Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo XIV: DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Sezione I: DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Art.1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1453. Risolubilità del contratto per inadempimento.
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
la giurisprudenza
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Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Inadempimento contrattuale - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Domanda di risoluzione e risarcimento del danno - Appello - Domanda di recesso e ritenzione della caparra - Inammissibilità - Incompatibilità tra le domande - Fondamento.
In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020 (Rv. 659397 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
21971
2020

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020 (Rv. 659201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2967
CORTE
CASSAZIONE
20532
2020

Procedimento civile - domanda giudiziale – implicita - Inadempimento contratto di compravendita - Ricomprensione implicita della domanda di risoluzione in altra domanda, eccezione o istanza - Ammissibilità - Fattispecie.
La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripetizione degli acconti già versati non potesse implicitamente contenere quella di risoluzione, perché ad essa era anteposta la domanda di riduzione del corrispettivo, in relazione ai vizi della cosa venduta, sintomatica della volontà di conservazione del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19513 del 18/09/2020 (Rv. 659132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1492
CORTE
CASSAZIONE
19513
2020

Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Vendita di immobile privo di certificato di abitabilità - Successivo rilascio del medesimo - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Esclusione.
VENDITA
OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, sicché il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17123 del 13/08/2020 (Rv. 658954 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477, Cod_Civ_art_1495
corte
cassazione
17123
2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Permesso di costruire - Annullamento in autotutela - Domanda di risoluzione del contratto di compravendita del terreno e di risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'affidamento sulla legittimità dell'atto ampliativo caducato - "Causa petendi" - Lesione dell'integrità del patrimonio - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. - urbanistica - giurisdizione
La "causa petendi" della domanda con cui il beneficiario di un permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela in quanto illegittimo, abbia invocato la risoluzione del contratto di compravendita del terreno, nonché la condanna della P.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell’incolpevole affidamento sulla legittimità del predetto atto ampliativo, risiede, non già nella lesione di un interesse legittimo pretensivo (giacché non è in discussione la legittimità del disposto annullamento) ma nella lesione del diritto soggettivo all'integrità del patrimonio; pertanto la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, atteso che, avuto riguardo al detto "petitum sostanziale", il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere "principaliter") ma come fatto (rilevabile "incidenter tantum") che ha dato causa all'evento dannoso subito dal patrimonio del privato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14231 del 08/07/2020 (Rv. 658117 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
14231
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345,Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo
Rigetto della domanda di risoluzione - Conseguenze - Divieto di chiedere l'adempimento - Esclusione - Fondamento - Decorrenza di nuovo termine prescrizionale per l'adempimento - Sussistenza.
Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 12637 del 25/06/2020 (Rv. 658273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2946
corte
cassazione
12637
2020

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento
Risoluzione contrattuale - Gravità dell'inadempimento - Accertamento - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020 (Rv. 658455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455
corte
cassazione
12182
2020

Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Proc_Civ_art_112
CORTE
CASSAZIONE
11466
2020

Contratti in genere - contratto bilaterale (o sinallagmatico o a prestazioni corrispettive) -Inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto - Autonomia - Conseguenze.
La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11348 del 12/06/2020 (Rv. 657911 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453
CORTE
CASSAZIONE
11348
2020

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento
Preliminare di compravendita immobiliare - Mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ovvero insussistenza delle condizioni per il relativo rilascio - Invalidità del contratto - Esclusione - Fondamento.
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio").
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020 (Rv. 657889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1218

Omessa consegna del bene da parte del locatore - Obbligo del conduttore di pagare il canone - Esclusione - Facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva o per la risoluzione - Irrilevanza.
La mancata consegna dell'immobile locato da parte del locatore esclude l'obbligo del conduttore di pagare il canone, senza che assuma rilievo la facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva del bene o per la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9666 del 26/05/2020 (Rv. 657815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2930, Cod_Civ_art_1460

Per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - diffida ad adempiere Diffida ad adempiere - Natura - Atto recettizio - Termine assegnato - Decorrenza.
In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1335

Onere della riserva - Esclusione - Inadempimento consistente nella illegittima sospensione dei lavori - Mancata riserva nel verbale di sospensione o di ripresa - Rilevanza - Limiti.
In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltante (o, in generale, dell'invalidità del contratto o della sua estinzione), la relativa domanda, arbitrale o giudiziaria, non è soggetta alla decadenza prevista per l'inosservanza dell'onere della riserva, sussistente solo con riferimento alle pretese dell'appaltatore che si riflettono sul corrispettivo a lui dovuto; ciò, tuttavia, non esclude che - ove il prospettato inadempimento consista nell'illegittima disposizione o protrazione della sospensione dei lavori - assuma rilievo la mancata contestazione, da parte dell'appaltatore, dei presupposti giustificativi del provvedimento nel verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori (a seconda del carattere originario o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui l'appaltatore ha potuto averne consapevolezza), ai fini della verifica (non già della decadenza, bensì) della gravità dell'inadempimento del committente, che deve essere tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8517 del 06/05/2020 (Rv. 657781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Inadempimento del conduttore - Domanda da parte del locatore di risoluzione anticipata del contratto - Danno da mancata percezione del canone fino alla scadenza contrattuale - Risarcibilità - Sussistenza.
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - risarcimento del danno In genere.
Il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L'ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8482 del 05/05/2020 (Rv. 657805 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1591

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento
Contratti in genere - Risoluzione del contratto per inadempimento -Importanza dell'inadempimento - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, ancorchè avesse rilevato l'inadempimento di una banca con riferimento obblighi informativi correlati ad un'operazione di acquisto di bond argentini del 1997, aveva escluso l'importanza dell'inadempimento in ragione della successiva stipula nel 2000, da parte del medesimo cliente, di un contratto di intermediazione finanziaria con identico oggetto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020 (Rv. 657629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento
Domanda di adempimento - Mutamento in domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - In grado d'appello - Ammissibilità - Forma -Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Comparsa di risposta - Sufficienza.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_345

Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Rigetto - Giudicato - Nuova domanda di risoluzione - Deduzione di altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa - Preclusione - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI
AFFITTO DI FONDI RUSTICI
AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum").
Il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa. (Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo ad opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4003 del 18/02/2020 (Rv. 656906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2909
corte
cassazione
4003
2020

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Risoluzione o eccezione di inadempimento in favore di entrambe le parti - Configurabilità - Esclusione - Accertamento dell'inadempimento prevalente - Necessità.
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art_ 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art_ 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020 (Rv. 657100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460
CONTRATTI IN GENERE
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Credito derivante da contatto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento.
Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art_ 55, comma 2, l.fall.: non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020 (Rv. 657045 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1815, Dlgs_14_2019_art_154, Dlgs_14_2019_art_201, Cod_Civ_art_2697
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI

Preliminare di compravendita di un immobile -Mancanza di certificati di abitabilità o agibilità e di conformità alla concessione edilizia - Rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo - Legittimità - Fondamento - Inerzia del Comune nel rilascio dei predetti certificati - Irrilevanza.
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché si tatti di fenomeno occorso anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2196 del 30/01/2020 (Rv. 656857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
2196
2020

Leasing traslativo - Mancata consegna del bene da parte del fornitore - Condotta dell'utilizzatore non conforme a buona fede - Affidamento del concedente sulla regolare esecuzione del contratto di leasing - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni. (Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva trasmesso al concedente una dichiarazione, non corrispondente al vero, di avvenuta consegna del bene, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento degli stessi dopo otto mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l'effetto di impedire al concedente la sospensione del pagamento dell'intero prezzo al fornitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1453
LOCAZIONE
LOCAZIONE FINANZIARIA

Ritardo nell'esercizio del diritto - Successiva attivazione del titolare - Violazione della buona fede - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di impugnazione del licenziamento.
Il mero ritardo nell'esercizio del diritto, pur imputabile al titolare ed idoneo a far ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non costituisce violazione della buona fede e non può essere causa di esclusione della tutela giudiziaria, salvo che dal ritardo possa desumersi una rinunzia tacita. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto tempestiva, e non contraria alla buona fede, l'impugnazione giudiziale di licenziamento proposta due giorni prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1442
CONTRATTI IN GENERE
EFFETTI DEL CONTRATTO
ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione -Cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene - Esclusione.
L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1581 del 24/01/2020 (Rv. 656638 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526
LOCAZIONE
LOCAZIONE FINANZIARIA

Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento del vitaliziante - Onere della prova - Riparto. Rendita vitalizia (contratto di)
In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1878, Cod_Civ_art_2697
OBBLIGAZIONI IN GENERE
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITA' DEL DEBITORE

Ignoranza da parte del promissario acquirente dell'altruità del bene - Applicabilità dell'art. 1479 c.c. prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo - Esclusione - Conseguenze a seguito del decorso del termine - Previsione di clausola risolutiva espressa - Inutilizzabilità da parte del promittente venditore - Fondamento.
L'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che quest'ultimo non può in tale situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine, mancando l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 787 del 16/01/2020 (Rv. 656836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_1479
VENDITA
PROMESSA DI VENDITA
PRELIMINARE DI VENDITA

Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore - Finita locazione per intervenuta scadenza e rilascio dell'immobile - Giudicato sul punto - Interesse del locatore a proseguire il giudizio sulla domanda di risoluzione per inadempimento - Sussistenza - Fondamento.
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non vengono meno l'interesse ed il diritto del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. Del pari, il giudicato formatosi sulla cessazione, per intervenuta scadenza, della locazione non preclude alla parte che ne ha interesse attuale l'esame della domanda di accertamento, con valore di giudicato, dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per inadempimento grave del conduttore, atteso che, qualora più fatti diano diritto, ciascuno in maniera autonoma, alla cessazione di un contratto, sussistono altrettante "causae petendi" e, quindi, azioni, sicché la pronuncia sull'una, passata in giudicato, non preclude l'esame delle altre.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019 (Rv. 656335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1596, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324

Vizi redibitori - Mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze.
Mentre la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33149 del 16/12/2019 (Rv. 656300 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa
Configurabilità - Condizioni - Operatività della stessa con riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratti sinallagmatici - Inadempimento di una parte - Conseguenze - Diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni, all'adempimento coattivo - Autonomia dei tre diritti - Sussistenza - Rinuncia ad uno di essi - Conseguenze - Rinuncia implicita anche agli altri - Configurabilità - Esclusione - Accertamento devoluto al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Negozi giuridici - unilaterali - non recettizi - rinuncia (abdicativa) - In genere.
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (nella specie, senza che la rinuncia all'azione esperita per ottenere il risarcimento dei danni comporti, "ipso facto", rinuncia all'azione di adempimento in forma specifica), a meno che l'atto abdicativo non si atteggi, in concreto, come rinuncia "tout court" a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32126 del 10/12/2019 (Rv. 656504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - Inadempimento del conduttore - Inerzia del locatore - Rilevanza in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto - Esclusione.
L'inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta così equivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Obbligo del conduttore di pagamento del canone - Mancata corresponsione - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento - Art. 5 l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Utilizzabilità come parametro di orientamento - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa Inadempimento rientrante nella previsione della clausola risolutiva espressa - Accertamento giudiziale della gravità - Esclusione.
La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019 (Rv. 655842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Nozione - Ritrattazione bilaterale del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Effetti - Domande ed eccezioni fondate sul contratto risolto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1453
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Appalto - Garanzia per le difformità e i vizi dell'opera - Azione risarcitoria - Carattere integrativo - Esperibilità alternativa in concorso con la domanda per i vizi.
Qualora l'inadempimento dell'appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell'opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell'art. 1668 c.c., prevalente sulle regole generali dell'art. 1453 c.c., ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell'appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l'azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell'appaltatore ed è esperibile in via alternativa anche in concorso con la domanda per i vizi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27359 del 24/10/2019 (Rv. 655667 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1668
corte
cassazione
27359
2019

Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. - Criteri di valutazione - Differenze - Fattispecie.
In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che a fronte di una domanda di adempimento contrattuale il rigetto della contrapposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non esimesse il giudice dalla valutazione sulla eccezione di inadempimento, da ritenersi compresa nella domanda di risoluzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 17/10/2019 (Rv. 655383 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento
Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento - Successiva proposizione in appello delazione di risoluzione per inadempimento - Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza.
Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente irrilevante.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_343
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratti in genere - contratti collegati - Contratti collegati – Inadempimento Gravità - Apprezzamento relativo all'intera struttura negoziale - Fattispecie.
In ipotesi di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte del ritenuto collegamento negoziale tra un contratto di appalto e un contratto preliminare di cessione di quote, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mancato pagamento di parte del corrispettivo, ritenendo che tale inadempimento parziale non incidesse in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17148 del 26/06/2019 (Rv. 654554 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Obbligazione - Inadempimento o inesatto adempimento - Onere della prova - Criteri di ripartizione - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del creditore - Sufficienza - Applicabilità del principio alle obbligazioni di risultato
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento

Domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. - Interruzione dell'obbligo di pagamento del canone - Decorrenza.
In tema di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 c.c., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l'intero bene inidoneo all'uso per il quale il contratto è stato stipulato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13594 del 21/05/2019 (Rv. 654201 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento

Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Presupposti - Non inadempienza del contraente recedente - Necessità - Criterio di valutazione.
Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13241 del 16/05/2019 (Rv. 653825 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1385.2 – Caparra confirmatoria
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento
Cod. Civ.art.1455 – Importanza dell’inadempimento
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Appalto - Domande di risoluzione del contratto e di eliminazione dei vizi - Contestuale e cumulativa proposizione in un unico giudizio - Ammissibilità.
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono tra loro incompatibili, con la conseguenza che ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio, non ostandovi il disposto dell'art. 1453, comma 2, c.c., che, per i contratti con prestazioni corrispettive, impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12803 del 14/05/2019 (Rv. 653817 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento
Cod. Civ. art. 1667 – Difformità e vizi dell’opera
Cod. Civ. art. 1668 – Contenuto della garanzia per difetti dell’opera

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilita' sopravvenuta - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1463
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - Colpa della parte inadempiente - Presunzione - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8924 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2697
restituzione della caparra
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Incidenza dell’art. 72-quater l. fall. sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019

Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
Contratto con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - procedimento civile - litisconsorzio - necessario
Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 30/01/2019
Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell’investitore - Compensazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori; di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuato agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.)
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 30/01/2019

Appalto (contratto di) - garanzia - per le difformita' e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - Proposizione della domanda di risoluzione - Successiva domanda di riduzione del prezzo - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova. Infatti, all'appalto non può essere esteso il principio, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2, c.c., dell'irrevocabilità della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; inoltre, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2, c.c. impedisce al committente, che abbia proposto domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2037 del 24/01/2019
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - risoluzione vendita di opera d'arte di falsa attribuzione - "aliud pro alio" - conseguenze - risoluzione del contratto per inadempimento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018
La cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore costituisce un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c. (Nella specie, era stata domandata la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. della compravendita di vari oggetti in vetro, di alcuni vasi e di un dipinto sul presupposto che l'alienante ne avesse falsamente garantita la realizzazione da parte di artisti che non ne erano gli autori).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018

Contratti in genere - clausola penale - divieto di cumulo - portata - risoluzione del contratto - penale pattuita per il ritardo - cumulabilità con il risarcimento del danno da inadempimento - sussistenza - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 31/10/2018
>>> L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27994 del 31/10/2018

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - criteri - mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - sufficienza - applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - sussistenza- fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018
>>> In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento,o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018

Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - rescissione - appalto - diritti ed obblighi scaturenti dal contratto – rescissione del contratto ad opera della p.a. – facoltà dell’appaltatore di agire per la risoluzione del contratto - sussiste. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23323 del 27/09/2018
>>> In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23323 del 27/09/2018

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti – “Dies a quo” di decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - Conseguenze - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22997 DEL 26/09/2018
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - domanda di esecuzione in forma specifica - obbligo di pagamento del promissario acquirente - condizioni e limiti – “dies aquo” di decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22997 del 26/09/2018
>>> Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22997 del 26/09/2018
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
CONTRATTI

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione - prova dell’esistenza del credito e della scadenza - compete al creditore - mera allegazione dell'inadempimento del creditore - sufficienza - estinzione dell’obbligazione a seguito di compensazione - invocata dal debitore - onere della piena prova del controcredito - sussiste - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018
>>> Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte che, qualora eccepisca l'estinzione dell'obbligazione in modo diverso dall'adempimento, nella specie a seguito di compensazione, è gravata della piena prova dell'esistenza del controcredito. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accolto l'azione di risoluzione per inadempimento di un contratto di cessione di partecipazione a s.r.l., promossa dalla società cedente, alla quale il debitore cessionario aveva resistito eccependo l'esistenza, nei confronti dell'attrice, di un credito del quale non aveva però fornito la prova).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Mancata riammissione in servizio - Messa in mora - Periodi non lavorati - Diritto alla retribuzione - Sussistenza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - L, ORDINANZA N. 21947 DEL 10/09/2018
L'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive.

Nullità negoziali - Rilevabilità "ex officio" in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale - Sussistenza - Fondamento.
Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21418 del 30/08/2018
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Sentenza penale - Efficacia di giudicato in sede civile fuori dai casi di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. - Esclusione - Apprezzamento delle risultanze istruttorie emerse in sede penale - Ammissibilità.
La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all’art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento.
Locazione (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018 (Rv. 649693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_177

Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Costituzione in mora - Necessita - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
La costituzione in mora di regola non è necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, salvo quando la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento non definitivo relativo ad una prestazione da eseguire al domicilio del debitore; in tali casi la mancata costituzione in mora prima del giudizio di risoluzione non impedisce l'esecuzione della prestazione, in deroga al principio generale dettato dall'art.1453, ultimo comma, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio instaurato da un professionista per il pagamento dell'onorario, aveva ritenuto sufficiente l'eccezione di inadempimento della cliente in mancanza della costituzione in mora e di una dichiarazione scritta del debitore di non volere adempiere, trattandosi di una prestazione da eseguire al domicilio del debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15993 del 18/06/2018

Sospensione dei lavori ex art. 30, d.P.R. n. 1063 del 1962 - Fondamento – Opzione concessa all'appaltatore – Rimedi civilistici - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell'ipotesi in cui invece la sospensione sia "ab initio" legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l'appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15700 del 14/06/2018

Diffida ad adempiere – Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima di scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Parziale o inesatto adempimento della prestazione - Valutazione della sua gravità - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel valutare la gravità dell'inadempimento, aveva rapportato il parziale versamento dell'importo di una rata del prezzo a quanto avrebbe dovuto essere pagato per il medesimo titolo anziché al corrispettivo complessivo dovuto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Risoluzione - Restituzione della somma eventualmente versata - Debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Maggior danno ex art. 1224 c.c. - Onere della prova.
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018

Inadempimento di una parte - Possibilità per la controparte di rifiutare l'adempimento tardivo prima dell'azione di risoluzione - Presupposti - Non scarsa importanza dell'inadempimento e conseguente perdita di interesse all'esecuzione del contratto - Necessità.
In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contributi pubblici in favore delle imprese - Dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiaria - Revoca successiva del contributo da parte dell’Amministrazione - Natura di mero accertamento - Opponibilità alla massa - Sussiste.
In sede di accertamento dello stato passivo, la revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall'Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio stesso, sicché detta revoca resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sua sentenza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4510 del 26/02/2018 (Rv. 647430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_200

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza – Prestazioni obbligatorie o facoltative- Rilevanza - Fattispecie.
L'applicabilità alle imprese che operano in regime di monopolio delle disposizioni dettate a presidio del sinallagma nell’esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utente con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, sia soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l.fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori; ciò ad eccezione delle ipotesi nelle quali la prestazione sia obbligatoria, non potendo in tali casi l’impresa sottrarsi all'adempimento, neppure nella fase esecutiva del rapporto, ed essendo quindi la stessa priva del potere di scelta e di altra eventuale tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore di un’impresa di rimorchi portuali).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3085 del 08/02/2018 (Rv. 647232 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2597, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3085
2018

Vendita su tipo di campione - Nozione - Difformità della merce - Risoluzione del contratto - Condizioni - Incesurabilità in Cassazione - Limiti.
Nella vendita su tipo di campione, questo serve unicamente ad indicare, in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali; sicché, in caso di merce difforme rispetto al tipo, la domanda di risoluzione per inadempimento è giustificata solo se tale difformità sia notevole e, cioè, superi il margine di tollerabilità dell'approssimazione, secondo una valutazione demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di risoluzione poiché, quanto al modello, il compratore non aveva fatto alcun riferimento alle caratteristiche di armadi e comodini acquistati e, rispetto al colore dei mobili, la differenza nella tonalità era minima).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24182 del 13/10/2017

Contratti della pubblica amministrazione - Caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto - Riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Criteri - Fattispecie in tema di annullamento in autotutela di delibere comunali concernenti la stipulazione di contratti cd. "derivati".
In tema di contratti della P.A., la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell'ipotesi in cui l'esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequela procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui la P.A. persegua l'obiettivo di sottrarsi ex post ad un vincolo contrattuale. (Fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all'impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. "derivati", sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all'esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a sindacare la legittimità di atti del procedimento amministrativo prodromico alla conclusione dei contratti ma piuttosto a realizzare una sorta di recesso unilaterale dagli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 23600 del 09/10/2017

Proprietà superficiaria e piena proprietà - Differenze - Contratto preliminare relativo al trasferimento della proprietà, senza ulteriore specificazione - Oggetto - Trasferimento della piena proprietà - Titolarità, in capo al promittente alienante, della sola proprietà superficiaria - Conseguenze
La proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà, cosicché, ove - nell'ambito di un contratto preliminare di compravendita - il promittente venditore si sia obbligato a trasferire al promissario acquirente la proprietà piena di un immobile del quale abbia soltanto la proprietà superficiaria, ricorre la figura dell'"aliud pro alio", che legittima l'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c..; ove, poi, la promessa di vendita abbia ad oggetto la proprietà di un immobile senza ulteriore specificazione, deve presumersi che si tratti della piena proprietà, spettando al promittente venditore l'onere di provare che il promissario acquirente era a conoscenza dell’inerenza dell’obbligo alla sola proprietà superficiaria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23547 del 09/10/2017
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
23547
2017

Domanda di risoluzione proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Conseguente domanda restitutoria - Divieto di "nova" in appello - Esclusione - Condizioni.
La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22983 del 02/10/2017

Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi preventivi dell’intermediario - Carenza - Comportamento successivo delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento ex artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 restano affidati alla disciplina del c.c., sicché l'inosservanza dei detti obblighi può essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni. (Nella specie, riguardante l’acquisto di “bond” argentini, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell’art. 1453, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo l’adempimento degli obblighi informativi, sia pure successivo all’acquisto, alla luce della dichiarazione scritta resa dall’investitore, in esito ad un incontro con la banca, di piena soddisfazione per le informazioni ricevute e la composizione del suo “dossier” titoli, nel quale figuravano anche le dette obbligazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22605 del 27/09/2017
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Condanna alla restituzione del doppio della caparra - Richiesta avanzata dalla parte adempiente - Implicita proposizione della domanda di recesso - Configurabilità - Condizioni.
Riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Diminuzione del godimento dell'immobile - Unilaterale riduzione del canone - Legittimità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purchè essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Deve quindi escludersi la gravità dell'inadempimento del conduttore, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per fatto a lui imputabile, ove in tali evenienze egli abbia riportato danni e sia stato costretto all'esborso di somme al fine di rendere l'immobile utilizzabile per l'uso convenuto.(In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal locatore, che lamentava l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte del conduttore, che aveva rifiutato il pagamento dei canoni, pur mantenendo la detenzione dell'immobile, anche in relazione ad un periodo in cui egli non aveva potuto esercitarvi la prevista attività di ristorazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22039 del 22/09/2017

Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Prestazioni con termini diversificati - Eccezione di inadempimento - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
La disposizione di cui all’art 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso la proponibilità dell’eccezione da parte della promissaria acquirente di un immobile, la quale aveva sospeso il pagamento delle rate del corrispettivo, ritenendo che i promittenti alienanti non ne avrebbero ottenuto la regolarizzazione urbanistica nel termine all'uopo fissato nel contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20939 del 08/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - effetti della risoluzione - Domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno - Rigetto della sola domanda risarcitoria per asserita inesistenza di inadempimento imputabile - Erroneità - Appello - Conseguenze.
In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, in caso di accoglimento della sola domanda di risoluzione, con rigetto di quella risarcitoria sul presupposto - errato in diritto - della non imputabilità dell’inadempimento, il giudice di appello innanzi al quale sia impugnato unicamente il diniego del richiesto risarcimento non può esaminare la statuizione relativa al difetto di imputabilità dell’inadempimento e, conseguentemente, non può rigettare l’appello sulla domanda risarcitoria condividendo l’erronea affermazione del giudice di prime cure, ma deve decidere rilevando l’esistenza di un giudicato interno sul carattere imputabile dell’inadempimento, trattandosi di presupposto della pronuncia di risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15641 del 23/06/2017

Adempimento successivo alla domanda di risoluzione del contratto - Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento - Sussistenza.
L'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto non ne arresta gli effetti, ma deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 14011 del 06/06/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratto preliminare - Risoluzione per inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è “in re ipsa” e non necessita di prova, mentre, laddove le domande risolutoria e risarcitoria siano proposte dal promissario acquirente, a causa dell’inadempimento del promittente venditore, il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13792 del 31/05/2017

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - importanza dell'inadempimento - Trasferimento di quote di piena o nuda proprietà, verso corrispettivo rappresentato da una controprestazione in parte monetaria e rateale, in parte assistenziale e legata alla vita del beneficiario - Contratto atipico - Differenze con la rendita vitalizia - Conseguenze in caso di inadempimento - Applicabilità del rimedio ordinario della risoluzione.
L’accordo mediante il quale le parti stabiliscono la cessione di quote di piena o nuda proprietà di un bene immobile verso un corrispettivo, in parte rappresentato dalla prestazione mensile di una somma di danaro, ed in parte dalla prestazione di "assistenza morale" per la durata della vita del beneficiario, ha natura di contratto atipico, che si differenzia dalla rendita vitalizia in relazione agli autonomi obblighi di assistenza che lo connotano - in parte non fungibili e basati sull'"intuitus personae" - rispetto all'inadempimento dei quali, anche limitatamente ad un breve periodo, non è applicabile l’art. 1878 c.c., che esclude la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute, ma la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13232 del 25/05/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario - Possibilità di risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento - Sussistenza.
In materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12937 del 23/05/2017
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – Oggetto – Diritti sussistenti in via alternativa – Domanda cumulativa di accertamento – Ammissibilità – Ragioni – Fattispecie.
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c., il creditore procedente può proporre una domanda di accertamento cumulativa anche di una pluralità di diritti la cui sussistenza sia alternativa, nel senso che la venuta ad esistenza di uno di essi esclude la sussistenza di altri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’interesse del creditore procedente ad impugnare la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo in relazione sia al credito del debitore esecutato nascente da sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., del diritto al pagamento del prezzo di vendita di titoli obbligazionari, sia al credito – eventuale e provvisorio, in quanto dipendente dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito – alla restituzione dei titoli, in ragione della risoluzione del contratto preliminare di vendita).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 04/04/2017

Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Obbligo di restituire la cosa e i frutti - Sussistenza - Fondamento.
Vendita - promessa di vendita In genere.
L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso.
Sez. 2 , Sentenza n. 6575 del 14/03/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di impianto sportivo e risarcimento danni - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere.
La controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo (peraltro in larga parte già eseguita), con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 2482 del 31/01/2017

Contratti con prestazioni corrispettive - Giudicato sulla risoluzione contrattuale per inadempienze reciproche di pari gravità - Diritto delle parti al risarcimento dei danni - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto per inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Conseguenze - Risoluzione del rapporto ovvero delle singole operazioni di investimento - Condizioni.
La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Contratto di somministrazione di beni o servizi in regime di monopolio legale della parte adempiente - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Ammissibilità - Sospensione dell'adempimento ex art. 1461 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità delle altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trova applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento; da ciò deriva che, a maggior ragione, sono applicabili anche le altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale, tra cui l'art. 1453 cod. civ. relativo alla disciplina della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratto con più parti - Domanda di risoluzione per inadempimento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016

Contratto con più parti - Domanda di risoluzione per inadempimento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016

Inadempimento delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto - Gravità dell'inadempimento - Configurabilità - Fattispecie in tema di locazione ad uso commerciale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005
In tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, nella quale, in applicazione del richiamato principio ed in relazione ad una locazione ad uso commerciale, era stato considerato di non scarsa importanza l'inadempimento del conduttore che, sebbene il contratto prevedesse il pagamento anticipato del canone mensile, aveva corrisposto il pagamento di due mensilità solo successivamente alla notificazione dell'intimazione di sfratto, mentre in precedenza aveva consegnato al locatore un assegno non andato a buon fine, circostanza questa che non poteva trovare alcuna giustificazione nell'asserita convinzione del conduttore-ricorrente che la banca lo avrebbe pagato ugualmente).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 18/11/2005
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Funzione - Liquidazione convenzionale del danno - Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione o di esecuzione del contratto - Risarcimento del danno - Prova - Necessità.
La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze - Consegna di "aliud pro alio" - Nozione - Fattispecie.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016

Vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze - Consegna di "aliud pro alio" - Nozione - Fattispecie.
In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di inadempimento ad un contratto di compravendita, aveva ritenuto non integrante un "aliud pro alio" ma una mancanza di qualità promesse, la consegna di una sonda idonea allo specifico uso che il compratore doveva farne ma priva di un requisito di precisione, non costituente un elemento di identificazione del bene).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016
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