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1379. Divieto di alienazione

Art.1379. Divieto di alienazione.

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Documenti collegati:

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23616 del 02/08/2023 (Rv. 668717 - 01)
Contratti in genere - effetti del contratto - divieto di alienazione - Attribuzione patrimoniale testamentaria - Onere - Obbligo di destinazione perpetua - Nullità - Fondamento - Fattispecie. L'attribuzione patrimoniale testamentaria di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati "sine die". (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto valido, perché predeterminato nel tempo, il vincolo di attribuzione testamentaria della proprietà di un immobile in favore di un Comune, alla condizione di mantenimento per almeno sessanta anni della destinazione del complesso immobiliare ad uso di piscina e di palestra per la collettività). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23616 del 02/08/2023 (Rv. 668717 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1379, Cod_Civ_art_0647, Cod_Civ_art_0634 …...
Mandato - estinzione - in genere - Cass. n. 30246/2019
Mandato nell'interesse del mandatario - Potere del mandante di alienare - Esclusione - Fissazione di durata - Necessità - Natura essenziale del termine - Ragioni. Il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si desume dagli artt. 1723, comma 2, e 1724 c.c.; è, in tale ipotesi, essenziale a pena di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 c.c., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30246 del 20/11/2019 (Rv. 656297 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1379, Cod_Civ_art_1724, Cod_Civ_art_1723 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 30246 2019 …...
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - contratto di edizione - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18726 del 13/07/2018
Patto di prelazione senza limitazioni temporali - Violazione dell’art. 1379 c.c. - Esclusione - Incompatibilità con l’art. 122, comma 2, legge n. 633 del 1941 - Esclusione - Fondamento. Nel contratto di edizione "per edizione", l'eventuale previsione di un diritto di prelazione a favore dell'editore non preclude la libertà dell'autore, né comporta la violazione degli artt. 1379 c.c. e 122, comma 2, l. n. 633 del 1941, poiché per effetto di esso il titolare del diritto resta libero di disporre dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce essendogli unicamente imposto, dopo la conclusione del contratto e qualora voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un terzo, di comunicare all'originario stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilità di assumere in proprio l'impegno. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18726 del 13/07/2018   …...
Contratti in genere - effetti del contratto - divieto di alienazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15240 del 20/06/2017
Attribuzione patrimoniale gratuita di un bene con vincolo perpetuo di destinazione - Nullità - Fondamento - Fattispecie in tema di legato. L’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15240 del 20/06/2017   …...
Contratti in genere - effetti del contratto - divieto di alienazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12191 del 12/06/2015
Vincolo di destinazione senza limiti di tempo imposto da d.m. di finanziamento immobiliare ex legge n. 264 del 1949 - Violazione dell'art. 1379 cod. civ. - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12191 del 12/06/2015 Non viola il principio di temporaneità del divieto convenzionale di alienare, sancito dall'art. 1379 cod. civ., il vincolo di destinazione senza limiti di tempo imposto dal d.m. di finanziamento all'acquisto di un immobile ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto il contenuto negoziale è predeterminato dall'interesse pubblico perseguito dalla legge (incentivazione dell'istruzione professionale). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12191 del 12/06/2015   …...
Successioni mortis causa - successione testamentaria - sostituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 10/07/1979
Fedecommissaria - usufrutto successivo - testamento in genere - disposizioni - in genere - disposizione contenente l'inalienabilità del patrimonio affidato all'amministrazione di alcuni esecutori e la costituzione dell'usufrutto in favore di alcuni discendenti in ordine successivo - istituzione di una fondazione con personalità giuridica - esclusione - di un ente di mero fatto - configurabilità - compatibilità con l'attuale ordinamento giuridico - esclusione.*  168392 400443* La disposizione con la quale il testatore abbia stabilito la inalienabilità del suo patrimonio e ne abbia affidato la amministrazione ad alcuni esecutori, attribuendo nel contempo l'usufrutto dei beni che compongono il patrimonio stesso ai discendenti in ordine successivo di una determinata linea della sua famiglia (nella specie: discendenti di un cugino), non da luogo a una Fondazione avente personalità giuridica, facendo in tal caso difetto uno scopo che funga da elemento unificante dei detti beni, bensi da vita a un ente di mero fatto, il quale anche se sia stato validamente costituito sotto il vigore di leggi antecedenti, deve ritenersi incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico, in quanto, oltre a perseguire finalità analoghe a quelle della sostituzione fidecommissaria, si pone, altresì, in contrasto con divieti sanciti da norme di ordine pubblico (art 462, 698, 699, 796, 979, 1379 cod civ) che fissano limiti all'autonomia privata. ( V 1975/53).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 10/07/1979   …...

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