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1457. Termine essenziale per una delle parti

Art.1457. Termine essenziale per una delle parti.

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Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8038 del 25/03/2024 (Rv. 670516-01)
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - termine essenziale per una delle parti - contratti di durata - Locazione - Interpretazione del contratto ex artt. 1362 e 1366 c.c. - Termine essenziale per il pagamento - Espressa previsione - Necessità - Fattispecie in merito alla differenza tra clausola risolutiva espressa e termine essenziale. Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermenuetica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha affermato - esaminando il tenore letterale della clausola di un contratto di locazione secondo cui il ritardo o il mancato pagamento di una sola mensilità era da individuare come causa immediata di risoluzione del contratto - che si trattava di clausola risolutiva espressa e non di termine essenziale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8038 del 25/03/2024 (Rv. 670516-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1457, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1366 …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 02)
Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti - Clausola risolutiva espressa - Termine essenziale - Differenze - Conseguenze. Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), ancorché riguardanti entrambe la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, hanno propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, verificandosi l'effetto risolutivo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuita dalla legge e, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con lo spirare del terzo giorno successivo alla scadenza del termine essenziale di adempimento senza che la parte non inadempiente abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1457 …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 01)
Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti - Termine essenziale e clausola risolutiva espressa - Allegazione di entrambe le cause di risoluzione del contratto nel giudizio di merito - Obbligo per il giudice di esaminarle entrambe - Fondamento - Fattispecie. In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l'effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l'indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all'inadempimento di una parte, l'altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte di appello, avendo escluso la natura essenziale del termine, aveva rigettato la domanda di accertamento della risoluzione, senza tuttavia esaminare la questione, ritualmente riproposta al giudice di secondo grado, dell'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva ad esso apposta). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32277 del 21/11/2023 (Rv. 669387 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1457 …...
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28256 del 09/10/2023 (Rv. 669174 - 01)
Vendita di alloggi di edilizia agevolata - Contratto preliminare - Effetto traslativo subordinato alla approvazione della tabella di determinazione dei prezzi - Mancato rispetto del termine per la stipula del definitivo - Inadempimento del promittente venditore - Sussistenza - Esclusione. In tema di vendita di alloggi in regime di edilizia agevolata, la subordinazione dell'effetto traslativo alla definitiva approvazione comunale delle tariffe di determinazione dei prezzi di cessione, secondo le prescrizioni del contratto preliminare che ad esse rinviano, non costituisce inadempimento imputabile al promittente alienante. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28256 del 09/10/2023 (Rv. 669174 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1457 …...
Risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale – Cass. n. 10682/2023
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Risoluzione del contratto - Risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale - Risoluzione per inadempimento consistente nel mancato rispetto del termine non essenziale di adempimento - Differenze - Conseguenze in merito al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.  La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell’inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronunzia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10682 del 20/04/2023 (Rv. 667793 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1457, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112   Corte Cassazione 10682 2023 …...
Termine per la restituzione fissato dalle parti – Cass. n. 5987/2023
Contratto estimatorio - in genere (nozione, caratteri, distinzione) - Contratto estimatorio - Termine per la restituzione fissato dalle parti - Natura di termine essenziale - Conseguenze.   Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5987 del 28/02/2023 (Rv. 667068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1556, Cod_Civ_art_1184, Cod_Civ_art_1457, Cod_Civ_art_1183   Corte Cassazione 5987 2023 …...
Contributi per investimenti a fini agrituristici – Cass. n. 36592/2022
Agricoltura - in genere - Contributi per investimenti a fini agrituristici - Procedimento per la decadenza dal beneficio - Art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1457 c.c. - Esclusione - Fondamento.   In tema di contributi per investimenti a fini agrituristici, ove a seguito di controlli venga avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato mantenimento della destinazione, l'art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 prevede un termine perentorio per l'adozione del provvedimento decadenziale, come si evince dalle parole utilizzate ("entro e non oltre" 30 giorni successivi), diverse da quelle impiegate nell'art. 7, lett. b), dello stesso decreto per indicare un termine ordinatorio per l'attività istruttoria("entro" i 15 giorni successivi), senza che assumano rilievo, ai fini interpretativi, le disposizioni dell'art. 1457 c.c. sul termine essenziale nel contratto, riguardanti ipotesi non assimilabili a quella in esame, ove il termine è contenuto in un provvedimento amministrativo, destinato a disciplinare in via preventiva una potenzialità indeterminata di casi, da interpretarsi secondo il criterio letterale di cui all'art. 12 delle preleggi. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36592 del 14/12/2022 (Rv. 666457 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457   Corte Cassazione 36592 2022 …...
Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali – Cass. n. 19031/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - in genere - Contratti - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali - Conseguenze in caso di preliminare contenente un termine essenziale per la stipula del definitivo - Rinuncia ad avvalersene - Fattispecie.   Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19031 del 13/06/2022 (Rv. 664994 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1457   Corte Cassazione 19031 2022 …...
Riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi – Cass. n. 41274/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - figurativi - Riscatto degli anni di laurea - Termine per il versamento - Carattere essenziale - Ragioni - Violazione - Conseguenze - Rateizzazione - Irrilevanza.   In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il quale l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41274 del 22/12/2021 (Rv. 663367 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457   Corte Cassazione 41274 2021 …...
Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto – Cass. n. 36918/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - in genere - Pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto - Natura costitutiva o dichiarativa - Differenze.   La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta; in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021 (Rv. 663326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1457   Corte Cassazione 36918 2021 …...
Preliminare di compravendita immobiliare – Cass. n. 8765/2021
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di compravendita immobiliare - Termine per la stipulazione del contratto definitivo - Modifica o rinunzia - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8765 del 30/03/2021 (Rv. 660840 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1457 …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 (Rv. 657818 - 01)
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti Essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. - Accertamento devoluto al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti. L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 (Rv. 657818 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457, Cod_Civ_art_1362 …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32238 del 10/12/2019 (Rv. 656215 - 01)
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti Accertamento - Criteri - Desumibilità dalla sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Rinuncia della parte interessata - Dopo la scadenza del termine - Configurabilità - Fondamento. L'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi; in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32238 del 10/12/2019 (Rv. 656215 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1457 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019 
Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019  Contratto con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - procedimento civile - litisconsorzio - necessario   Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019  CAPARRA CONFIRMATORIA CONTRATTI …...
Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017
Risoluzione del contratto di diritto - Recesso della parte adempiente ai sensi dell'art. 1385 c.c. nel caso di caparra confirmatoria - Ammissibilità - Fondamento. La risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017 CAPARRA CONFIRMATORIA CONTRATTI   …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - termine essenziale per una delle parti – Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016
Accertamento - Criteri - Desumibilità dalla sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Fattispecie. Contratti in genere - interpretazione - in genere. L'accertamento in ordine alla essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l'improrogabilità, la data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto con la dicitura "entro il", negando al mittente il risarcimento dei danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conseguenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del termine pattuito). Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...

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