Limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025 (Rv. 673849-01)Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria - Art. 1957 c.c. - Derogabilità - Sussiste - Vessatorietà - Esclusione.
La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025 (Rv. 673849-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473-01)Condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Contratto tra consumatore e professionista - Previsione di clausola arbitrale non dovuta a trattativa individuale - Annullabilità del lodo rituale - Sussistenza - Eccezione sulla vessatorietà - Irrilevanza.
In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_808 …...
Interpretazione - indicazioni esemplificative - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102-01)Condizioni generali di contratto - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non - Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti - Fattispecie.
Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02)Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - assicurazione - assicurazione contro i danni - Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1905 …...
Avvocato e procuratore - onorari Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023 (Rv. 668070 - 01)Procedimento di liquidazione - competenza civile - competenza per territorio - Compensi professionali per serie indefinita di prestazioni rese a favore di società - Controversia - Clausola di deroga della competenza territoriale - Natura vessatoria - Sussistenza - Conseguenze.
La clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali svolte a suo favore da un avvocato ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023 (Rv. 668070 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Inserimento a seguito di specifiche trattative – Cass. n. 4531/2023Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_808
Corte
Cassazione
4531
2023 …...
Emissione su supporto cartaceo relativo alla serie precedente – Cass. n. 4384/2022Titoli di credito rinvio a leggi speciali - Buoni postali fruttiferi - Emissione su supporto cartaceo relativo alla serie precedente - Apposizione del timbro recante a fronte la nuova serie e a tergo i nuovi tassi d'interesse - Sovrapposizione solo in parte alla stampa dei tassi della vecchia serie - Conseguenze.
In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022 (Rv. 664164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1339, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1342
Corte
Cassazione
4384
2022 …...
Regola di esclusione dal giudizio secondo equità – Cass. n. 33033/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.
La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2002
Corte
Cassazione
33033
2021 …...
Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso o l'inadempimento – Cass. n. 18550/2021Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso o l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Conseguenze.
In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del 30/06/2021 (Rv. 661625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1386
corte
cassazione
18550
2021 …...
Cause di valore non eccedente millecento euro – Cass. n. 769/2021Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equità' - Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Civ_art_1342 …...
Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" – Cass. n. 27749/2020Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" - Significato - Interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. - Esclusione - Ragioni.
La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui aii'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342.
corte
cassazione
27749
2020 …...
Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Cass. n. 24468/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Clausole aggiunte - Accertamento del valore derogativo o meno di dette clausole - Criteri di interpretazione.
Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342
Contratti
moduli o formulari
corte
cassazione
24468
2020 …...
Clausole vessatorie od onerose – Cass. n. 23194/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento - Necessità di doppia approvazione ex art. 1341 c.c. - Esclusione.
Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020 (Rv. 659407 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342
corte
cassazione
23194
2020 …...
Condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Cass. n. 15253/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Contratto stipulato per atto pubblico - Condizioni poste da uno dei contraenti, anche di natura vessatoria inserite in scritture allegate - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Clausola di deroga alla competenza territoriale – Ragioni - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza .
Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una "relatio perfecta", delle clausole concordate.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020 (Rv. 658728 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2699
corte
cassazione
15253
2020 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)Clausole vessatorie - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Necessità di approvazione scritta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028 …...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. 8268/2020Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie.
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8268
2020 …...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 8268/2020Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie.
Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8268
2020 …...
Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 4190/2020Contratto di agenzia - Patto aggiunto - Specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTO DI AGENZIA
NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI
Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4190 del 19/02/2020 (Rv. 656930 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342
corte
cassazione
4190
2020
  …...
Clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo - Cass. Ord. 16439/2019Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) in genere.
E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001 – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Richiamo alle condizioni generali contenenti la clausola - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Il requisito della forma scritta, imposto dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l’accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un’espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017
  …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
  …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
  …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09Contratti di durata - Predisposizione del termine di durata con divieto di recesso anticipato - Natura vessatoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015
La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015
  …...
contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014Clausola compromissoria contenuta in capitolati generali o speciali - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014
La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Cass. n. 18707/2014Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18707
2014 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Cass. n. 18707/2014Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità.
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18707
2014 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 18707/2014Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità.
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
18707
2014
  …...
impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013Giudice di pace - Controversia successiva al d.l. n. 18 del 2003, per l'attivazione di servizi connessi ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ - Rimedio impugnatorio - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
E appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata, secondo diritto, dal giudice di pace in una controversia avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., ed instaurata successivamente all'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
  …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013Giudice di pace - Controversia successiva al d.l. n. 18 del 2003, per l'attivazione di servizi connessi ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ - Rimedio impugnatorio - Appello - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Esclusione.
E appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata, secondo diritto, dal giudice di pace in una controversia avente ad oggetto l'attivazione di servizi connessi ad un contratto di utenza telefonica, pacificamente concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., ed instaurata successivamente all'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 793 del 15/01/2013
  …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 22047/2012Competenza territoriale derogabile - Proposizione dell'eccezione di incompetenza - Conseguenze - Rilevazione delle controeccezioni - Officiosità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22047 del 07/12/2012
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22047
2012 …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012Giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Sentenza pronunciata secondo equità - Conseguenze - Cognizione del tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., come sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la deducibilità in appello della violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova contro la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di regola di diritto sostanziale che dà luogo ad un "error in iudicando").
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012
  …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione.
Pur dovendo, ordinariamente, essere individuato il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace con riferimento al criterio del valore della domanda (o al contenuto della stessa, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), tale principio trova eccezione nei casi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando - a torto o a ragione - di dover decidere secondo equità, operando, in tal caso, il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall'esattezza di una tale qualificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
  …...
impugnazioni civili - in genere - Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione -procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere - Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale (equitativo o meno) adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
Pur dovendo, ordinariamente, essere individuato il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace con riferimento al criterio del valore della domanda (o al contenuto della stessa, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), tale principio trova eccezione nei casi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando - a torto o a ragione - di dover decidere secondo equità, operando, in tal caso, il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall'esattezza di una tale qualificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010
  …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio d'individuazione generale - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse impugnabile con l'appello, anziché con il ricorso per cassazione, una sentenza del giudice di pace, emessa anteriormente al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26518 del 17/12/2009
  …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22382 del 21/10/2009Giudice di pace - Cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ . - Art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Decisione secondo diritto - Controversie fra associazione non riconosciuta ed associato - Applicabilità in via analogica - Condizioni - Adesione all'associazione su moduli da essa predisposti - Fondamento.
La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art.113, secondo comma, cod. proc. civ. - quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., cioè mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l'adesione a quest'ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell'adesione dell'associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22382 del 21/10/2009
  …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 17449/2007Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Fattispecie.
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17449 del 09/08/2007
_____________________________________
Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
17449
2007 …...
impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007Giudice di pace - Regola di decisione - Disciplina del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. ex d.l. n. 18 del 2003 - Regola di decisione secondo diritto per le cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ . - Estensione di analoga regola alle controversie fra utente di pubblico servizio e monopolista esercente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007
A seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi - una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto - che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola - di natura processuale - della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un'attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo …...
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma - Clausola compromissoria per arbitrato estero – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11261 del 15/10/1992Inclusione in un contratto concluso via telex successivamente alla vigenza della convenzione europea sull'arbitrato commerciale - Validità.
È valida ed operante la clausola compromissoria per arbitrato estero, contenuta in un contratto stipulato tra un cittadino italiano ed uno straniero, concluso via telex in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale - adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e ratificata dall'Italia con legge 10 maggio 1970, n. 418 -, la quale espressamente prevede la validità di una forma siffatta e, non richiedendo specifica approvazione per iscritto di tale clausola, è, come norma speciale, prevalente, anche quando la conclusione del contratto sia avvenuta in Italia, sui contrari principi posti dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i quali non sono di natura cogente.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11261 del 15/10/1992
  …...