Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IV: DELLE PROMESSE UNILATERALI Art.1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
articolo vigente
Articolo vigente
Art 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
la giurisprudenza
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Nomina di nuovo amministratore - Crediti vantati nei confronti del condominio dal vecchio amministratore per anticipazioni - Atti integranti riconoscimento di debito - Consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e sua accettazione - Esclusione - Pagamento parziale a titolo di acconto - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell' amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1713, Cod_Civ_art_1720, Cod_Civ_art_1988
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
AMMINISTRATORE

Natura dell'atto di riconoscimento di debito - Dichiarazione di scienza - Effetti - Interruzione della prescrizione - Differenze con la rinuncia alla prescrizione - Conseguenze - Fattispecie.
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura della valutazione con la quale la Corte territoriale, in base ad una indagine condotta sul tenore di una missiva e volta alla ricostruzione della volontà del dichiarante, aveva ravvisato una mera dichiarazione di scienza, rappresentante delle difficoltà finanziarie come causa dell'inadempimento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020 (Rv. 657248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_1309, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2720
PRESCRIZIONE CIVILE
INTERRUZIONE
ATTI INTERRUTTIVI

Ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione del rapporto fondamentale - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito.
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020 (Rv. 656986 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2704, Dlgs_14_2019_art_201
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
PASSIVITA' FALLIMENTARI
AMMISSIONE AL PASSIVO

Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento -Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.
Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 731 del 15/01/2020 (Rv. 656756 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697
TITOLI DI CREDITO
ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO

Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Valenza dell'assegno quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. - Condizioni - "Traditio" e "intentio" del girante - Fattispecie.
Titoli di credito - cambiale (o paghero') - azione causale - In genere.
In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, né l'assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo, non desumibile dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. "girata in bianco"; ne consegue che, al fine di fondare l'azione causale, il giratario che invochi la "girata in bianco" è tenuto a fornire la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dall'assegno (cd. "intentio”), generalmente individuabile nella materiale "traditio” (o in altra modalità di trasmissione del titolo), purché questa sia coerente con la suddetta intenzione e non viziata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel riconoscere ad assegni girati "in bianco" la valenza di promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., aveva omesso di considerare che la consegna dei titoli dal girante al giratario era avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, commessa da quest'ultimo ai danni del primo e accertata con sentenza penale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 31879 del 06/12/2019 (Rv. 656503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697

Precetto cambiario- Opposizione- Disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali ex art. 214 c.p.c.- Inammissibilità- Ragioni.
Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario, all'opponente incombe l'onere di provare in via principale i fatti estintivi o modificativi che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, ivi compresa la non autenticità della loro sottoscrizione, mentre è inammissibile in tale sede la procedura incidentale di cui all'art. 214 c.p.c. in quanto riguarda la sottoscrizione dei titoli in originale prodotti da parte opposta solo a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo il credito già trasfuso nel titolo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28874 del 08/11/2019 (Rv. 656092 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Civ_art_1988

Dichiarazioni della parte - Ricognizione di debito - Configurabilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
E' riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art 1988 c.c.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20422 del 29/07/2019 (Rv. 654991 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988

Promessa di Pagamento - Efficacia di astrazione processuale - Offerta di prova da parte del promissario - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Ammissibilità - Limiti.
La rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo "sua sponte" di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14773 del 30/05/2019 (Rv. 654284 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1988 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito

Ammissione al passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo – Fattispecie
In tema di insinuazione allo stato passivo, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)
Cod_Civ_art_1333, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo – Fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)
In tema di insinuazione allo stato passivo, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual'è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell'apertura del suo fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 (Rv. 653694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1333, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2735, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207
ricognizione di debito

Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - in genere - diritto alle provvigioni - inserimento nel conto provvisionale - prova contraria del preponente - ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25544 del 12/10/2018
>>> In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25544 del 12/10/2018
corte
cassazione
25544
2018

Promessa di pagamento titolata - Natura confessoria - Esclusione - Coesistente dichiarazione confessoria nel medesimo documento - Ammissibilità - Conseguenze in tema di prova.
La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017

Mancata indicazione del prenditore - Validità del titolo come assegno al portatore - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione - Possesso del titolo - Violazione della normativa antiusura (applicabile "ratione temporis") - Irrilevanza.
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d. l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull’efficacia del titolo emesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 27/02/2017

Titoli di credito - assegno bancario - in genere.
L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20449 del 11/10/2016

Assegno bancario privo di data - Nullità - Validità come promessa di pagamento - Conseguenze.
L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt. 1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 11/10/2016

Cambiale - Utilizzazione come promessa di pagamento - Valenza di prova scritta del credito nei rapporti tra traente e prenditore - Sussistenza - Fattispecie.
Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione causale - In genere.
La cambiale può essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., ed in tal caso è idonea ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante (nella specie, un contratto di mutuo chirografario) tra il traente ed il prenditore della stessa.
Sez. 1, Sentenza n. 19803 del 04/10/2016

Ricognizione di debito - Prova del debitore di estinzione del rapporto fondamentale - Conseguenze - Prova di altre ragioni di credito - Onere del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito, una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (ovvero dallo stesso debitore, essendone il creditore esentato e non essendo la promessa titolata), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito, in quanto il principio dell'astrazione processuale della causa, posto dall'art. 1988 c.c., che esonera colui a favore del quale la promessa o la ricognizione è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'insussistenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la pretesa creditoria del subagente, fondata su alcune fatture, essendo stata accertata, tramite CTU, la corresponsione di tutte le provvigioni dovute e non essendo stata allegata dalla asserita creditrice, l'esistenza di ragioni creditorie ulteriori riferibili a compensi non provvisionali).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17713 del 07/09/2016

Dichiarazione del creditore circa l'altrui debito - Riferimento esclusivo all'importo del debito - Natura - Confessione - Esclusione - Ricognizione di debito - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.
La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata sulla valenza pienamente confessoria della dichiarazione della presidente di una cooperativa in ordine al debito residuo del socio, laddove invece dalle allegazioni della stessa cooperativa e dalle risultanze istruttorie risultava un debito sensibilmente superiore).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14533 del 15/07/2016

Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016

Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio - A carico del promittente - Sussistenza - Fattispecie relativa a dedotta causa illecita del credito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. (Nella specie, relativa al preteso carattere usurario delle somme pretese dal creditore, la S.C., nel ritenere inammissibile il ricorso sul punto, a causa del difetto di autosufficienza dello stesso, ha precisato che l'onere di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale non può risolversi nella semplice affermazione della causa illecita delle somme reclamate).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005

Estinzione del debito a mezzo di assegno - Data dell'assegno anteriore all'esigibilità del credito - Prova della causale dell'assegno - Necessità - Onere del debitore - Sussistenza.
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016

Estinzione del debito a mezzo di assegno - Data dell'assegno anteriore all'esigibilità del credito - Prova della causale dell'assegno - Necessità - Onere del debitore - Sussistenza.
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016

Ricognizione di debito - Dal procuratore alle grida di un agente di cambio - Effetti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18249 del 17/09/2015
La ricognizione di debito compiuta dal procuratore alle grida di un agente di cambio ha il solo effetto, previsto dall'art. 1988 c.c., di far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto fondamentale, ma non costituisce fonte autonoma di un'obbligazione, né un atto illecito del quale l'agente possa essere chiamato a rispondere per i fatti del suo ausiliare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18249 del 17/09/2015

Firma dell'avallante - Effetti - Operatività, nel rapporto tra avallante e avallato, dell'art. 1988 cod. Civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. Civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014

Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Ricognizione di debito pecuniario - Esatta indicazione dell'importo e della scadenza - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Ragioni.
Qualora la ricognizione di un debito pecuniario posta a fondamento della domanda giudiziale ne indichi esattamente l'ammontare e la scadenza, è applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore, atteso che la ricognizione suddetta, benché priva di effetti novativi, è idonea comunque a produrre la modifica di elementi accessori dell'obbligazione, quali il luogo ed il termine dell'adempimento, sempre che la nuova indicazione sia accettata, anche implicitamente, dal creditore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23109 del 30/10/2014
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23109
2014

Ricognizione di debito - Natura - Fonte autonoma di obbligazione - Esclusione - Inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto sottostante - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche. Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13506 del 13/06/2014
La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva omesso di accertare la fondatezza dell'eccezione di nullità, per carenza della necessaria forma scritta "ad substantiam", del contratto di appalto pubblico sottostante ad un atto ricognitivo di debito proveniente dall'amministrazione).
Corte di Cassazione Sez.1, Sentenza n.13506 del 13/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1988,
Cod. Civ. art. 2697

Dichiarazione "pagherò" riportata sul protesto delle cambiali - Natura di negozio cambiario - Esclusione - Natura di promessa di pagamento o riconoscimento di debito - Configurabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13243 del 11/06/2014
titoli di credito - cambiale (o pagherò) - tratta - in genere. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 13243 del 11/06/2014
La dichiarazione "provvederò" o altra simile, resa dal trattario di una cambiale tratta non accettata al notaio o al pubblico ufficiale che procede al protesto e che la riproduce nell'atto pubblico di protesto, non ha natura di negozio cambiario né efficacia di accettazione della cambiale tratta, essendo priva della forma richiesta, nonchè contenuta in un atto distinto dal titolo cambiario anche se collegato a quest'ultimo attraverso il foglio di allungamento; essa, tuttavia, ha valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito ex art. 1988 cod. civ., ed è idonea ad obbligare il dichiarante, salvo che questi non provi il difetto di causa.

Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento - Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.
In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 21/06/2013

Prova da parte del debitore della corresponsione di somma idonea - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante emissione di assegni bancari - Applicabilità del suddetto principio - Esclusione - Fondamento.
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 28/02/2012

Mero possessore di cambiale priva dell'indicazione del beneficiario - Legittimazione all'esazione del credito - Dimostrazione dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità del titolo come promessa di pagamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all'ordine, privo di valore cartolare e dal quale per ciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 63 del 10/01/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie relative - Foro competente - Determinazione - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Conseguenze - Superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ. - Promessa di pagamento o ricognizione di debito - Natura - Foro del consumatore - Applicabilità - Fondamento.
La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12872 del 10/06/2011
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12872
2011

Procedura espropriativa - Cessione volontaria dell'immobile espropriando - Forma scritta - Necessità - Prova - Riconoscimento di debito - Esclusione.
Il negozio di cessione volontaria, concluso da un'amministrazione comunale nell'ambito di un procedimento espropriativo, si deve ritenere soggetto, al pari di ogni contratto stipulato dalle pubbliche amministrazioni, all'osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica, primo fra tutti il requisito della forma scritta "ad substantiam", che ne costituisce elemento essenziale avente funzione costitutiva e non dichiarativa, conseguendone che la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, specie per quanto attiene all'obbligazione di pagare il prezzo, da parte dell'amministrazione, non può essere fornita attraverso la confessione o il riconoscimento di debito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007
corte
cassazione
621
2007

Mero possessore di titolo privo dell'indicazione del beneficiario - Legittimazione alla pretesa del credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità del titolo come promessa di pagamento - Prova dell'effettuazione della promessa a favore del mero possessore - Necessità - Fattispecie in tema di cambiale.
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare (nella fattispecie di una cambiale), che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che esso sia pervenuto al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), non risultando dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 04/08/2006

Natura recettizia - Conseguenze - Assegno - Promessa di pagamento - Configurabilità - Sussistenza - Presupposti - Limiti - Mero possessore del titolo - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento.
Poiché, ai sensi dell'art.1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art.1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacchè - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa -non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere dela prova.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7262 del 29/03/2006

Autonoma fonte di obbligazione - Esclusione - Astrazione processuale della causa - Configurabilità - Conseguente inversione dell'onere della prova - Inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale - Onere probatorio - A carico del promittente - Sussistenza - Fattispecie relativa a dedotta causa illecita del credito.
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. (Nella specie, relativa al preteso carattere usurario delle somme pretese dal creditore, la S.C., nel ritenere inammissibile il ricorso sul punto, a causa del difetto di autosufficienza dello stesso, ha precisato che l'onere di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale non può risolversi nella semplice affermazione della causa illecita delle somme reclamate).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19165 del 29/09/2005

Produzione in giudizio del titolo - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Portata - Eccezioni fondate sul rapporto causale - Onere probatorio - A carico del debitore - Contenuto - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 cod. civ., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale. La presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito. Il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto in proposito dal giudice di merito è insuscettibile di esame in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004

Privo di valore cartolare - In conseguenza del suo ammortamento - Natura - Promessa di pagamento - Effetti - Astrazione processuale - Legittimazione - Del favore del mero possessore del titolo, non prenditore ne' giratario - Esclusione.
Il mero possessore di un assegno bancario privo di efficacia cartolare per effetto del suo ammortamento, che non sia ne' prenditore ne' giratario dello stesso, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, avvalendosi - allo scopo - del suddetto titolo quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata fatta, con la conseguenza che egli non è esonerato dalla prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione del promittente, non potendo attribuirsi, al mero dato del possesso del titolo all'ordine, univoco significato ai fini della legittimazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12582 del 16/10/2001

Creditore di somma di danaro - Versamento sul proprio conto corrente dell'assegno bancario rilasciatogli dal debitore - Estinzione dell'obbligo di questi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l'obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell'emittente, perché, da un lato, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., la prestazione in tal caso non può ritenersi eseguita; dall'altro, ai sensi dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, se non vi è stata novazione, l'azione causale permane. Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale detto creditore ha un'apertura di conto corrente, durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non è estinta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15396 del 01/12/2000

Titolo di credito – Utilizzazione quale promessa di pagamento - Azione causale - Esercizio - Legittimazione attiva e passiva - Fattispecie.
In caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto promittente (in forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto fondata l'azione causale esercitata dal giratario di un effetto cambiario nei confronti dell'emittente dello stesso e non contro il proprio girante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3417 del 12/04/1994

Ammissione dei vizi denunciati dal compratore e impegno del venditore e rimuoverli - ricognizione del proprio debito - configurabilità - effetti.
Il venditore, il quale, ammettendo i vizi della cosa denunciati dal compratore, si impegni a rimuoverli direttamente, pone in essere una ricognizione del proprio debito di garanzia, in relazione al sottostante contratto, ai sensi ed agli effetti dello art. 1988 cod. civ..*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985

Promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito.
Il titolo cambiario, pur se invalido o comunque privo dell'efficacia sua propria, puo esser fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, sia dal prenditore contro l'emittente, sia dal giratario contro il girante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 11/08/1977

Girata - effetti - promessa di pagamento - girata - in bianco - inclusione.
Nel contenuto tipico della girata deve ravvisarsi anche una dichiarazione negoziale a favore del possessore del titolo, diretta a promettergli che l'emittente pagherà e che, in caso negativo, l'obbligazione si intende assunta dal girante; promessa che, fornita dei caratteri della promessa di pagamento di cui all'art 1988 cod civ, ben può essere fatta valere indipendentemente dalla forza del titolo. Ciò vale anche se la girata e in bianco, poiché la promessa di pagamento può essere diretta ad un creditore indeterminato ma determinabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976

Promessa di pagamento - girata - in bianco - inclusione.
Nel contenuto tipico della girata deve ravvisarsi anche una dichiarazione negoziale a favore del possessore del titolo, diretta a promettergli che l'emittente paghera e che, in caso negativo, l'obbligazione si intende assunta dal girante; promessa che, fornita dei caratteri della promessa di pagamento di cui all'art 1988 cod civ, ben puo essere fatta valere indipendentemente dalla forza del titolo. Cio vale anche se la girata e in bianco, poiche la promessa di pagamento puo essere diretta ad un creditore indeterminato ma determinabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976

Promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa di pagamento - effetti - conferma del preesistente debito - sussistenza - successione cumulativa o privativa nel debito – esclusione.
La promessa di pagamento, di cui all'art 1988 cod civ, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioe, del precedente debitore). Tale successione puo, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge e, cioe, generalmente con la Forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt 2160, 2177 e 2560 cod civ e dalle norme sui titoli di credito). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. La SC ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975

Cambiale inefficace – configurabilità di promessa unilaterale di pagamento - conseguenze - inversione dell'onere della prova - irrilevanza del rapporto sottostante - esclusione.
Il titolo, privo di forza cambiaria, nel quale si riconosca una promessa di pagamento e soggetto alla disciplina propria di questa e, pertanto, la dichiarazione in esso contenuta e valida solo ad invertire l'Onere della prova del rapporto sottostante, ma non di per se stessa a prescindere da questo rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 12/05/1971
fine
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