Skip to main content

1987. Efficacia delle promesse

Art.1987. Efficacia delle promesse.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Obbligazioni in genere - promesse unilaterali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01)
Promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni. La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_1987, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418 …...
Promessa di pagamento non titolata – Cass. n. 13215/2023
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento non titolata - Efficacia di astrazione processuale - Indicazione del promissario di riferibilità della promessa a rapporto diverso da quello dedotto dal promittente - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Esclusione - Offerta di prova di tale diverso rapporto - Configurabilità - Condizioni.  In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13215 del 15/05/2023 (Rv. 667657 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1987   Corte Cassazione 13215 2023 …...
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 21/06/2013
Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento - Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.  In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 21/06/2013   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13273 del 06/06/2007
Promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. - Sussistenza - Revocabilità - Limiti - Oggetto - Contratto di lavoro definitivo oppure preliminare - Estremi rispettivi - Fattispecie in tema di contratto di formazione e lavoro.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non e riconducibile alla previsione dell'art.1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art.1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finchè non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed a per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore (nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui in massima, facendo derivare dal costituito rapporto di formazione e lavoro, tutte le conseguenze derivanti dalla condotta della s.p.a. Ferrovie dello Stato in termini risarcitori anche per il lamentato danno per mancata formazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13273 del 06/06/2007   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13273 del 06/06/2007
Promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. - Sussistenza - Revocabilità - Limiti - Oggetto - Contratto di lavoro definitivo oppure preliminare - Estremi rispettivi - Fattispecie in tema di contratto di formazione e lavoro.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non e riconducibile alla previsione dell'art.1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art.1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finchè non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed a per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore (nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui in massima, facendo derivare dal costituito rapporto di formazione e lavoro, tutte le conseguenze derivanti dalla condotta della s.p.a. Ferrovie dello Stato in termini risarcitori anche per il lamentato danno per mancata formazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13273 del 06/06/2007   …...
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7262 del 29/03/2006
Natura recettizia - Conseguenze - Assegno - Promessa di pagamento - Configurabilità - Sussistenza - Presupposti - Limiti - Mero possessore del titolo - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento. Poiché, ai sensi dell'art.1987 cod. civ., le promesse unilaterali producono effetti obbligatori nei limiti stabiliti dalla legge, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall'art.1988 cod. civ., dispensano colui al quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l'assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante ed immediato giratario ma non pure nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo, giacchè - mancando in esso l'indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa -non vi è ragione di attribuire il beneficio dell'inversione dell'onere dela prova. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7262 del 29/03/2006   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13922 del 09/11/2001
In regime privatistico - Obbligo di correttezza e buona fede nella scelta dei vincitori - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Diritto degli esclusi al risarcimento danni - Configurabilità.  A seguito del bando di concorso indetto da un'impresa privata per l'assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell'impresa l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; ne consegue che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento è configurabile, in favore dei soggetti esclusi, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13922 del 09/11/2001   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - concorsi - bandi di concorso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10500 del 06/10/1995
Promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. - Sussistenza - Revocabilità - Limiti - Oggetto - Contratto di lavoro definitivo oppure preliminare - Estremi rispettivi.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art.1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art.1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10500 del 06/10/1995   …...
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 04/12/1993
Limiti (rispetto delle proprietà esclusive) - Divieto di tenere negli appartamenti animali domestici - Approvazione a maggioranza - Inefficacia - Estensione ai componenti di tale maggioranza - Necessità.  In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 cod. civ. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 04/12/1993 CONDOMINIO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11158 del 12/11/1993
Bandi di concorso - Natura - Promessa al pubblico - Esclusione - Offerta al pubblico - Configurabilità - Riferimento ad un contratto di lavoro definitivo ovvero preliminare - Perfezionamento - Modalità rispettive - Oggetto del preliminare - Individuazione.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987, stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari -, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11158 del 12/11/1993   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso - Natura – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11158 del 12/11/1993
Promessa al pubblico - Esclusione - Offerta al pubblico - Configurabilità - Riferimento ad un contratto di lavoro definitivo ovvero preliminare - Perfezionamento - Modalità rispettive - Oggetto del preliminare - Individuazione.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987, stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari -, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11158 del 12/11/1993   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992
Bandi di concorso - Natura - Promessa al pubblico - Esclusione - Offerta al pubblico - Configurabilità - Offerta di un contratto definitivo o di un contratto preliminare di lavoro - Conseguenze rispettive.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987, stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari -, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dello art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - Bandi di concorso - Natura – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992
Promessa al pubblico - Esclusione - Offerta al pubblico - Configurabilità - Offerta di un contratto definitivo o di un contratto preliminare di lavoro - Conseguenze rispettive.  Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987, stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari -, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dello art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2064 del 26/02/1988
Bando di concorso per l'assunzione di lavoratori dipendenti - natura di promessa al pubblico - esclusioni - offerta al pubblico - configurabilità - offerta di contratto definitivo ovvero di contratto preliminare - ammissibilità – distinzione. Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori dipendenti non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. (che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987 dello stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazioni di consenso da parte dei beneficiari), ma, essendo preordinato alla stipula di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce, - ove contenga gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretto - un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non ne sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'Obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente nel caso di preliminare unilaterale-della stipula del contratto definitivo con chi risulti vincitore. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2064 del 26/02/1988   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 63 del 10/01/1986
Bando di concorso - natura - promessa al pubblico - esclusione - offerta al pubblico - configurabilità - effetti. Un bando di concorso indetto per l'assunzione in regime privatistico, in esito a determinate prove, di lavoratori dipendenti non può essere inquadrato nella categoria delle promesse al pubblico in senso proprio, perché queste costituiscono Atti unilaterali tipici (artt. 1987 e 1989 cod. civ.) in sè perfetti che generano obbligazioni di per sè senza necessità di alcuna integrazione negoziale; ne' può essere qualificato come mero invito, agli aspiranti al posto, a presentare una richiesta di assunzione, ove sia previsto che la selezione debba operare secondo criteri obiettivi e non già ampiamenti discrezionali. Il bando suddetto costituisce invece un'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), ossia una proposta, subordinata alla sussistenza di determinati presupposti, di uno o più contratti di lavoro (sia definitivi che meramente preliminari) rivolta ad una generalità indeterminata di soggetti di tal ché esso - ove contenga gli elementi essenziali del previsto contratto - è vincolante per il proponente nei confronti di coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti e collocatisi utilmente nella graduatoria degli aspiranti, dichiarino di accettare la proposta, dovendo ritenersi rispettivamente concluso il contratto (ove la proposta abbia ad oggetto un contratto definitivo) ovvero (ove invece la proposta abbia ad oggetto un contratto preliminare) insorto l'Obbligo per le parti di prestare un ulteriore consenso per l'instaurazione del rapporto definitivo. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 63 del 10/01/1986   …...
Vendita - obbligazioni dei venditori - garanzia per i vizi della cosa venduta - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985
Ammissione dei vizi denunciati dal compratore e impegno del venditore e rimuoverli - ricognizione del proprio debito - configurabilità - effetti. Il venditore, il quale, ammettendo i vizi della cosa denunciati dal compratore, si impegni a rimuoverli direttamente, pone in essere una ricognizione del proprio debito di garanzia, in relazione al sottostante contratto, ai sensi ed agli effetti dello art. 1988 cod. civ..* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985   …...
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 24/11/1980
Promessa unilaterale di trasferimento della proprietà di un immobile - contestuale o successiva traduzione in scritto del consenso del promissario acquirente - necessita - mancanza - conseguenze. La promessa unilaterale di trasferimento della proprietà di un immobile non ha alcun effetto obbligatorio ove non si accerti la traduzione in iscritto - contestuale o successiva - del consenso manifestato dal promissario acquirente. Pertanto, in Mancanza di tale consenso, non sorge a favore di quest'ultimo, o dei suoi eredi, alcun diritto ad un risarcimento del danno, non essendo configurabile, nell' accertata carenza di una valida pattuizione, l'insorgenza di un Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 24/11/1980   …...
Obbligazioni in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 11/08/1977
Promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito. Il titolo cambiario, pur se invalido o comunque privo dell'efficacia sua propria, puo esser fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, sia dal prenditore contro l'emittente, sia dal giratario contro il girante. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 11/08/1977   …...
Obbligazioni in genere – promesse unilaterali – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975
Promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa di pagamento - effetti - conferma del preesistente debito - sussistenza - successione cumulativa o privativa nel debito – esclusione. La promessa di pagamento, di cui all'art 1988 cod civ, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioe, del precedente debitore). Tale successione puo, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge e, cioe, generalmente con la Forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt 2160, 2177 e 2560 cod civ e dalle norme sui titoli di credito). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. La SC ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975   …...
Titoli di credito - cambiale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 12/05/1971
Cambiale inefficace – configurabilità di promessa unilaterale di pagamento - conseguenze - inversione dell'onere della prova - irrilevanza del rapporto sottostante - esclusione. Il titolo, privo di forza cambiaria, nel quale si riconosca una promessa di pagamento e soggetto alla disciplina propria di questa e, pertanto, la dichiarazione in esso contenuta e valida solo ad invertire l'Onere della prova del rapporto sottostante, ma non di per se stessa a prescindere da questo rapporto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 12/05/1971   …...
Contratti in genere - interpretazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 685 del 10/03/1971
Documento sottoscritto da una sola parte - promessa unilaterale o conclusione di una trattativa bilaterale - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione. Stabilire quale sia il significato e la portata della dichiarazione contenuta in un documento ed in particolare, quando il documento sia sottoscritto da una sola parte, se si tratti di una promessa unilaterale improduttiva di effetti obbligatori a norma dell'art 1987 cod civ oppure invece, della conclusione di una trattativa bilaterale intervenuta fra le parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale, e compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento, che e di puro fatto, e incensurabile in Sede di legittimità se e congruamente motivato nel rispetto dei canoni razionali e legali di ermeneutica. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 685 del 10/03/1971   …...
Contratti in genere - elementi del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 421 del 11/02/1966
Accordo delle parti - conclusione del contratto - prova dell'incontro dei consensi - sottoscrizione unilaterale. Il contratto consacrato in una scrittura sottoscritta da uno solo dei contraenti e la promessa unilaterale sono due istituti giuridici diversi. Per stabilire la natura convenzionale o unilaterale di un negozio, e decisivo il tenore sostanziale del negozio stesso, mentre non e decisiva l'esistenza o meno delle sottoscrizioni di tutte le parti interessate. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 421 del 11/02/1966   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello