Skip to main content

1954. Regresso contro gli altri fideiussori.

Art.1954. Regresso contro gli altri fideiussori.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Estinzione - Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024 (Rv. 670341-01)
Versamento della somma dovuta da parte del cofideiussore sul conto corrente del debitore principale - Diritto di regresso verso gli altri cofideiussori - Sussistenza - Fondamento. Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024 (Rv. 670341-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1823 …...
Rapporto tra fidejussore e debitore principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3687 del 09/02/2024 (Rv. 670094-01)
Regresso contro gli altri fidejussori - Fideiussioni plurime - Esperibilità dell’azione di regresso ex art. 1954 c.c. - Esclusione - Ragioni - Possibilità di riqualificare la domanda nei termini dell’azione generale ex art. 1299 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3687 del 09/02/2024 (Rv. 670094-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1299, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Fidejussione - estinzione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023 (Rv. 669722 - 01)
Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale - Efficacia estintiva del debito - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria. (Nella specie, relativa alla fideiussione cd. omnibus prestata da due soci a garanzia delle obbligazioni della società verso una banca, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia liberatoria, anche nei confronti dell'altro co- fideiussore, al bonifico effettuato da uno di essi, con denaro proprio, sul conto - avente saldo passivo - della debitrice principale, sul presupposto che il pagamento era stato effettuato per l'intero importo dovuto ed era stato accompagnato da quietanza della banca creditrice). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023 (Rv. 669722 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1823 …...
Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34989 del 13/12/2023 (Rv. 669589 - 01)
Cofideiussione - Nozione - Fideiussione del fideiussore - Nozione - Differenze - Disciplina del regresso ex art. 1954 c.c. - Applicabilità alla fideiussione del fideiussore- Esclusione - Fattispecie. La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un'associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l'una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l'azione del creditore principale, e l'altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell'azione di regresso da quest'ultimo esperita nei confronti dei debitori principali). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34989 del 13/12/2023 (Rv. 669589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1940, Cod_Civ_art_1954 …...
Rapporto tra fidejussore e debitore principale – Cass. n. 8697/2023
Fidejussione - rapporto tra fidejussore e debitore principale - regresso contro gli altri fidejussori -  Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.   In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8697 del 28/03/2023 (Rv. 667469 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_1954   Corte Cassazione 8697 2023 …...
Fideiussione di regresso - Cass. n. 17820/2020
Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Fideiussione di regresso - Clausola di estensione al primo fideiussore dell'azione di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso - Meritevolezza di tutela - Sussistenza. FIDEIUSSIONE REGRESSO In materia di fideiussione di regresso (o fideiussione al fideiussore o fideiussione alla fideiussione), è meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la clausola di estensione della spettanza dell'azione di rilievo attivamente al primo fideiussore e passivamente al fideiussore di regresso, in quanto volta a rafforzare la funzione di garanzia del collaterale negozio incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17820 del 26/08/2020 (Rv. 658626 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1948, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_1953, Cod_Civ_art_1954 corte cassazione 17820 2020 …...
Fidejussione - rapporto tra fidejussore e debitore principale - regresso contro gli altri fidejussori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019 (Rv. 656136 - 01)
Confideiussore che paga l'intero - Azione di regresso verso gli altri confideiussori - Natura - Fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune - Opponibilità all'attore in regresso - Limiti. Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019 (Rv. 656136 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1204, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299 …...
Fidejussione - rapporto tra fidejussore e debitore principale - regresso contro gli altri fidejussori - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 28/07/2017
Confideiussore che paga l'intero - Rapporti con gli altri confideiussori - Azione di surroga o regresso - Equivalenza - Fondamento. In tema di "confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 28/07/2017   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello