Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo V: DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Art.1372. Efficacia del contratto.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1372. Efficacia del contratto.
1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
la giurisprudenza
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti ineseguiti o non interamente eseguiti - Esercizio - Impugnazione del contraente "in bonis" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la facoltà, attribuita dall'art.50 del d.lgs. n. 270 del 1999 al commissario straordinario, di sciogliersi dai contratti ancora inseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, non costituisce manifestazione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, ma espressione di un diritto potestativo di natura privatistica, coessenziale agli strumenti di gestione ed indirizzo dei rapporti patrimoniali dell'imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi, che trova il suo fondamento generale nel disposto dell'art.1372 c.c., a norma del quale lo scioglimento del contratto può conseguire, oltre che al mutuo consenso delle parti, anche alle "cause ammesse dalla legge", tra cui rientrano quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza; pertanto, la controversia scaturente dall'impugnazione, ad opera del contraente "in bonis", dell'atto con cui il commissario straordinario ha esercitato la predetta facoltà, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando esso, per un verso, una manifestazione (recettizia) di volontà prettamente negoziale e non provvedimentale e, per l'altro, un atto diretto ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto contrattuale in capo all'impugnante.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21433 del 06/10/2020 (Rv. 659038 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Cod_Civ_art_1372
corte
cassazione
21433
2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - statuto dei lavoratori - obblighi dei titolari di uffici statali e degli appaltatori di opere pubbliche - Appalto pubblico di servizi - Obbligo dell'appaltatrice di fornire personale qualificato - Contratto a favore del terzo lavoratore - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di diritto a qualifica superiore. Contratti in genere - contratto a favore di terzi
Qualora, in un contratto di appalto pubblico di servizi, un'impresa appaltatrice assuma nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di fornire e organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva, la pattuizione è diretta alla definizione dello "standard" qualitativo del servizio, che esige la presenza di figure professionali adeguate, ma non attribuisce per ciò solo al terzo, lavoratore dipendente dell'impresa, il diritto ad una qualifica superiore che egli possa autonomamente azionare, dato che il vantaggio a lui attribuito non forma oggetto di un deliberato proposito che le parti del contratto di appalto abbiano consapevolmente assunto e non comporta pertanto l'assunzione da parte dell'impresa, quale promittente, di un obbligo nei confronti dell'amministrazione quale stipulante e in favore del lavoratore come terzo, che renda quest'ultimo titolare di una prestazione patrimoniale diretta, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 18686 del 09/09/2020 (Rv. 658908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1411
CORTE
CASSAZIONE
18686
2020

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Nozione - Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale - Requisiti - Specificità, obiettività e certezza - Mancata verificazione dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità – Fattispecie - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti .
CONTRATTI
REQUISITI
RECESSO
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1372
corte
cassazione
17615
2020

Giuoco e scommessa - giuoco del lotto - Contratto di assegnazione in concessione della ricevitoria per il gioco del lotto - Obbligo del concessionario di versare ogni settimana i proventi delle giocate - Insorgenza - Effettivo incasso - Necessità - Fondamento – Fattispecie - concessioni amministrative in genere - costitutive e traslative - concessione - contratto -In genere.
GIUOCO E SCOMMESSA
RICEVITORIA PER IL GIOCO DEL LOTTO
In tema di giuoco del lotto, l'obbligo contrattualmente previsto per il concessionario di versare ogni settimana i proventi del giuoco della settimana contabile precedente sorge soltanto con la riscossione e l'incasso effettivo delle giocate e non a seguito dell'inserimento delle stesse nel terminale e dell'emissione del relativo scontrino, deponendo in tal senso l'art. 24 del d.P.R. n. 303 del 1990, rubricato modalità di versamento delle somme "riscosse". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione gravata, che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento emessa a carico del titolare di una ricevitoria per il mancato versamento dei proventi del giuoco della settimana precedente, non incassati dal titolare, in quanto relativi a false giocate illecitamente inserite nel suo terminale da un soggetto qualificatosi come tecnico della Lottomatica).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17124 del 13/08/2020 (Rv. 658955 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372
corte
cassazione
17124
2020

Obbligazioni in genere - solidarieta' - transazione - Transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali - Estensione agli altri coobbligati - Presupposti.
L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13877 del 06/07/2020 (Rv. 658307 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_1372
corte
cassazione
13877
2020

Patto di esclusione della cedibilità del credito - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Conoscenza effettiva del patto del cessionario - Necessità - Fondamento.
Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art_ 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'art_ 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art_ 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020 (Rv. 657042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1372
OBBLIGAZIONI IN GENERE
CESSIONE DEI CREDITI

Azione di nullità del contratto - Interesse ad agire dei contraenti - Sussistenza "in re ipsa" - Azione promossa dal terzo - Interesse concreto - Necessità.
Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_100
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO

Fornitura - Abuso di dipendenza economica - Art. 9 legge n. 192 del 1998 - Interpretazione - Accertamento -Modalità.
In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020 (Rv. 656876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1418
CONTRATTI
AUTONOMIA CONTRATTUALE

Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione contrattuale del contratto - Art. 1526 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1571

Nozione - Ritrattazione bilaterale del contratto - Configurabilità - Sussistenza - Effetti - Domande ed eccezioni fondate sul contratto risolto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono proporre domande ed eccezioni relative al contratto risolto, giacché ogni pretesa o eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27999 del 31/10/2019 (Rv. 655497 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1453
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Cura ed assistenza di gestante - Responsabilità del medico e della struttura sanitaria - Effetti protettivi nei confronti dei prossimi congiunti e del padre - Fondamento.
La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto; ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 01)

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - effetti - Efficacia retroattiva - Esclusione - Limiti - Contratto del professionista - Conseguenze sulla disciplina dell’attività lavorativa e del compenso di quest'ultimo.
In tema di contratti conclusi con un professionista, lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente - a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento - ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle "status quo ante" che, anzi, deve ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo. Ne deriva che la disciplina dell'attività e del compenso del professionista interessato, in relazione alle prestazioni eseguite prima della fine del rapporto, rimarrà regolata dal contratto dichiarato sciolto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4827 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_1458
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 348 del 09/01/2019
Redditi fondiari - reddito dei fabbricati - in genere - Contratto di locazione risolto per mutuo consenso - Effetti retroattivi del patto di risoluzione - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Esclusione.
In tema di imposte sui redditi, in caso di scioglimento o risoluzione del contratto di locazione per mutuo consenso, gli effetti retro attivi del patto risolutorio non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1372, comma 2, c.c., non potendo essere pregiudicata la legittima pretesa impositiva "medio tempore" maturata.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 348 del 09/01/2019
Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1372

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - forma e valore - contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - risoluzione consensuale - forma scritta "ad substantiam" - necessità - conseguenze in tema di prova - deferimento del giuramento decisorio – inammissibilità - contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30446 del 23/11/2018
La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30446 del 23/11/2018
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
30446
2018

Obbligazioni in genere - solidarietà – transazione - transazione stipulata tra il creditore e un coobbligato solidale - estensione agli altri coobbligati - dichiarazione del coobbligato di non volerne profittare – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018
La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018

Obbligazioni in genere - obbligazioni "propter rem" - requisiti - tipicità - sussistenza - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 15/10/2018
>>> Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 15/10/2018

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - esecuzione prima della risposta dell'accettante - Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo - Natura - Atto dovuto - Conseguenze - Eccezioni - Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto - Riconoscimento - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21550 DEL 03/09/2018
Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.

Criterio di interpretazione "funzionale" - Rilevanza.
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17718 del 06/07/2018
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI

Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici la decisione del giudice di merito che ha dichiarato la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro in considerazione, oltre che del tempo trascorso -circa cinque anni -anche di altri elementi, quali il ritiro del libretto di lavoro e l'accettazione del TFR senza riserve).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13958 del 31/05/2018

Estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - In genere.
In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici la decisione con la quale il giudice di merito ha escluso che il tempo trascorso - poco più di tre anni - possa di per sé costituire elemento significativo ai fini dell'accertamento dello scioglimento del rapporto per fatti concludenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13661 del 30/05/2018

Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici l'accertamento della risoluzione per mutuo consenso a fronte del comportamento del lavoratore che, cessato il rapporto a termine, aveva prestato la propria attività alle dipendenze di altro datore per oltre quattro anni e, solo all'esito di questo ulteriore rapporto, aveva costituito in mora la società Poste).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13660 del 30/05/2018

Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici la decisione con la quale il giudice di merito ha escluso che il tempo trascorso - poco più di tre anni - possa di per sé costituire elemento significativo ai fini dell'accertamento dello scioglimento del rapporto per fatti concludenti).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13661 del 30/05/2018

Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, il decorso di un significativo lasso temporale tra la cessazione dell'ultimo contratto e la messa in mora del datore da parte del lavoratore, in uno al reperimento, nelle more, di altra occupazione a tempo indeterminato, costituiscono indici sufficienti della volontà delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo e da configurare la risoluzione del rapporto per mutuo consenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accertato la risoluzione consensuale del rapporto ancorando tale decisione, non solo alla prolungata inerzia della lavoratrice dopo la cessazione del contratto, ma anche ad una pluralità di ulteriori elementi, tra i quali l’età della ricorrente e la sua presumibile aspirazione ad un’altra occupazione lavorativa, la particolare brevità del remoto rapporto a termine, nonchè lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa alle dipendenze dei terzi).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29427 del 07/12/2017

Patto di non concorrenza - Vincolo di natura personale - Vantaggio per l’azienda e non per il fondo - Equiparabilità alla servitù - Esclusione - Opponibilità agli acquirenti futuri - Limiti - Fattispecie.
Il patto obbligatorio di non concorrenza, consistente in un vincolo di modo nell'utilizzo di un cespite immobiliare, astringe il soggetto che l'ha stipulato, ma non il suo avente causa; esso, per produrre effetti anche nei confronti del nuovo acquirente, deve essere specificamente richiamato nell'atto di acquisto del terzo, in quanto la realità di un vincolo può configurarsi solo ove sia ipotizzabile un rapporto tra fondi mentre l'esclusione della concorrenza è utile non al fondo acquistato ma all'azienda che l'acquirente esercita su esso cosicché deve escludersi la sussistenza di una servitù.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27321 del 17/11/2017

Risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso - Percezione del T.F.R. o reperimento di altra occupazione - Prova della tacita risoluzione consensuale tacita - Insufficienza - Fattispecie.
In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa, per soli quindici giorni, circa quattro anni dopo il licenziamento intimato in forma orale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8604 del 03/04/2017

Inerzia del lavoratore dopo l'impugnativa di licenziamento - Sufficienza - Esclusione - Circostanze ulteriori - Necessità - Percezione del tfr o reperimento di altra occupazione - Irrilevanza.
In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016

Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016

Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016

Consorzi di urbanizzazione - Adesione di nuovo associato - Modalità - Stipulazione del contratto di compravendita - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio (nella specie, il Centro Direzionale di Napoli), essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18560 del 22/09/2016

Contratto di scommessa su eventi sportivi - Mancato pagamento della vincita realizzata - Coobbligazione dell'ente concedente per i debiti contratti dal concessionario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di inadempimento del contratto di scommessa su eventi sportivi stipulato tra il concessionario del servizio e lo scommettitore, consistente nel mancato pagamento della vincita realizzata (nella specie, derivata da giocate multiple su partite del campionato di calcio), non è configurabile, unitamente a quella del concessionario, una coobbligazione dell'ente concedente (nella specie, Coni Servizi s.p.a.) per i debiti contratti dal primo, atteso che, dall'esame della normativa che regola il rapporto tra i menzionati soggetti, non si evince alcuna disposizione, esplicita o implicita, derogatoria della previsione di cui all'art. 1372 c.c. o fondante un'obbligazione di garanzia a carico del concedente, né analoga disposizione è ricavabile dalla convenzione che regola i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario, alla quale è estraneo lo scommettitore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 31/03/2016
corte
cassazione
6219
2016

Contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13290 del 26/06/2015
La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam", al pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13290 del 26/06/2015
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
13290
2015

Art. 1304, comma 1, c.c. - Ambito di applicazione - Accordo relativo all'intero debito - Necessità - Transazione parziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 30/09/2015
L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 30/09/2015

Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria - Natura - Interposizione reale - Configurabilità - Interposizione fittizia o simulata - Esclusione - Differenze - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17785 del 08/09/2015
Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, "inter partes" ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizzasse un "pactum fiduciae" volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17785 del 08/09/2015

Accordo di separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015

Rinvio a norme legislative - Conseguenze - Integrazione della dichiarazione negoziale - Riferimento al contenuto della disposizione al momento della conclusione del contratto - Necessità - Vicende successive della norma - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16544 del 06/08/2015
Qualora le parti nell'ambito di un contratto d'appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, l'art. 32 della l. n. 109 del 1994, in tema di arbitrato), il contenuto della stessa viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, sicché l'estensione e i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula, mentre le successive vicende della norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16544 del 06/08/2015

Contratto a termine - Deduzione del datore di lavoro di risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Natura - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per l'illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della sua domanda.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015

Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie in tema di arbitrato irrituale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014
La risoluzione del contratto per mutuo consenso può essere rilevata anche d'ufficio (nella specie, da un collegio di arbitri irrituali).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014

Acquisto, con unico rogito notarile, di più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi - Giudizio concernente la simulazione o la revocatoria di quell'atto - Litisconsorzio necessario dei venditori - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
Qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014
SIMULAZIONE
CONTRATTI

Acquisto, con unico rogito notarile, di più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi - Giudizio concernente la simulazione o la revocatoria di quell'atto - Litisconsorzio necessario dei venditori - Configurabilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014
Qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti ed autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti ed oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014
SIMULAZIONE
CONTRATTI

Curatore speciale ex art. 276 cod. civ., come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Applicabilità ai giudizi pendenti - Nomina - Necessità - Omissione - Conseguenze.
In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il curatore speciale, previsto dall'art. 276 cod. civ., come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti alla data (1 gennaio 2013) di entrata in vigore della nuova normativa, è parte necessaria del relativo giudizio, sicché, ove ne sia stata omessa la nomina, la causa va rimessa al giudice di primo grado, cui compete in via esclusiva la designazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 19/09/2014

Supercondominio - Clausole che sanciscono l'immodificabilità di ogni unità immobiliare, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari - Nullità per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali - Esclusione - Fondamento.
In tema di supercondominio, le clausole del regolamento contrattuale che assoggettino al peso della immodificabilità ogni singola unità immobiliare oggetto di proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari, anche quando creino vincoli valevoli per gli aventi causa dalle parti originarie, non possono essere considerate nulle per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali, giacché non costituiscono obbligazioni "propter rem", dando, bensì, origine ad una servitù reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO

Efficacia soggettiva - Limitazione agli stipulanti - Fondamento - Fattispecie.
Per il principio di relatività dell'efficacia del contratto, accolto dall'art. 1372 cod. civ., la conciliazione giudiziale di una controversia attinente al rapporto di lavoro vincola solo gli stipulanti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore che, avendo conciliato con l'azienda municipalizzata Centrale del Latte di Roma una controversia per superiore inquadramento, pretendeva di opporre la transazione al Comune di Roma, presso il quale era transitato a seguito di accordo sindacale prevedente la costituzione del rapporto "ex novo").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.12781 del 23/07/2012

Compromesso o clausola compromissoria - Scelta dell'arbitro effettuata dall'Autorità Giudiziaria - Indicazione nella clausola della categoria di appartenenza dell'arbitro da nominare - Vincolabilità - Esclusione - Nomina al di fuori della categoria indicata - Legittimità.
In tema di arbitrato ai sensi degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ., è pienamente legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che proceda alla designazione dell'arbitro, non nominato tempestivamente da una delle parti, al di fuori delle categorie professionali previste nella clausola compromissoria, poiché questa non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la legge investe, nell'inerzia delle parti, l'autorità giudiziaria, il cui intervento non è dunque soggetto ai limiti fissati dall'autonomia privata, vincolante solo per gli autori degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell'art. 1372 cod. civ., ma si attua con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell'esercizio dei suoi poteri e senza vincoli di mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7450 del 14/05/2012

Compromesso o clausola compromissoria - Scelta dell'arbitro effettuata dall'Autorità Giudiziaria - Indicazione nella clausola della categoria di appartenenza dell'arbitro da nominare - Vincolabilità - Esclusione - Nomina al di fuori della categoria indicata - Legittimità.
In tema di arbitrato ai sensi degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ., è pienamente legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che proceda alla designazione dell'arbitro, non nominato tempestivamente da una delle parti, al di fuori delle categorie professionali previste nella clausola compromissoria, poiché questa non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la legge investe, nell'inerzia delle parti, l'autorità giudiziaria, il cui intervento non è dunque soggetto ai limiti fissati dall'autonomia privata, vincolante solo per gli autori degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell'art. 1372 cod. civ., ma si attua con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell'esercizio dei suoi poteri e senza vincoli di mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7450 del 14/05/2012

Criteri - elemento causale - rilevanza - accertamento relativo - compito esclusivo del giudice del merito.*
Con il collegamento negoziale volontario si realizza un legame causale tra due o più negozi, contestuali o anche successivi, volto al conseguimento di un risultato e di un assetto di interessi che trascendono la funzione dei singoli negozi, di modo che ciascuno dei negozi concorrenti o in sequenza produce gli effetti giuridici conformi alla sua destinazione, ma gli stessi, inoltre, nella loro sintesi e nella loro sequenza, sono produttivi di effetti giuridici ulteriori che non coincidono con quelli dei negozi singolarmente considerati costituendo ciascuno uno strumento di integrazione della funzione economico-sociale che qualifica gli altri, ed il rapporto giuridico che ne viene costituito ha nel collegamento dei negozi la sua fonte genetica e/o il suo regolamento funzionale. L'accertamento dell'esistenza di un siffatto collegamento negoziale, della sua natura ed entità e delle sue modalità e conseguenze, attenendo all'interpretazione della volontà delle parti, rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie: successivamente ad una vendita immobiliare le parti, previo rilascio di procura notarile dal compratore al venditore, avevano stipulato altra convenzione con la quale, se entro un determinato termine il compratore non avesse soddisfatto le sue obbligazioni, si dava mandato all'originario venditore di vendere nuovamente gli immobili compensando tutte le sue ragioni con i prezzi da incassare, e il giudice del merito aveva ritenuto che, avendo le parti stabilito un collegamento tra i due negozi, il compratore non poteva ritenersi inadempiente finché il venditore-mandatario non avesse infruttuosamente dato esecuzione al mandato liquidatorio, ed a quest'ultimo era precluso di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, avendo consentito di realizzare i suoi crediti con le modalità e i termini stabiliti nella successiva convenzione; la suprema Corte ha ritenuto incensurabile tale statuizione ed enunciato il principio di cui in massima). ( V 1126/80, mass n 404616; ( V 781/77, mass n 384378).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 09/04/1983

Strumenti giuridici utilizzabili - accordi amichevoli con i terzi proprietari - pattuizione relativa alla misura del contributo di miglioria a carico dei proprietari dell'area contigua - effetti.
Per l'acquisizione delle aree destinate alla formazione di vie e piazze, i comuni possono procedere mediante l'Esercizio dei poteri di espropriazione ovvero per mezzo di accordi amichevoli con i proprietari. Quando con tali accordi si conviene che il contributo di miglioria a carico dei proprietari dell'area contigua a quella da essi ceduta si debba senz'altro riconoscere come dovuto in misura eguale a quella del corrispettivo ad essi spettante per l'avvenuta cessione, essi determinano immediatamente il trasferimento del suolo e stabiliscono definitivamente, con la forza che e propria dei contratti, i rapporti fra i paciscenti, togliendo percio ogni ragione d'essere sia alla procedura di espropriazione sia al procedimento formale di imposizione e liquidazione del contributo, sia infine alla stima del terreno.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3188 del 29/09/1976
fine
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