Lavoro subordinato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16929 del 24/06/2025 (Rv. 675602 - 01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto.
Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16929 del 24/06/2025 (Rv. 675602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2222 …...
Lavoro subordinato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13514 del 20/05/2025 (Rv. 675568 - 01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.
Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13514 del 20/05/2025 (Rv. 675568 - 01)
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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)Danno alla salute - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Applicazione delle tabelle di Milano - Utilizzo dei criteri ivi indicati - Necessità - Parametro dell'età - Scostamento da parte del giudice - Limiti.
La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024 (Rv. 670164-01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Accertata insussistenza di mobbing in ambito lavorativo - Obbligo di accertare comunque la lamentata lesione all’integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore - Sussistenza - Oneri probatori.
L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5061 del 26/02/2024 (Rv. 670164-01)
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128-01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Mobbing e straining - Nozione - Riconducibilità all'art. 2087 c.c. - Elemento psicologico e qualificazione della condotta - Rilevanza ai fini del quantum - Fattispecie.
La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4664 del 21/02/2024 (Rv. 670128-01)
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Lavoro Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023 (Rv. 669079 - 01)Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Lesione della salute - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Contenuto - Rispetto delle norme antinfortunistiche - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/2023 (Rv. 669079 - 01)
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24804 del 18/08/2023 (Rv. 668621 - 01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Danno alla salute conseguente all'attività lavorativa - Accertamento della derivazione causale della patologia in sede di richiesta dell'equo indennizzo - Nesso causale rilevante ai fini della richiesta di risarcimento del danno - Identità - Condizioni - Conseguenze - Oneri probatori.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia
riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24804 del 18/08/2023 (Rv. 668621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697 …...
Malattia professionale contratta dal "de cuius" – Cass. n. 13806/2023Prescrizione civile - decorrenza - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Malattia professionale contratta dal "de cuius" - Diritto degli eredi al risarcimento del danno "iure hereditatis" e "iure proprio" - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13806 del 19/05/2023 (Rv. 667704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
13806
2023 …...
Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza – Cass. n. 9178/2023Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) -lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del committente per violazione del dovere di sicurezza - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 494 del 1996, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità delle società committente e appaltatrice per la morte di un dipendente della subappaltatrice - conseguente alla caduta da un modulo per la realizzazione di un forno di verniciatura, posto all'altezza di quattro metri, per il mancato "fermo" delle indossate misure di sicurezza -, senza vagliare l'eventuale efficienza eziologica dell'omessa richiesta, da parte delle suddette società, di allineamento delle discrasie esistenti tra il piano di sicurezza e coordinamento della committente - che prevedeva idonea impalcatura o ponteggio o altra misura tecnica che consentisse l'aggancio delle funi e cinture di sicurezza - e il piano operativo di sicurezza predisposto dalla subappaltatrice, che contemplava, invece, solo funi disposte a croce con funzione di protezione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023 (Rv. …...
Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori – Cass. n. 4980/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortuni sul lavoro il datore di lavoro - Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni - Condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023 (Rv. 667237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227
Corte
Cassazione
4980
2023 …...
"Mobbing" lavorativo – Cass. n. 3692/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - "Mobbing" lavorativo - Assenza di intento persecutorio - Configurabilità - Esclusione - Condotte "stressogene" anche colpose - Violazione dell'art. 2087 c.c. - Sussistenza.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023 (Rv. 666621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
3692
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Associato in partecipazione – Cass. n. 37019/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Associato in partecipazione - Disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e art. 2087 c.c. - Applicabilità - Fondamento.
All'associato in partecipazione che svolge attività lavorativa si applicano la disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e la norma "di chiusura" dell'art. 2087 c.c., in quanto l'ordinamento individua i beneficiari degli obblighi di protezione prescindendo da una loro formale categoria contrattuale e dando rilievo, invece, alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, ancorché senza retribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37019 del 16/12/2022 (Rv. 666308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2549
Corte
Cassazione
37019
2022 …...
Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità – Cass. n. 34968/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità - Azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. - Riparto degli oneri di allegazione e prova - Fattispecie.
In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del "superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 (Rv. 666181 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
34968
2022 …...
Tutela delle condizioni di lavoro – Cass. n. 33639/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. - Dimensione organizzativa - Rilevanza - Fondamento - Inadempimento colposo - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il lavoratore versava "in condizioni di sostanziale inoperosità", con progressivo "svuotamento" delle mansioni affidate, non aveva verificato se dalla condotta del datore di lavoro, anche se colposa, erano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33639 del 15/11/2022 (Rv. 666180 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
33639
2022 …...
Domanda risarcitoria nei confronti del datore – Cass. n. 33639/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Domanda risarcitoria nei confronti del datore - Liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail - "Condicio iuris" - Esclusione.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail non costituisce "condicio iuris" per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33639 del 15/11/2022 (Rv. 666180 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
33639
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Tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa – Cass. n. 33428/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c. - Tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa - Necessità - "Straining" - Configurabilità - Condizioni.
In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33428 del 11/11/2022 (Rv. 666015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218
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Cassazione
33428
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Adozione di cautele cd. "innominate" – Cass. n. 33239/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Adozione di cautele cd. "innominate" - Necessità - Prova liberatoria a carico del datore - Contenuto - Fattispecie.
Il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver verificato se, all'epoca dei fatti, l'adozione di aghi retrattili per i prelievi di sangue fosse un presidio di sicurezza esigibile dalla lavoratrice, quale dispositivo di protezione normalmente in uso nel settore ospedaliero).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33239 del 10/11/2022 (Rv. 666022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218
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Cassazione
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Rilevanza eziologica di accelerazione o aggravamento – Cass. n. 33080/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. successivo alla genesi della patologia - Illecito permanente - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza eziologica di accelerazione o aggravamento - Necessità - Fattispecie.
In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c. verso i lavoratori, il permanere dell'inadempimento, successivamente all'eziopatogenesi della malattia, configura un illecito permanente solo ove sia stato causalmente rilevante quale fattore di accelerazione o di aggravamento della patologia, così concretizzando una ipotesi di causalità correlata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il permanere dell'inadempimento, esclusa la rilevanza dello stesso quale fattore di accelerazione/aggravamento, ha qualificato l'illecito come istantaneo ad effetti permanenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33080 del 09/11/2022 (Rv. 666018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
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Esposizione ad amianto – Cass. n. 13512/2022Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Esposizione ad amianto - Efficienza causale - Accertamento - Criteri.
In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13512 del 29/04/2022 (Rv. 664638 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
13512
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Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili – Cass. n. 9160/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - rinunzie e transazioni - ricevuta a saldo (qualificazione e valore) - Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell'esistenza di diritti determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Accertamento - Necessità - Attribuzione del giudice di merito - Censurabilità - Limiti.
L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9160 del 21/03/2022 (Rv. 664230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2113
Corte
Cassazione
9160
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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 5814/2022Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Infortunio "in itinere" - Nozione - Entità del rischio e specifica attività lavorativa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l’entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022 (Rv. 663991 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
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5814
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Risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica – Cass. n. 4872/2022Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Dipendente in regime di diritto pubblico - Lesione all'integrità psico-fisica - Riparto della giurisdizione - Criteri - Domanda di risarcimento del cd. danno differenziale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico (nella specie, un professore universitario) nei confronti dell'Amministrazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione è strettamente connessa all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento è necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego; ne consegue che, ove venga dedotta la responsabilità contrattuale per violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche con riguardo all'azione per il danno complementare e differenziale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4872 del 15/02/2022 (Rv. 664031 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051
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4872
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Autonomia nella modulazione della prestazione – Cass. n. 2403/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Lavoratore in posizione apicale - Autonomia nella modulazione della prestazione - Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Ragioni.
In materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2403 del 27/01/2022 (Rv. 663738 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
2403
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Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento – Cass. n. 38123/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere - Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento - Criterio della equivalenza delle cause - Applicabilità.
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021 (Rv. 663010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
38123
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Legame funzionale tra il costo e il fattore produttivo dell'impresa – Cass. n. 31930/2021Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - altri costi ed oneri - Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Legame funzionale tra il costo e il fattore produttivo dell'impresa - Necessità - Natura del fatto generatore che ha provocato il costo - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (cd. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (cd. responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale. (Fattispecie in tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie connesse all'esposizione all'amianto in cui la S.C. ha escluso il nesso d'inerenza, trattandosi di spesa derivante da scelte imprenditoriali "contra ius", antitetiche rispetto al corretto esercizio dell'attività di impresa).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021 (Rv. 662792 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218
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31930
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Lavoratori italiani ingaggiati per l'imbarco su navi di nazionalità straniera – Cass. n. 31137/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere - Lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - Tutela assicurativa - Condizioni - Non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - Necessità - Fattispecie.
I lavoratori italiani ingaggiati da raccomandatario marittimo italiano per l'imbarco su navi di nazionalità straniera - soggetti alla disciplina di cui all'art. 4 della l. n. 135 del 1977 -, hanno diritto ad una tutela assicurativa, contro le malattie e gli infortuni, non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana - ancorché possano essere assicurati presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri - nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai principi fondamentali, anche in materia di retribuzione, contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali, seppure non applicabili direttamente al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il raccomandatario marittimo rispondesse nei confronti del lavoratore, come il datore di lavoro, del risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31137 del 02/11/2021 (Rv. 662678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
31137
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Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro – Cass. n. 29909/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri di allegazione e prova del lavoratore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.
Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 (Rv. 662609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697
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Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro – Cass. n. 28353/2021Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Rifiuto della prestazione da parte del lavoratore - Conseguenze - Fondamento.
In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
28353
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Obbligo del datore di lavoro di adottare e vigilare sull'uso di misure protettive da parte dei dipendenti – Cass. n. 25597/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo del datore di lavoro non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte dei dipendenti - Violazione - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227
Corte
Cassazione
25597
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Accertamento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore – Cass. n. 24408/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Somministrazione irregolare di lavoro - Accertamento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore - Conseguenze - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - A carico dell'utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile "ratione temporis", si costituisce un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione; ne consegue che l'utilizzatore - subentrando nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore - assume l'onere di adottare le condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà aziendale e dalla conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico, ex art. 2087 c.c. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che, accertata l'irregolarità del rapporto di somministrazione, aveva escluso, in ragione dello statuto negoziale "inter partes", la responsabilità dell'utilizzatore per l'evento letale occorso al dipendente a seguito di un attentato terroristico avvenuto all'estero).
Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 24408 del 09/09/2021 (Rv. 662174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
24408
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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 22180/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Indennizzabilità - Limiti - Rischio elettivo - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di infortunio "in itinere", per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata; ne consegue che, seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguito e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto alla rendita in capo ai superstiti in quanto l'infortunio mortale era occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera scelta del lavoratore di accompagnare a casa un collega).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22180 del 03/08/2021 (Rv. 662028 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
Corte
Cassazione
22180
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Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale – Cass. n. 12631/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - rivalsa dell'ente assicuratore - Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale - Art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Sentenza di non doversi procedere - Decreto di archiviazione - Equipollenza - Fondamento - Termine triennale di decadenza per l'azione di regresso dell'INAIL - Decorrenza.
L'azione di regresso esperibile dall'INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell'infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d'interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021 (Rv. 661205 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087 …...
Tutela delle condizioni di lavoro – Cass. n. 11116/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortunio sul lavoro - Concorso di responsabilità ex art. 2087 c.c. e ad altro titolo - Vincolo di solidarietà - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.(Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11116 del 27/04/2021 (Rv. 661134 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055 …...
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Cass. n. 3763/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro Rischio elettivo del prestatore di lavoro - Presupposti - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087 …...
Danno da "straining" – Cass. n. 2676/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Danno da "straining" - Condizioni di lavoro "stressogene" - Lesione dei diritti fondamentali del dipendente - Configurabilità - Processo di riorganizzazione riguardante l'intera impresa - Esclusione.
Il cd. "straining" è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene", e non quando la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2676 del 04/02/2021 (Rv. 660527 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087 …...
Infortunio "in itinere" – Cass. n. 18659/2020Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Percorso normale luogo di lavoro-abitazione - Sufficienza - Fruizione di un permesso per motivi personali - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di infortunio "in itinere", la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l’attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18659 del 08/09/2020 (Rv. 658842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
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CASSAZIONE
18659
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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Cass. n. 17655/2020 )Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Causa di danno da parte dei congiunti dell'assicurato - Allegazioni del ricorso - Contenuto - Conseguenze sull'accertamento giudiziale - Preesistenza di una rendita collegata ad un danno patrimoniale - Irrilevanza - Mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o da invalidità temporanea – Conseguenze - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) .
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allegazione nel ricorso introduttivo proposto dai congiunti dell'assicurato di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d'ufficio è sufficiente ad incardinare validamente la causa di danno nei confronti del datore di lavoro, così radicando, nel giudice, il potere-dovere di dar corso all'istruttoria attraverso l'accertamento del fatto-reato e poi, superato positivamente tale accertamento, del danno "differenziale" e "complementare"; a tal fine è irrilevante la percezione di una rendita da parte dei superstiti. La mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o per danno da invalidità temporanea o l'omessa indicazione del "quantum", viceversa, possono comportare, al più, la riduzione del risarcimento civilistico, mediante la deduzione dell'importo corrispondente alla prestazione previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020 (Rv. 658658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087
corte
cassazione
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 15112/2020Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Condizioni lavorative obiettivamente pericolose - Direttive inibitorie - Adozione - Presupposti - Fattispecie.
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in un caso in cui il lavoratore aveva subito danni a seguito dell'impiego di una scala a pioli per movimentare pesi e non per l'innalzamento verso l'alto, aveva escluso la responsabilità datoriale senza indagare se l'uso non conforme a quello ordinario potesse essere evitato con cautele più incisive, incluso il divieto di utilizzo).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15112 del 15/07/2020 (Rv. 658187 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
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cassazione
15112
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Appalto - Responsabilità del sub-committente - Cass. n. 12465/2020Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Appalto - Responsabilità del sub-committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza del sub-appalto - Irrilevanza - Fondamento.
La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale precondizione.
Corte d Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12465 del 24/06/2020 (Rv. 658114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
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cassazione
12465
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Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Cass. n. 12041/2020Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità' nel giudizio civile di danno - fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - accertamento in sede civile - regole comuni della responsabilità contrattuale - applicabilità. - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro in genere.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12041 del 19/06/2020 (Rv. 657981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2059
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"Mobbing" lavorativo - Configurabilità - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020 (Rv. 657926 - 01)Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro "Mobbing" lavorativo - Configurabilità - Illegittimità delle condotte - Sufficienza - Esclusione - Intento persecutorio unificante - Allegazione - Necessità.
Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020 (Rv. 657926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Assenza del cd. rischio elettivo - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e condizioni.
In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 756Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.
In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7566 del 27/03/2020 (Rv. 657511 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2087 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - prevenzione infortuni - obblighi dei prestatori e dei datori di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3282 del 11/02/2020 (Rv. 65Violazione dell'art_ 4 lett. c) del d.P.R. n. 547 del 1955 - Desunzione dalla verificazione dell'evento infortunistico - Inammissibilità - Prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva - Necessità - Assolvimento dei predetti obblighi - Mezzi - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
La violazione dell'art_ 4, lett.c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori di lavoro a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione") non può essere desunta dalla mera verificazione dell'evento infortunistico, ma postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva. L'assolvimento degli obblighi imposti da tale norma non si traduce in una sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo efficacemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell'impresa e del tipo di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori ed sul grado di rischio, idonea a garantire che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e utilizzino gli strumenti di protezione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3282 del 11/02/2020 (Rv. 656773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
PREVIDENZA
PREVENZIONE INFORTUNI
OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11Mobbing orizzontale -Configurabilità - Presupposti - Condotta dolosa posta in essere da altri dipendenti - Conoscenza da parte del datore di lavoro - Necessità.
Ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1109 del 20/01/2020 (Rv. 656597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO
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Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2 del 02/01/2020 (Rv. 656405 - 01)Danni "iure proprio" da perdita di rapporto parentale - Decesso del dipendente imputabile ad inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. - Regime probatorio ex art. 2087 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2 del 02/01/2020 (Rv. 656405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043
RISARCIMENTO DEL DANNO
MORTE DI CONGIUNTI
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 02)Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Obblighi informativi - Violazione - Concorso di colpa del lavoratore - Esclusione.
In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227 …...
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01)Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e Condizioni.
In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227 …...
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29879 del 18/11/2019 (Rv. 655856 - 01)Obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Adozione - Presupposti - Condizioni lavorative obiettivamente pericolose - Fattispecie.
In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., l'adozione di particolari misure di sicurezza (cd. "innominate") viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore, in ragione della movimentazione, da parte del medesimo, di somme di denaro. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto non esigibile - in relazione all'uccisione, avvenuta per mano di ignoti, di una portiera-custode di un collegio studentesco durante un turno di lavoro notturno - l'adozione, da parte del datore, di cautele anti rapina, non essendo custoditi nel predetto collegio particolari valori; la S.C. ha cassato la sentenza, per avere i giudici di merito omesso di valutare adeguatamente che la lavoratrice era solita custodire di notte anche le quote di pernottamento degli studenti).
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29879 del 18/11/2019 (Rv. 655856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 (Rv. 655608 - 01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione del lavoratore - Nocività dell'ambiente di lavoro - Inclusione - Fattispecie.
La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 (Rv. 655608 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 256Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Infortunio sul lavoro - Autorizzazione del dipendente all'uso del mezzo proprio - Esonero - Esclusione - Conseguenze.
Nell'ipotesi in cui il dipendente, autorizzato all'uso del veicolo di sua proprietà, incorra in un infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25689 del 11/10/2019 (Rv. 655483 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2458Demansionamento - Danno non patrimoniale - Condizioni - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie.
In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019 (Rv. 655766 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 246Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Onere di adozione concreta di cautele - Necessità - Figura dell'apprendista.
In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994, e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato, specie nell'organizzazione del lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento; ciò vale, in particolare, per i compiti dell'apprendista, relativamente alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, atteggiandosi detto dovere in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, verso cui la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro a norma dell'art. 11 della l. n. 11 del 1955.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24629 del 02/10/2019 (Rv. 655134 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019 (Rv. 654492 - 01)Riposo giornaliero e settimanale - Deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno non patrimoniale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.
La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019 (Rv. 654492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2109, Cod_Civ_art_2087 …...
Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Cass. 14066/2019Libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica – Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro.
La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14066 del 23/05/2019 (Rv. 653969 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro …...
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Cass.12753/2019Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Delega delle funzioni di prevenzione e protezione - Venir meno della responsabilità del datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.
In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, né la responsabilità del datore viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione siano state delegate ad un soggetto diverso.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest'ultimo delegato tale attività ad un preposto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12753 del 14/05/2019 (Rv. 653901 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova …...
Lavoro subordinato - retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale – Cass. 12538/2019Orario di lavoro - Prestazione lavorativa eccedente - Danno da usura psicofisica - Configurabilità - Disponibilità del lavoratore - Concorso colposo - Esclusione - Ragioni.
In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019 (Rv. 653761 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore
Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro …...
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8911 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_2087 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Emolumenti previdenziali e indennitari - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività - Fattispecie.
In tema responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie rendita
Inail, pensione privilegiata ed incentivo all'esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019
Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1910, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1223 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 28/02/2019Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro -Morte del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Giudizio di colpa - Oggetto – Fattispecie - responsabilità civile - colpa o dolo
In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica - che la condotta considerata determini l'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patiti dai familiari di un militare, morto in conseguenza della malattia contratta nel corso di una missione internazionale a causa dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, sul presupposto che si trattava di un rischio ampiamente preventivabile in relazione all'impiego, nelle zone delle operazioni interessate, di armamenti idonei ad esporre le persone alle suddette radiazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 28/02/2019
Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2043 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5419 del 25/02/2019Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Appalto - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, vigente "ratione temporis", che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di un infortunio occorso ad una operaia addetta alle pulizie a causa dello sganciamento di un braccio metallico in movimento, ha ritenuto la società committente responsabile per l'omesso blocco dei nastri trasportatori prima dell'inizio del servizio di pulizia).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5419 del 25/02/2019
Cod_Civ_art_2087 …...
Infortuni sul lavoro e malattie professionaliPrevidenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - in genere - infortuni sul lavoro e malattie professionali - principio di equivalenza causale - applicabilità - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27952 del 31/10/2018
>>> In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27952 del 31/10/2018 …...
Responsabilità oggettiva del datore di lavoroLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica - responsabilità ex art. 2087 c.c. - responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - configurabilità - esclusione -oneri probatori del lavoratore - sussistenza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26495 del 19/10/2018
>>> L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro -di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità datoriale per il danno subito da un lavoratore durante un'operazione di taglio a mezzo di una macchina troncatrice, avendo il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione atti a evitare il contatto con la lama e avendo formato e informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi al suo utilizzo).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26495 del 19/10/2018 …...
Tutela della salute e dell'integrità fisica - Responsabilità del datore di lavoroLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - tutela della salute e dell'integrità fisica - responsabilità ex art. 2087 c.c. - responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - configurabilità - esclusione -oneri probatori del lavoratore - sussistenza - prova della nocività dell'ambiente di lavoro - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018
>>> L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro,non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018 …...
lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9901 del 20/04/2018tutela delle condizioni di lavoro Demansionamento - Danno non patrimoniale - Risarcimento - Condizioni - Fattispecie.
Nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico, nella condotta tenuta dal datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice alla quale, dopo il rientro dalla cassa integrazione, non erano stati assegnati compiti da svolgere, era stato disattivato il telefono e non era stato consentito di sostituire personale assente per maternità, nonostante le reiterate richieste).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9901 del 20/04/2018
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15972 del 27/0Comporto - Superamento del periodo di comporto - Assenze per malattia di origine professionale - Computo - Esclusione - Condizioni.
Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15972 del 27/06/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14468 Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Vizio strutturale di un macchinario - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell’assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto imprevedibile l’infortunio del lavoratore, operaio esperto, in ragione del recente intervento di manutenzione del macchinario - trapano a colonna - e della presenza sullo stesso della marchiatura di conformità CE, circostanze rilevate dagli ispettori della Asl).
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14468 del 09/06/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14313 Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Eccessivo carico di lavoro - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Carenza di organico - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'imprenditore, ex art. 2087 c.c., per l'eccessivo carico di lavoro imposto al lavoratore, è irrilevante l'assenza di doglianze o di sollecitazioni mosse da quest'ultimo, né, ai fini della prova liberatoria, è sufficiente l'allegazione generica della carenza di organico, costituendo l'organizzazione dei reparti, la consistenza degli organici e la predisposizione dei turni espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore. (Nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato inserito nel servizio di pronta disponibilità, in violazione reiterata e sistematica dei limiti posti dall'art. 18 del d.P.R. n. 270 del 1987 e dalla contrattazione collettiva del comparto sanità).
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14313 del 08/06/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10319 del 26/04/2017Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro In genere.
Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa dellla controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10319 del 26/04/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - liberta' e dignita' del lavoratore - tutela della salute e dell'integrita' fisica -Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio incombente rispettivamente sul lavoratore e sul datore di lavoro - Oggetto - Individuazione - Fattispecie.
Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa dellla controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10319 del 26/04/2017
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria - Sez. L , Sentenza n. Lavoratore disabile - Visita sanitaria - Obbligo limitato alle mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Esclusione - Fondamento.
In tema di lavoratori disabili, il diritto del dipendente a che sia accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, e la correlata previa sottoposizione a visita sanitaria, non sono limitati al caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, ostandovi il principio di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in uno al divieto di discriminazione sul lavoro delle persone affette da disabilità.
Sez. L , Sentenza n. 6771 del 15/03/2017
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3560 del 10/02/2017Lavoro pubblico "privatizzato" - Art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Fattispecie di pretese riferite ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 - Regola del frazionamento della domanda - Limiti - Illecito permanente del datore di lavoro con cessazione anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo.
In tema di lavoro pubblico cd. contrattualizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ove il lavoratore istante riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, il discrimine temporale di giurisdizione va individuato con riferimento al momento della cessazione della permanenza; ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo allorché tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998, e ciò indipendentemente dal momento di percepibilità e riconoscibilità dell’illecito da parte del danneggiato, rilevante ai diversi fini del decorso del termine di prescrizione nei casi di illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3560 del 10/02/2017
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Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22313 del 03/11/2016Utilizzo degli strumenti di lavoro - Controllo del datore di lavoro - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di "personal computer" aziendali.
Il datore di lavoro può effettuare controlli mirati per verificare il corretto uso, da parte dei dipendenti, di strumenti di lavoro come i "personal computer" aziendali, ma tale prerogativa va esercitata nel rispetto della libertà e dignità dei lavoratori, nonché dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, potendo determinare il trattamento di informazioni personali di carattere sensibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la corte territoriale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare comminato all'esito di un controllo del computer aziendale in uso ad un dipendente, da cui era emersa la presenza di materiale pornografico, dando per pacifica una lesione della "privacy" senza accertare le concrete modalità con le quali l'ispezione era stata condotta).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22313 del 03/11/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21894 del 28/10/2016Infortuni sul lavoro - Affidamento di lavori a terzi - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni.
In tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l'esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell'evento, ove egli non dia prova di avere - secondo le previsioni dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, ed anche indipendentemente dall'osservanza del dovere generale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. - adeguatamente verificato l'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l'opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un'idonea opera di informazione dei lavoratori addetti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21894 del 28/10/2016
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016Danno biologico cd. differenziale - Criteri di liquidazione - Detrazione della rendita INAIL - Limitazione alla quota capitale relativa al danno biologico - Necessità - Fondamento.
In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20051 del 06/10/2016Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Rischio specifico della lavorazione - Obblighi di informazione e controllo del datore di lavoro - Contenuto.
In materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, di "svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera" o di "non sollevarla quando completamente piena" rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l'individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore; né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20051 del 06/10/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno alla salute da malattie asbesto correlate - Adozione delle cautele imposte dalle conoscenze dell'epoca di insorgenza - Misure di protezione ex d.P.R. n. 303 del 1956 - Rilevanza - Superamento di limiti di esposizione - Necessità - Esclusione.
In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016
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assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4025 del 01/03/2016responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro – Responsabilità del datore di lavoro - Liquidazione del danno differenziale - Regime anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000 - Decurtazione degli importi percepiti a titolo di rendita INAIL - Esclusione - Fondamento.
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.
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Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/2016Addetti all'esazione del pedaggio stradale - Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Oggetto - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Contenuto.
Nel caso di lavoratori addetti all'esazione del pedaggio stradale esposti al rischio di rapina, l'osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro l'adozione delle correlative misure di sicurezza cd. "innominate", sicché incombe sullo stesso, ai fini della prova liberatoria correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle suindicate misure, l'onere di far risultare l'adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/2016
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015
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prescrizione civile - termine - prescrizione ordinaria decennale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013Dipendente di azienda esercente servizio di trasporto pubblico locale - Diritto al risarcimento del danno alla salute per violazione del debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. - Riconducibilità ai diritti esclusivamente patrimoniali "ex lege" n. 633 del 1957 - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione - Termine ordinario decennale ex art. 2946 - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013
In materia di crediti del lavoratore, il comma 4 dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633 - secondo cui, nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nei termini di cui agli artt. 2948, 2955 e 2956 cod. civ. - non opera rispetto alla domanda di risarcimento del danno alla salute derivante da violazione del debito di sicurezza ex art. 2087 cod. civ., cui è applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10414 del 06/05/2013 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014 …...
giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9666 del 06/05/2014Militare impegnato in missione di pace in Kosovo - Domanda risarcitoria per danni alla salute da esposizione ad uranio impoverito - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9666 del 06/05/2014
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del Ministero della difesa, per il risarcimento dei danni alla salute subiti in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, giacché fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione.Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9666 del 06/05/2014Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087, Cod_Proc_Civ_art_041Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9573 del 2014 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - domanda giudiziale - forma e contenuto – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014Verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo - Mancanza di determinazione dell'oggetto, dell'esposizione dei fatti o degli elementi di diritto - Nullità insanabile Configurabilità - Conseguenze - Esame nel merito della domanda - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014
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Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17092 del 08/10/2012Obblighi ex art. 2087 cod. civ. - Appalto - Dipendenti dell'appaltatore - Responsabilità del committente per violazione delle norme di sicurezza del lavoro - Configurabilità - Condizioni.
L'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17092 del 08/10/2012
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Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1716 del 07/02/2012Stato di coma - Risarcimento del danno morale - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste il diritto al risarcimento del danno morale in capo al lavoratore, che sia in istato di coma in seguito ad infortunio, dovendo esso configurarsi non soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche della lesione alla dignità personale, particolarmente evidente quando, come nella specie, un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli effettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., dal momento che sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1716 del 07/02/2012
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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1716 del 07/02/2012Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. - Stato di coma - Diritto al risarcimento del danno morale - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste il diritto al risarcimento del danno morale in capo al lavoratore, che sia in istato di coma in seguito ad infortunio, dovendo esso configurarsi non soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche della lesione alla dignità personale, particolarmente evidente quando, come nella specie, un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli effettivi nell'ambito della comunità familiare, tutelata dagli artt. 2, 29 e 30 Cost., dal momento che sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.1716 del 07/02/2012
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Prescrizione civile - decorrenza – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17629 del 28/07/2010Prescrizione dei crediti del lavoratore - Artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966) - Non decorrenza in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale - Limiti - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze.
In tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio di cui agli artt. 2948 n.4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966), secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro non assistito da stabilità reale, riguarda per espressa previsione il solo diritto alla retribuzione e non si estende al diritto del lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ., la cui prescrizione (decennale in caso di azione di responsabilità contrattuale) decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, anche in corso di rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17629 del 28/07/2010
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LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12318 del 19/05/2010Molestie sessuali subite da una lavoratrice - Danno non patrimoniale - Danno morale - Danno esistenziale - Liquidazione - Criteri.
La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che, con riferimento alle molestie sessuali subite da un lavoratrice, aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale, utilizzando, quanto al danno morale, il criterio dell'odiosità della condotta lesiva nei confronti di persona in posizione di soggezione, e, quanto al danno esistenziale, quello della rilevanza del clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e del peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice molestata in conseguenza dell'illecito subito).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12318 del 19/05/2010
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto "mobbing") si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il "mobbing" ha una "causa petendi" differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
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Procedimento civile - domanda giudiziale – interpretazione e qualificazione giuridica - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell'atto nonché del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale il giudice d'appello aveva interpretato la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove veniva utilizzato il termine mobbing, come diretta a reprimere comportamenti discriminatori per motivi sindacali, mentre soltanto con il ricorso in appello era stata domandata, con allegazione di numerose circostanze nuove, una tutela contro una condotta di "mobbing" onde il rigetto del gravame per novità della domanda).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
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lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Mobbing - Discriminazione per motivi sindacali - Differenze - Fondamento - Conseguenze in tema di inammissibile modificazione delprocedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - ricorso in appello - forma e contenuto - In genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto "mobbing") si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il "mobbing" ha una "causa petendi" differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22893 del 09/09/2008
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