioni del comune - contabilità - spese - in genere - delibera di conferimento di incarico a professionista - indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte - modalità -prestazioni ulteriori non previste in contratto - copertura - mutamento dell'imputazione mediante ricorso a risparmi di spesa- illegittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018 >>> La delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa, mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali, ecc.), ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente, cosi da creare un doppio e congiunto (non alternativo)indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento della P.A.; ne consegue che, in mancanza di nuova e specifica delibera, non è consentito aggirare la previsione normativa mutando l'imputazione delle spese mediante la riduzione di alcune voci e l'innalzamento di altre, in modo da convogliare i mezzi economici così reperiti al soddisfacimento di spese diverse da quelle originariamente previste. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22481 del 24/09/2018 corte cassazione 22481 2018 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - corrispettivo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18286 del 11/07/2018
Mancata pattuizione del corrispettivo - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Determinazione ai sensi dell'art. 2225 c.c. - Mancata prova della pattuizione - Applicabilità della stessa norma. In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18286 del 11/07/2018 …...
appalto (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, differenze con la vendita, il contratto d'opera ed il contratto di lavoro subordinato, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27258 del 16/11/2017
Contratto d'opera e contratto d'appalto - Distinzione - Criteri - Dimensione e struttura organizzativa dell'impresa - Fattispecie. Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, muovendo dall' importanza dell’opera commissionata – riguardante l’impermeabilizzazione dei lastrici solari di copertura di un fabbricato condominiale – e tenendo conto del fatto che questa era stata affidata ad una ditta specializzata, aveva ritenuto che la sua esecuzione presupponesse un’organizzazione di impresa tale da ricondurre il contratto alla figura dell’appalto). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27258 del 16/11/2017   …...
Responsabilità civile - colpa o dolo - contrattuale ed extracontrattuale – Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/10/2015
Privatizzazione di imprese pubbliche operanti in Stati già a regime di "socialismo reale" - Impegni contrattuali assunti nei confronti di imprese italiane - Dichiarazioni rese dagli enti di Stato nel corso del processo di privatizzazione - Prospettazione di una persistente responsabilità dello Stato - Fonte di responsabilità extracontrattuale - Idoneità. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/10/2015 In tema di responsabilità extracontrattuale, è configurabile la responsabilità per colpa degli enti pubblici di uno Stato (nella specie, la Repubblica di Ungheria) che, durante il processo di privatizzazione di imprese già statali in regime di economia cd. socialista, abbiano comunicato reiteratamente alla controparte adempiente (nella specie, una società italiana), in relazione a contratti di opere e fornitura di ingente importo ad esecuzione continuata nel tempo, l'assunzione o la persistenza di responsabilità dello Stato stesso, o del suo Ente preposto, per i debiti della committente in crisi di liquidità, qualora, a seguito dell'affidamento ingenerato da tali comunicazioni, il contraente "in bonis" abbia ripreso e completato le proprie prestazioni, e non abbia ottenuto il pagamento del corrispettivo dovuto. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 21085 del 19/10/2015   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale - esecuzione dell'opera - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015
Contratto d'opera professionale - Redazione di un progetto di ingegneria - Obbligazione di risultato - Contenuto - Mancato conseguimento di un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera - Irrilevanza ai fini dell'adempimento contrattuale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015 L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato poiché ha ad oggetto la sua realizzabilità, sicché, ove il progetto presentato dal professionista sia valido e tecnicamente ed astrattamente idoneo al conseguimento del finanziamento pubblico, l'omessa concreta erogazione di quest'ultimo non rileva ai fini dell'adempimento contrattuale, trattandosi di oggetto estraneo al risultato da garantire e, invece, condizionato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la P.A. o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015     …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17706 del 07/09/2015
Giudicato sulla subordinazione nel rapporto di lavoro - Ulteriore domanda di riconoscimento di un compenso per lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17706 del 07/09/2015 Il giudicato formatosi in relazione ad una domanda di pagamento di retribuzioni presuppone l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., ma non preclude la proposizione di una ulteriore domanda, relativa al medesimo rapporto che abbia ad oggetto la richiesta di un corrispettivo ai sensi dell'art. 2222 c.c., in quanto si tratta di domande diverse ed incompatibili per la loro evidente alternatività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa dal giudicato, sulla insussistenza della subordinazione, la domanda di liquidazione di un compenso per lo stesso rapporto di cui, però, veniva dedotta la natura autonoma). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17706 del 07/09/2015     …...
procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014
Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014 Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014   …...
Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7747 del 05/04/2011
Giudizio di accertamento negativo di obbligo contributivo - Qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato - Criteri distintivi - Ripartizione dell'onere probatorio. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell'istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all'inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un'autonomia organizzativa del lavoratore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7747 del 05/04/2011   …...
Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21594 del 15/11/2004
Lavoro a domicilio subordinato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a lavoro a domicilio di "carteggiatrice" di mobili. Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cosiddetta subordinazione tecnica). Nè valgono, di per sè, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l'effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l'emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente - con motivazione immune da vizi logici e giuridici - il rapporto di lavoro subordinato di due lavoratrici a domicilio "carteggiatrici" di mobili sulla base della loro sottoposizione alle direttive date dalla società, dell'inserimento di esse nel ciclo produttivo della società stessa, del non alto contenuto professionale delle loro prestazioni, delle emissione sistematica e periodica di fatture da parte delle lavoratrici a scadenza mensile e sempre alla fine del mese.). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21594 del 15/11/2004   …...
Lavoro - lavoro subordinato - in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996
Lavoro subordinato - Vincolo di soggezione del lavoratore - Estremi - Emanazione di ordini - Attività di controllo - Requisiti - Qualificazione del rapporto come subordinato o come autonomo - Criteri generali ed astratti - Censurabilità in cassazione - Valutazione delle risultanze processuali per la qualificazione dello specifico rapporto - Esclusione. Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - con cui si era escluso il carattere subordinato di un'attività di cura e vigilanza di un piccolo terreno - rilevando in particolare che ai fini in esame era irrilevante l'eventuale qualificabilità come "domestico" del lavoro dedotto in giudizio, sostenuta dal ricorrente). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 326 del 16/01/1996   …...
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992
Malattia o infortunio del medico specialista ambulatoriale - Diritto all'intero trattamento economico - Persistenza - Estensione al caso di sequestro di persona - Inammissibilità - Applicazione dei principi del rapporto di lavoro subordinato - Esclusione. Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291, l'intero trattamento economico spettante per l'attività di servizio è assicurato solo in ipotesi d'impossibilità della prestazione per malattia o infortunio del professionista, il quale, pertanto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1463 e 2222 e segg. cod. civ., non ha diritto a compenso ove rimasto vittima di sequestro di persona; ne' tale diritto può essere riconosciuto alla stregua di norme e principi propri del rapporto di lavoro subordinato privato (oltretutto non applicabili al lavoro autonomo in regime di parasubordinazione), attese la rilevanza anche in tale rapporto (con le deroghe previste dall'art. 2110 e 2111, secondo comma, cod. civ.) dell'impossibilità della prestazione lavorativa per fatto non imputabile al datore di lavoro e l'inesistenza di un principio generale che addossi a tale soggetto il rischio della mancanza della prestazione lavorativa per fatto del terzo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992   …...
Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 615 del 22/01/1987
Leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 - applicabilità - esclusione - limiti - distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato - inammissibilità. Il rapporto di lavoro subordinato a domicilio, disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, non sono in via generale applicabili - nel silenzio al riguardo della stessa legge - le norme in tema di Estinzione del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, tranne che, per l'accordo delle parti o per le concrete modalità del suo svolgimento, lo stesso abbia ad oggetto una qualificata e ragionevole continuatività di prestazioni lavorative, secondo l'ipotesi (peraltro non esaustiva) del secondo comma dell'art. 11 della citata del 1973, che fa riferimento alla durata dell'ordinario orario di lavoro previsto nel settore di attività produttiva esercitata dall'impresa interessata. Tale principio non implica una distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, atteso che la Mancanza della continuità delle prestazioni non esclude affatto la sussistenza di quell'attenuata subordinazione che la legge n. 877 del 1973 ha introdotto come species derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ., sicché il lavoro a domicilio, ancorché precario, resta pur sempre uno speciale rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile dal rapporto di lavoro autonomo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 615 del 22/01/1987   …...
Lavoro - lavoro autonomo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6479 del 18/12/1985
Lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere - lavoro a domicilio ex legge n. 877 del 1973 e lavoro autonomo - distinzione. Alla stregua della disciplina dettata dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877 il lavoro a domicilio, quale rapporto speciale di lavoro subordinato, continua a distinguersi dal rapporto di lavoro autonomo in base all'essenziale elemento della subordinazione che, pur se in Forma speciale ed attenuata, lo caratterizza, nonché in base ad ulteriori elementi propri, invece, del lavoro autonomo, ma aventi valore meramente indiziario e sintomatico, quali: il risultato produttivo (Opus) come oggetto della prestazione lavorativa; l'organizzazione di mezzi a rischio del lavoratore, diversa dalla sola predisposizione di materiali e delle attrezzature (compatibili con il lavoro a domicilio) ed addirittura implicante la sussistenza di una distinta impresa; le stesse dimensioni di quest'ultima, nonché ogni altra circostanza che renda configurabile la relazione con l'impresa committente come una Forma di collaborazione tra imprese anziché come una Forma di decentramento produttivo della detta impresa. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6479 del 18/12/1985   …...
Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) - riscossione esattoriale - personale delle esattorie e delle ricevitorie - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980
Messo notificatore ordinario ovvero straordinario e saltuario - prestazioni - rapporto di lavoro autonomo - accertamento - criteri - rapporto di lavoro subordinato - prestazioni straordinarie od occasionali e rischio del mancato conseguimento di parte della retribuzione - compatibilita. Poiche sia la disciplina normativa (artt 135 e 137 DPR 15 maggio 1963 n 858, tu sui servizi di riscossione delle imposte dirette) che quella collettiva (accordo collettivo nazionale del 23 marzo 1946, sul trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie) prevedono che l'attivita del messo notificatore, sia esso ordinario oppure straordinario e saltuario, si svolge alle dipendenze dell'esattore, il giudice del merito, per affermare che l'attivita del messo notificatore si e svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, deve accertare una diversa volonta negoziale delle parti ed un conforme effettivo svolgimento del rapporto, tenendo presente che il rapporto di lavoro subordinato non e incompatibile con la prestazione di opere o servizi avente carattere straordinario od occasionale e, perfino, per un tempo molto limitato, ne con il rischio correlativo all'eventuale mancato conseguimento di parte della retribuzione dell'attivita prestata ( art 2101 e 2102 cod civ). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980   …...

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