Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IX: DEI FATTI ILLECITI Art.2059. Danni non patrimoniali.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2059. Danni non patrimoniali.
1. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
la giurisprudenza
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Illecito trattamento dei dati personali - Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine - Qualificazione della domanda ad opera del giudice di prima istanza - Ritenuta unicità della "causa petendi" - Conseguenze - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Personalita' (diritti della) - riservatezza - In genere.
Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339
corte
cassazione
29336
2020

Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) – attiva - Diritti della personalità - Atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Parità di trattamento - Associazione esponenziale degli interessi lesi - Legittimazione attiva - Requisiti - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito.
In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dall'articolo 8-septies del d.l. n. 59 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008, costituisce esplicazione della facoltà riconosciuta agli stati membri dall'art. 8 della dir. 2000/78/CE di concedere una tutela più incisiva di diritto nazionale rispetto agli atti discriminatori in ambito lavorativo, attribuendo ad un'associazione, che sia rappresentativa del diritto o dell'interesse leso - secondo un accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità -, la legittimazione ad avviare un giudizio per fare rispettare gli obblighi della direttiva ed eventualmente ottenere il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
28646
2020

Comunità' europea - direttive - Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - Somma percepita quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione - Necessità – Fondamento - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - risarcimento del danno - "compensato lucri cum danno".
In tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrisposta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto istituto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circostanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di "conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, alla vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Comunità' europea - direttive - Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti – Esclusione - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - In genere.
L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Comunita' europea - direttive - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Spettanza - Distinzione dal diritto all'indennizzo di cui al citato art. 12, paragrafo 2. - Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - In genere.
In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Prova - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell’incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subita durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell’assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall’abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020 (Rv. 659583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
danni morali
congiunti
Danno non patrimoniale
corte
cassazione
25843
2020

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di sangue - Necessità - Esclusione - Unilateralità del rapporto di fratellanza - Rilevanza - Esclusione.
Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Risarcimento del danno
perdita del rapporto parentale
corte
cassazione
24689
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - Soggetto leso - Condizione di disoccupato - Risarcimento del danno da invalidità permanente - Ammissibilità - Presupposti.
Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
invalidita' personale
permanente
corte
cassazione
24481
2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - assegno e rendita in caso di morte - Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo INAIL - Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell'indennizzo INAIL - Esclusione – Fondamento - risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) In genere.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita”, atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24474 del 04/11/2020 (Rv. 659761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
assegno e rendita
in caso di morte
corte
cassazione
24474
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020 (Rv. 659411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
22859
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa. Immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche - Domanda dei cittadini residenti di risarcimento del danno e di eliminazione o riduzione nella soglia di tollerabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di immissioni acustiche provenienti da aree pubbliche, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da cittadini residenti nelle zone interessate, di condanna della P.A. a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle immissioni nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti, atteso che l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere".
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21993 del 12/10/2020 (Rv. 659163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
21993
2020

Lavoro - lavoro subordinato, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Collocazione in CIG - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20466 del 28/09/2020 (Rv. 658913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
CORTE
CASSAZIONE
20466
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità.
Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un'acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020 (Rv. 659088 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1
CORTE
CASSAZIONE
18598
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) -Somministrazione del servizio di telefonia - Inadempimento del gestore - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Esclusione – Fondamento - somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) .
DANNI MORALI
SOMMINISTRAZIONE
TELEFONIA
L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17894 del 27/08/2020 (Rv. 658758 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
17894
2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Causa di danno da parte dei congiunti dell'assicurato - Allegazioni del ricorso - Contenuto - Conseguenze sull'accertamento giudiziale - Preesistenza di una rendita collegata ad un danno patrimoniale - Irrilevanza - Mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o da invalidità temporanea – Conseguenze - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) .
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allegazione nel ricorso introduttivo proposto dai congiunti dell'assicurato di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d'ufficio è sufficiente ad incardinare validamente la causa di danno nei confronti del datore di lavoro, così radicando, nel giudice, il potere-dovere di dar corso all'istruttoria attraverso l'accertamento del fatto-reato e poi, superato positivamente tale accertamento, del danno "differenziale" e "complementare"; a tal fine è irrilevante la percezione di una rendita da parte dei superstiti. La mancata richiesta all'INAIL dell'indennizzo per danno biologico o per danno da invalidità temporanea o l'omessa indicazione del "quantum", viceversa, possono comportare, al più, la riduzione del risarcimento civilistico, mediante la deduzione dell'importo corrispondente alla prestazione previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020 (Rv. 658658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087
corte
cassazione
17655
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione della capacità di procreare - Danno non patrimoniale subito dal figlio del danneggiato principale - Risarcibilità della perdita della possibilità di stabilire un legame affettivo tra fratelli - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO
DANNI MORALI
CAPACITA' DI PROCREARE
La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020 (Rv. 658621 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
17554
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Trattamento illecito di dati personali - Danno non patrimoniale - Soglia di risarcibili - Apprezzamento giudiziale - Modalità.
Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno", in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17383 del 20/08/2020 (Rv. 658718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
17383
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione - Ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - Utilizzo di una tabella anteriore all'ultima, che prevede importi più favorevoli al danneggiato - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da perdita parentale) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel "range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione, non essendo consentito alla S.C. sindacare se, per le peculiarità del caso concreto, quell'importo si sarebbe dovuto attestare sulla misura massima, su quella media o su quella minima indicata dalle tabelle più recenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020 (Rv. 658374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
13269
2020

Perdita di "chance" da lesione del diritto alla salute - Accertamento del grado di incertezza del nesso causale - Applicazione del criterio del "più probabile che non" - Necessità - Accertamento del grado di incertezza della "chance" perduta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
In materia di perdita di "chance", l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12906 del 26/06/2020 (Rv. 658177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
12906
2020

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità' nel giudizio civile di danno - fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - accertamento in sede civile - regole comuni della responsabilità contrattuale - applicabilità. - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro in genere.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12041 del 19/06/2020 (Rv. 657981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2059
CORTE
CASSAZIONE
12041
2020

Partito politico - Tutela ex art. 7 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost.,riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020 (Rv. 657948 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_2059
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CASSAZIONE
11635
2020

Immissione di onde elettromagnetiche - Principio della precauzione - Disciplina statale - Fissazione di limiti dei valori - Idoneità ad assicurare il diritto alla salute - Tutela giudiziaria preventiva dello stesso - Presupposti.
In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11105 del 10/06/2020 (Rv. 658079 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Liquidazione danno non patrimoniale - Indicazione dei criteri posti a base del procedimento valutativo - Necessità - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fondamento.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020 (Rv. 657808 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Diffamazione a mezzo stampa - Destinatario dell'offesa - Indicazione specifica e nominativa - Necessità - Esclusione - Individuazione sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - Sufficienza - Dati desumibili da fonti informative diverse - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio della notizia riguardante un'indagine a carico di un magistrato per reati diretti a favorire esponenti mafiosi in base al solo fatto che quest'ultimo non era stato indicato nominativamente e senza verificare se il medesimo fosse, comunque, riconoscibile alla luce delle circostanze concrete, come l'avvenuta menzione, lo stesso giorno, del detto magistrato da parte di altre testate ed il limitato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti nella vicenda).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020 (Rv. 657803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Trasporto ferroviario -Cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio - Indennizzo previsto dalla vigente normativa -Idoneità di tale normativa ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Esclusione -Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ai danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059

Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione -Ragioni.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020 (Rv. 657503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697

Lesione da sinistro stradale - Danno patito dagli stretti congiunti “iure proprio” - Sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Prova - Rapporto di stretta parentela - Valenza presuntiva - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020 (Rv. 657507 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043

Danno da ritardato pensionamento - Natura - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.
All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4886 del 24/02/2020 (Rv. 656936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Danno all'immagine ed alla reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Quantificazione - Criteri - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Contestazione in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 (Rv. 657006 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729
DIRITTI DELLA PERSONALITA'
ONORE REPUTAZIONE
RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Presupposti - Sussistenza in concreto di un reato o condanna passata in giudicato - Necessità - Esclusione - Sua astratta configurabilità - Sufficienza - Accertamento del giudice civile - Ammissibilità - Modalità.
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art_ 2059 c.c. e in relazione all'art_ 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3371 del 12/02/2020 (Rv. 656895 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059
RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Risarcimento del danno da fatto-reato - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Mancato accertamento sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità del minore - Conseguenze sul giudizio civile.
Responsabilita' civile - In genere.
In materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31894 del 06/12/2019 (Rv. 655980 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2048, Cod_Civ_art_2059

Patologia ingravescente - Danno biologico - Successivo aggravamento e decesso del danneggiato in conseguenza della patologia - Autonoma risarcibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusione con sangue infetto.
In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29492 del 14/11/2019 (Rv. 655798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223

Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019 (Rv. 655831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043

Danno morale - Risarcibili - Lesione ad interessi inerenti la persona costituzionalmente protetti - Condizioni - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa". (Nella specie, è stata esclusa la risarcibilità del danno conseguente al ritardato adempimento di un giudicato consistente nella riliquidazione, e non nell'attribuzione, di un trattamento pensionistico, senza pregiudizio per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, in difetto, peraltro, di allegazione e prova di ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019 (Rv. 655757 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059

Danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale - Profili del pregiudizio - Criteri di accertamento - Elementi presuntivi - Fattispecie.
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) In genere.
In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 (Rv. 656223 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697

Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019 (Rv. 655964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Perdita della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019 (Rv. 655791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Coniuge separato solo di fatto - Risarcimento del danno non patrimoniale - Condizioni - Verifica della permanenza di un vincolo affettivo - Necessità - Fattispecie.
Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo "di fatto" può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione (ancorché non legalmente pronunciata) - un vincolo affettivo particolarmente intenso. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, cessato la convivenza e ogni altro rapporto con l'attrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019 (Rv. 655783 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Risarcibilità - Condizioni - Invalidità solo parziale del congiunto e condivisione dell'assistenza prestata - Irrilevanza - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale del marito e dei figli della paziente lesa, risultata non totalmente dipendente dai congiunti, perché questi avevano prestato "un'assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019 (Rv. 655782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Unitario fatto illecito produttivo di danni - Azione separata per i danni non patrimoniali - Abusivo frazionamento della domanda - Configurabilità.
In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26089 del 15/10/2019 (Rv. 655428 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_088

Danno biologico Inail - Liquidazione - Criteri - Percentuale di invalidità diversa da quella civilistica - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, non può essere effettuata con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica, in quanto in ambito previdenziale vanno obbligatoriamente osservate le tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, perseguendo le due liquidazioni fini propri e diversi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, applicando i criteri di cui al d.m. 12 luglio 2000, aveva ridotto la percentuale di invalidità permanente, quantificata dal C.T.U. al 10%, a misura inferiore al 6%, così escludendo l'operatività della tutela di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24880 del 04/10/2019 (Rv. 655315 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Personalità' (diritti della) - riservatezza - Rapporto tra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storica - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Menzione degli elementi identificativi delle persone coinvolte nella vicenda passata - Liceità - Presupposti - Fattispecie. Stampa - diritto di cronaca
In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19681 del 22/07/2019 (Rv. 654836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Danno non patrimoniale da immissioni intollerabili - Risarcibilità "in re ipsa" - Esclusione - Onere probatorio in capo al danneggiato - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - impiegato privato (nozione, differenze con l'operaio, distinzioni) - Danno biologico - Liquidazione - Invalidità temporanea - Domanda specifica - Necessità - Ragioni.
La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18560 del 10/07/2019 (Rv. 654486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112

Danno biologico - Lesioni multiple derivate da unico fatto lesivo - Valutazione medico-legale delle singole menomazioni conseguenti - Carattere complessivo - Necessità.
Nel caso di lesioni plurime derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18328 del 09/07/2019 (Rv. 654775 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Danno "biologico terminale" - Risarcibilità "iure successionis" - Condizioni - Permanenza in vita per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione.
Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 (Rv. 654378 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.
In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019 (Rv. 654562 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Azione di classe ex art. 140 bis del d.lgs. n. 209 del 2005 - danni morali
L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa ai sensi dell'art. 140 bis del d.lgs. n.206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14886 del 31/05/2019 (Rv. 654207 - 01)
Riferimenti normativi:

Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie
In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente "more uxorio" del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019 (Rv. 654307 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

Illecito costituente reato - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza - Fondamento - Liquidazione in via equitativa - Necessità - Criteri.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile.
La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019 (Rv. 654094 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno

Danno da lesione del rapporto parentale per le lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Ricorso alla prova presuntiva del danno - Ammissibilità - Riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019 (Rv. 653591 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727

Responsabilità del padrone o del committente - Fatto del commesso o servitore - Mancata individuazione dell'autore materiale del danno - Configurabilità della responsabilità - Fondamento.
La responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall'art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da attribuirsi ad un incaricato o preposto del padrone o committente suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10445 del 15/04/2019 (Rv. 653583 - 02)

Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Cod_Civ_art_0005, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - determinazione del "petitum" - Erronea qualificazione del danno di cui si chiede il ristoro - Conseguenze - Irrilevanza del "nomen iuris" assegnato dalla parte - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) In genere.
La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un caso di risoluzione del contratto preliminare, ha risarcito il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile anticipatamente consegnato ai promissari acquirenti, benché la parte avesse lamentato un danno da mancato adempimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7868 del 20/03/2019

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Autonomia dell'azione rispetto alla domanda di separazione e di addebito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019
Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danni subiti da congiunto del danneggiato principale (danno parentale) - "danno conseguenza" - Oneri allegatori e probatori - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria dell'illecito, in conseguenza della grave invalidità riportata da quest'ultima, non può dirsi sussistente "in re ipsa", e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli della vittima di un incidente stradale, rimasta invalida all'85%, in mancanza della prova dell'intensità della relazione affettiva con la stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5807 del 28/02/2019
Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
risarcimento ai fratelli della vittima di un incidente stradale

Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Limitazioni della responsabilità - Portata - Danno non patrimoniale - Inclusione - Disciplina applicabile.
Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4996 del 21/02/2019

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Giudizio di liquidazione del danno - Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità.
La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4551 del 15/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226

Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - Risarcimento del danno non patrimoniale - Credito relativo - Divieto di cessione - Esclusione.
Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4300 del 14/02/2019

Responsabilità civile - diffamazione, ingiurie ed offese - diffamazione a mezzo email - Contestualità dell'inoltro - Necessità - Insussistenza – Ragioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
In tema di diffamazione a mezzo email, non è necessario il contemporaneo inoltro ad una pluralità di destinatari, posto che l'attitudine lesiva dell'onore è insita nell'idoneità del mezzo prescelto ad un'ampia diffusività e prescinde dalla contestualità della ricezione del messaggio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 06/02/2019
Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059
diffamazione a mezzo email

Personalità (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - lesione dell’onore e della reputazione - danno non patrimoniale “in re ipsa” - esclusione - onere di allegazione e prova - necessità - liquidazione giudiziale - presupposti – fattispecie - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018
In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018

Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - in genere - sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato - efficacia di giudicato in sede civile - specifica allegazione degli elementi costitutivi della condotta dolosa di controparte - necessità – conseguenze - responsabilità civile - denunce infondate in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018
In tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione; pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018

Responsabilità civile - denunce infondate - proscioglimento o assoluzione dell'imputato - responsabilità per danni a carico del denunciante - condizioni - sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - liquidazione - criteri - integralità del risarcimento - duplicazioni risarcitorie - divieto - conseguenze - congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale e per il danno da perdita del rapporto parentale - ammissibilità - esclusione - fondamento- fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciutole).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - valutazione equitativa - valore di precedente delle sentenze della cedu in casi simili - configurabilità - limiti - onere di allegazione della parte che contesti la liquidazione - contenuto. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018
>>> In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - danno biologico terminale e danno morale terminale - risarcibilità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018
>>> In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"),al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida".(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno,e, quindi, la conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", rappresentato dall'agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico - morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - danni derivanti da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - prova - onere del lavoratore - presunzioni- ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018
>>> Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 25743 del 15/10/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno biologico trasmissibile "iure successionis" - liquidazione - criteri - riferimento alla durata probabile della vita- esclusione - riferimento alla durata effettiva della vita – inapplicabilità del criterio - fattispecie relativa ad un danneggiato ultranovantenne. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018
>>> In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e nona quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 25157 del 11/10/2018

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - danno non patrimoniale - ridotta o soppressa funzionalità di un arto - pregiudizi “ordinari” e pregiudizi “peculiari” ulteriori - criteri di individuazione ed oneri della parte - personalizzazione della liquidazione forfettaria - ammissibilità - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018
>>> In tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - danno alla persona - sentenza di primo grado - liquidazione secondo il sistema tabellare - variazione delle tabelle intervenuta nelle more del giudizio di appello secondo principi di diritto enunciati dalla ss. uu. con la sentenza n. 26972/2008 – legittimazione all’impugnazione - sussistenza - specifico motivo di gravame - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018
>>> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appello della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - carattere unitario e omnicomprensivo - nozione - criteri - prova - conseguenze risarcitorie – liquidazione - valutazione degli effetti verificatisi sul piano della sfera morale del danneggiato e di quelli incidenti sul piano dinamico–relazionale - distinzione - necessità - autonoma risarcibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie"del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno permanente alla salute - misura standard del risarcimento individuata dalla legge o in base al criterio equitativo uniforme utilizzato dalla giurisprudenza - personalizzazione - limiti - condizioni - conseguenze - congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale - duplicazione risarcitoria - sussistenza - autonoma valutazione della sofferenza morale come conseguenza della lesione del diritto alla salute - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno non patrimoniale - accertamento - modalità - lesione di interessi costituzionalmente tutelati diversi dal diritto alla salute - analoga valutazione dell’aspetto interiore e di quello dinamico-relazionale - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo,sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni - in genere - Disciplina ex art. 844 c.c. - Contemperamento fra esigenze della proprietà e della produzione - Rilevanza solo per le propagazioni rientranti nella normale tollerabilità - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Determinazione del danno - Irrilevanza del contemperamento - Fondamento - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21554 DEL 03/09/2018
L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della "priorità dell'uso" in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilità).

Danno non patrimoniale – Liquidazione forfetizzata dei pregiudizi “ordinari” attraverso i meccanismi tabellari – Ulteriori pregiudizi “peculiari” al caso concreto – Personalizzazione della liquidazione forfettaria – Ammissibilità – Condizioni - Oneri motivazionali del giudice – Contenuto.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017

Danno non patrimoniale conseguente a minaccia estorsiva - Sussistenza - Criterio di riferimento - Grado di resistenza di un soggetto medio - Sufficienza - Specifica capacità di reazione del singolo individuo - Irrilevanza - Ragioni.
Una minaccia estorsiva può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo, senza che assuma rilievo la specifica capacità di reazione della vittima, giacché si deve escludere che l’ordinamento tuteli la persona in misura diversa a seconda del grado di resistenza che la stessa possiede in presenza di una minaccia, determinando un effetto paradossale in danno dei soggetti più coraggiosi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18327 del 25/07/2017

Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017

Risarcimenti “punitivi” - Ontologica compatibilità con l’ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all’inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all’esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 16601 del 05/07/2017

Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017

Diffamazione a mezzo stampa - Danno alla reputazione - Prova - Ricorso al notorio e a presunzioni - Ammissibilità - Parametri.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017

Diffamazione a mezzo stampa - Danno non patrimoniale da lesione della reputazione - Liquidazione - Valutazione equitativa - Necessità - Censurabilità in Cassazione - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - In genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017
In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017

Danno biologico – Criteri di liquidazione - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Necessità - Possibilità per il giudice di discostarsene - Limiti.
Il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017

Condotta generativa - Commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente - Necessità - Esclusione.
La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall’art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall’insieme delle regole dell’ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all’illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017

Nozione ex artt. 18 della l. n. 349 del 1986 e 298-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 - Alterazione del bene ambiente - Inclusione - Portata migliorativa dell'alterazione realizzata - Irrilevanza.
La nozione di danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della l. n. 349 del 1986, così come quella dell'art. 298-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comprende, oltre alla perdita definitiva (distruzione) ed al deterioramento (peggioramento qualitativo) di una risorsa ambientale, anche l'alterazione del bene ambiente, consistente nella modificazione definitiva dell'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio con una visibile modificazione degli assetti precedenti, senza che assuma rilievo la realizzazione di un intervento migliorativo della situazione antecedente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017

Danno non patrimoniale derivante da condotta corruttiva di dipendenti e funzionari comunali - Pregiudizio alla funzionalità dell'ente e danno all'immagine - Differenze - Risarcimento di entrambi i danni - Doppia liquidazione di un medesimo danno - Configurabilità - Esclusione.
In materia di danno non patrimoniale derivante da condotta corruttiva di dipendenti e funzionari comunali, il pregiudizio arrecato alla funzionalità dell'ente pubblico, consistente nella sottrazione di risorse da destinare al perseguimento dei suoi scopi e, più in generale, nella lesione dell'interesse alla legalità, al buon andamento ed alla trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., è distinto dal danno procurato all'immagine ed alla credibilità dell'ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia verso l'amministrazione per effetto dell'ampia diffusione del fenomeno e della identificazione dell'ente stesso con gli amministratori corrotti. Ne consegue che il risarcimento di entrambi i pregiudizi non dà luogo ad una doppia liquidazione del medesimo danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni di diversi beni giuridici.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017

Nozione ed accertamento della responsabilità del danneggiante - Fonti normative di riferimento - Criteri di liquidazione del relativo risarcimento - Disciplina utilizzabile - Individuazione.
In tema di disciplina applicabile nei giudizi relativi alla materia ambientale, per la definizione di danno ambientale e l'identificazione dell'attività idonea a determinare la responsabilità dell'agente deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti, mentre per i criteri di liquidazione del danno si applica, anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, l'art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge n. 97 citata, come da espressa previsione normativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8662 del 04/04/2017

Alterazione cromosomica riscontrata nel feto – Obblighi di informazione sui rischi conseguenti alla prosecuzione della gravidanza – Contenuto – Per il ginecologo della gestante – Per il laboratorio di analisi e per il genetista ai quali il primo abbia indirizzato la propria paziente.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame specialistico, un'alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti gli elementi idonei a consentire a quest'ultima una scelta informata e consapevole, sia nel senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal caso, l’illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle anomalie riscontrate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017

Diffamazione – Esercizio del diritto di critica politica – Contenuto – Individuazione – Vincolo di obiettività – Necessità – Esclusione.
In materia di diffamazione a mezzo stampa, costituisce esercizio del diritto di critica politica l’esposizione di fatti in parte ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile, laddove ciascuno di essi sia utilizzato non al limitato fine di offrirne una rassegna, bensì come elementi sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche (nella specie, a candidarsi alla guida del governo di un Paese), non essendo, peraltro, la critica politica soggetta ad alcun vincolo di obiettività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5005 del 28/02/2017

Immissioni intollerabili - Assenza di pregiudizio alla salute - Risarcibilità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 2611 del 01/02/2017

In genere Immissioni intollerabili - Assenza di pregiudizio alla salute - Risarcibilità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) In genere.
L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2611 del 01/02/2017

Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016

Danno biologico cd. differenziale - Criteri di liquidazione - Detrazione della rendita INAIL - Limitazione alla quota capitale relativa al danno biologico - Necessità - Fondamento.
In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016

Danno alla persona - Liquidazione - Applicazione di tabelle diverse da quelle predisposte dal Tribunale di Milano - Deducibilità come violazione di legge - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione in giudizio delle tabelle - Necessità.
In tema di danno non patrimoniale, il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall'applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia versato in atti le tabelle milanesi, anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti difensivi conclusionali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016

Siti "internet" accessibili al pubblico - Divulgazione di dati personali - Lesione del diritto alla riservatezza - Sussistenza - Condizioni.
La divulgazione di dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti "Internet" accessibili al pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato.
Sez. 3, Sentenza n. 14694 del 19/07/2016

Immissioni acustiche superiori alla normale tollerabilità - Illiceità - Esigenze della produzione - Elevazione della soglia di tollerabilità - Incisione del diritto alla salute - Esclusione.
In tema di immissioni acustiche (nella specie provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo l'art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14180 del 12/07/2016

Controversia sull'inosservanza da parte della P.A. del "neminem laedere" nella gestione dei propri beni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie in tema di immissioni acustiche.
L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere". (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna della Autostrada del Brennero s.p.a. alla realizzazione di una barriera antirumore).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14180 del 12/07/2016

Controversia sull'inosservanza da parte della P.A. del "neminem laedere" nella gestione dei propri beni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie in tema di immissioni acustiche.
L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un "facere", tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del "neminem laedere". (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di condanna della Autostrada del Brennero s.p.a. alla realizzazione di una barriera antirumore).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14180 del 12/07/2016

Responsabilità del datore di lavoro - Esonero dalla responsabilità civile - Limiti - Risarcimento del danno alla salute o biologico - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell'azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale a norma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, riguarda, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, soltanto l'ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015
fine
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