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1341. Condizioni generali di contratto

Art.1341. Condizioni generali di contratto.

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Documenti collegati:

Assicurazione della responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 (Rv. 674985 - 01)
Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio. In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14679 del 31/05/2025 (Rv. 674985 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1882 …...
Assicurazione della responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025 (Rv. 674631-01)
Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025 (Rv. 674631-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2965 …...
Limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025 (Rv. 673849-01)
Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria - Art. 1957 c.c. - Derogabilità - Sussiste - Vessatorietà - Esclusione. La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3989 del 17/02/2025 (Rv. 673849-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024 (Rv. 670901-01)
Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024 (Rv. 670901-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341 Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2965 …...
Servizi postali - ricevitorie - corrispondenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024 (Rv. 670695-01)
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità' - clausola di esonero - Responsabilità di Poste Italiane per ritardo nella consegna - Clausola contrattuale di esclusione o limitazione di responsabilità - Nullità per violazione di norme imperative - Fondamento. La clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché - essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024 (Rv. 670695-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1229, Cod_Civ_art_1341 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473-01)
Condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Contratto tra consumatore e professionista - Previsione di clausola arbitrale non dovuta a trattativa individuale - Annullabilità del lodo rituale - Sussistenza - Eccezione sulla vessatorietà - Irrilevanza. In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_808 …...
Interpretazione - indicazioni esemplificative - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102-01)
Condizioni generali di contratto - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non - Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la validità della clausola di tacita proroga apposta in calce al contratto d'installazione di apparecchi per gioco lecito in quanto, seppur oggetto di un richiamo cumulativo, risultava evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto riferito alla "durata dell'accordo"). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv. 670102-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - acque - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02)
Acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - in genere - Servizio idrico integrato - Rapporto di utenza privata - Controversia relativa a clausola contrattuale sul corrispettivo dovuto per il servizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola contenuta nel contratto stipulato tra il gestore e l'utente del servizio idrico integrato, volta a disciplinarne il corrispettivo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inefficacia ex art. 1341, comma 1, c.c., nonché la nullità per indeterminabilità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, della clausola che obbligava l'utente del servizio idrico integrato a versare un minimo garantito del corrispettivo, rapportato ai volumi di scarico di acque reflue oggetto di autorizzazione, anche ove non effettivamente scaricati). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1418 …...
Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 (Rv. 669795-01)
Rischio assicurato (oggetto del contratto) - Assicurazione sulla vita - Clausola che esclude la copertura per la morte dovuta a determinate cause - Clausola che delimita l'oggetto del contratto - Sussistenza - Clausola di limitazione della responsabilità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità art. 1341 c.c. - Esclusione - Applicabilità artt. 33 e ss. c.cons. - Esclusione - Fondamento. Nel contratto di assicurazione della vita la clausola che esclude la copertura per l'evento morte dovuto a determinate cause, preventivamente individuate, delimitando il rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto, e non è una clausola limitativa della responsabilità, con la conseguenza che non deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., e che non rientra nell'ambito della tutela del consumatore contro le clausole abusive, perché l'art. 34 del c.cons. esclude che la valutazione del carattere vessatorio della clausola possa essere riferita all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 (Rv. 669795-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1919, Cod_Civ_art_1341 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32731 del 24/11/2023 (Rv. 669392 - 01)
Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratto in adesione - Clausole vessatorie - Specifica approvazione scritta - Autonoma e separata collocazione delle condizioni contrattuali e distinta sottoscrizione del contraente in adesione - Necessità - Conseguenze. La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32731 del 24/11/2023 (Rv. 669392 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1341 …...
Assicurazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 01)
Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto) - Clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni. In tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1882 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02)
Accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - assicurazione - assicurazione contro i danni - Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l’assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1905 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023 (Rv. 668484 - 01)
Motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Giudizio di cassazione - Interesse ad impugnare - Perseguimento di un risultato pratico favorevole - Necessità - Conseguenze - Denuncia errore di diritto - Autosufficienza de ricorso - Indicazione della situazione fattuale da valutare - Sussistenza - Fattispecie. Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023 (Rv. 668484 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_100 …...
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01)
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Accordi assunti in sede separazione consensuale - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazione dei patti di separazione - Azione revocatoria - Ammissibilità - Cognizione del giudice - Ambito - Limitazione all'atto di cessione impugnato - Esclusione - Estensione al contenuto obbligatorio degli accordi - Necessità - Fondamento. È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19899 del 12/07/2023 (Rv. 668143 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901 …...
Avvocato e procuratore - onorari Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023 (Rv. 668070 - 01)
Procedimento di liquidazione - competenza civile - competenza per territorio - Compensi professionali per serie indefinita di prestazioni rese a favore di società - Controversia - Clausola di deroga della competenza territoriale - Natura vessatoria - Sussistenza - Conseguenze. La clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali svolte a suo favore da un avvocato ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18428 del 28/06/2023 (Rv. 668070 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 …...
Maturazione del diritto alla provvigione svincolato dalla conclusione dell'affare – Cass. n. 9612/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratto di mediazione - Maturazione del diritto alla provvigione svincolato dalla conclusione dell'affare - Nullità della clausola ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 206 del 1005 - Fondamento.   Deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola contenuta in un contratto di mediazione che preveda la maturazione del diritto alla provvigione in una fase non corrispondente alla conclusione dell'affare, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del citato d.lgs., così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9612 del 11/04/2023 (Rv. 667632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755, Cod_Civ_art_1469_2   Corte Cassazione 9612 2023 …...
Disciplinare collegato alla erogazione – Cass. n. 8280/2023
Pubblica amministrazione - contratti - in genere - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contributi pubblici - Disciplinare collegato alla erogazione - Applicabilità dell'art. 1341 c.c. - Esclusione - Ragioni.   In tema di erogazione di contributi pubblici, al disciplinare che regola la fase attuativa e l’eventuale decadenza dal finanziamento non è applicabile l'art. 1341 c.c., sia perché esso accede al provvedimento autoritativo di riconoscimento del contributo mutuandone a pieno i connotati, sia perché la nozione di condizioni generali di contratto è eccentrica rispetto a clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti con riferimento ad un singolo negozio e fatta salva la possibilità dell'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche, sia, infine, in quanto il disciplinare in parola, non essendo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, non rientra nello schema del "contratto per adesione", rispetto al quale soltanto viene in rilievo l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8280 del 23/03/2023 (Rv. 667426 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341   Corte Cassazione 8280 2023 …...
Clausola contenente il divieto di rinnovazione tacita – Cass. n. 6307/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratti di durata - Clausola contenente il divieto di rinnovazione tacita - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.   In tema di condizioni generali di contratto, la clausola apposta a un contratto di durata, che ne preveda il divieto di rinnovazione tacita alla scadenza, non può considerarsi vessatoria, dal momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6307 del 02/03/2023 (Rv. 667083 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341   Corte Cassazione 6307 2023 …...
Inserimento a seguito di specifiche trattative – Cass. n. 4531/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.   In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_808   Corte Cassazione 4531 2023 …...
Assicurazione della responsabilità civile – Cass. n. 12908/2022
Assicurazione - assicurazione della responsabilità' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.   In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022 (Rv. 664813 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2965, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1904   Corte Cassazione 12908 2022 …...
Giudizio sulla necessità dell'approvazione per iscritto – Cass. n. 10258/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Giudizio sulla necessità dell'approvazione per iscritto - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fondamento.   Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l'interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10258 del 30/03/2022 (Rv. 664538 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 10258 2022 …...
Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Cass. n. 8320/2022
Contratti in genere - interpretazione - indicazioni esemplificative - Sottoscrizione integrante specifica approvazione - Accertamento del giudice di merito - Doppia conforme - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.   In tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una "doppia conforme", il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell'art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.) Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 (Rv. 664432 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 8320 2022 …...
Necessità di specifica approvazione scritta – Cass. n. 2666/2022
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Documento contrattuale sottoscritto dal solo convenuto - Mancanza della sottoscrizione dell'attore - Produzione in giudizio da parte dell'attore - Sanatoria - Estensione alla mancanza della sottoscrizione della predetta clausola – Esclusione - Conseguenza - Eccezione di incompetenza per compromesso in arbitri - Improponibilità.   La produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne l'esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un’inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, comma 2, c. c.), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022 (Rv. 663866 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808   Corte Cassazione 2666 2022 …...
Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri – Cass. n. 36374/2021
Arbitrato - arbitrato estero - Clausola compromissoria - Deroga della giurisdizione in favore di arbitri stranieri - Accertamento della validità ed efficacia - Delibazione preliminare delle norme applicabili - Necessità - Fattispecie.   In tema di arbitrato, ai fini dell'accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre preliminarmente stabilire quali siano le norme che il giudice deve applicare, e quindi se tale esame debba essere condotto secondo la legge italiana ovvero secondo la legge di un altro Stato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore dell'arbitrato estero, in quanto il contratto era stato sottoposto per volontà delle parti alle leggi della Repubblica ceca, sicché la questione dell'assoggettabilità alla doppia firma della clausola derogatoria della giurisdizione, inserita in un contratto per adesione, non poteva essere valutata ex art. 1341 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36374 del 24/11/2021 (Rv. 662927 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1341   Corte Cassazione 36374 2021 …...
Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso o l'inadempimento – Cass. n. 18550/2021
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo per il recesso o l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Conseguenze.   In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione. Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18550 del 30/06/2021 (Rv. 661625 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1386   corte cassazione 18550 2021 …...
Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria – Cass. n. 497/2021
Competenza civile - competenza per territorio - Contratti del consumatore - Clausola di deroga alla giurisdizione ordinaria - Trattativa individuale - Vessatorietà - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Contratti in genere - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere. In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto). (Il principio è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui la clausola compromissoria non conteneva alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341 …...
Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" – Cass. n. 27749/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta-quietanza" - Significato - Interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c. - Esclusione - Ragioni. La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui aii'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342. corte cassazione 27749 2020 …...
Condizioni generali di contratto - Cass. n. 27320/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Contratto di locazione stipulato dal proprietario predisponente - Usufruttuario dell'immobile, avente causa nel contratto dal proprietario locatore - Possibilità di contestazione della mancata sottoscrizione separata della clausola - Esclusione. In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e tra queste della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza nel contratto di locazione, e non anche, quindi, l'usufruttuario dell'immobile, avente causa dal proprietario predisponente il contratto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808_1 clausole vessatorie corte cassazione 27320 2020 …...
Clausola compromissoria - Contratto di locazione ultranovennale -  Cass. n. 27320/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Verifica - Contratto di locazione ultranovennale - Negoziazione tra le parti - Natura - Contratto per adesione - Esclusione - Ragioni. Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808_1 corte cassazione 27320 2020 …...
Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Cass. n. 24468/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - clausole - Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Clausole aggiunte - Accertamento del valore derogativo o meno di dette clausole - Criteri di interpretazione. Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 Contratti moduli o formulari corte cassazione 24468 2020 …...
Clausole vessatorie od onerose – Cass. n. 23194/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento - Necessità di doppia approvazione ex art. 1341 c.c. - Esclusione. Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23194 del 23/10/2020 (Rv. 659407 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 corte cassazione 23194 2020 …...
Condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Cass. n. 15253/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Contratto stipulato per atto pubblico - Condizioni poste da uno dei contraenti, anche di natura vessatoria inserite in scritture allegate - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Clausola di deroga alla competenza territoriale – Ragioni - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza . Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione; è efficace, pertanto, la clausola di deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una "relatio perfecta", delle clausole concordate. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020 (Rv. 658728 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2699 corte cassazione 15253 2020 …...
Assicurazione - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto) – Cass. n. 12119/2020
Assicurazione della RCA - Clausola di esclusione della copertura per sinistri causati da conducenti privi di patente di guida - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni. Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose In genere. In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto e, pertanto, non ha natura vessatoria ex art. 1341 c.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12119 del 22/06/2020 (Rv. 658170 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341 corte cassazione 12119 2020 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01)
Clausole vessatorie - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Necessità di approvazione scritta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. La necessità dell'approvazione scritta delle clausole vessatorie è esclusa solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente le clausole che necessiterebbero altrimenti di un'autonoma sottoscrizione, mentre la sottoscrizione resta indispensabile per le clausole a contenuto vessatorio alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha confermato il principio, rilevando che le parti avevano negoziato esclusivamente talune modificazioni del prezzo e le modalità ed i termini di fatturazione, ma non la deroga del foro, oggetto della clausola vessatoria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9738 del 26/05/2020 (Rv. 658014 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028 …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Cass. n. 8894/2020
Contratto di assicurazione contro i danni - Clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà - Nullità - Fondamento - Norme violate - Fattispecie. In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2965 corte cassazione 8894 2020 …...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. 8268/2020
Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie. Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8268 2020 …...
Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 8268/2020
Contratto stipulato tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente - Clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale - Efficacia - Condizioni - Doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e trattativa individuale tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista - Fattispecie. Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34. (In applicazione di tale principio, la S.C., pronunciando su un'istanza di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore considerando inefficace la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta in un contratto assicurativo, la quale, anche se specificamente approvata per iscritto, non risultava essere stata oggetto di trattativa individuale). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del 28/04/2020 (Rv. 657607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 8268 2020 …...
Agenzia (contratto di) - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 4190/2020
Contratto di agenzia - Patto aggiunto - Specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento. CONTRATTO DI AGENZIA NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4190 del 19/02/2020 (Rv. 656930 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342 corte cassazione 4190 2020   …...
Clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo - Cass. Ord. 16439/2019
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – somministrazione (contratto di) - (nozione, caratteri, distinzioni) in genere. E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1342, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Locazione finanziaria – Cass. 13956/2019
Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita della cosa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento. In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019 (Rv. 653925 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1341 – Condizioni generali di contratto Cod. Civ. art. 1523 – Passaggio della proprietà e dei rischi …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - Corte di Cass
Clausola risolutiva espressa - Diritto potestativo alla risoluzione del contratto - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento. La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15237 del 20/06/2017
Contratto stipulato per atto pubblico - Condizioni poste da uno dei contraenti, anche di natura vessatoria - Inclusione - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15237 del 20/06/2017 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017
Interesse a ricorrere - Possibilità di un risultato utile - Necessità - Autosufficienza del ricorso - Indicazione dei fatti rilevanti - Necessità - Fattispecie. Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14279 del 08/06/2017   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12739 del 19/0
Clausola derogatoria della competenza territoriale - Approvazione per iscritto da parte del non predisponente - Sufficienza - Omessa sottoscrizione da parte del predisponente - Irrilevanza - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico – Idoneità. La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12739 del 19/05/2017 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI   …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001 – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017
Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Richiamo alle condizioni generali contenenti la clausola - Validità - Condizioni - Fattispecie. Il requisito della forma scritta, imposto dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l’accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un’espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco). Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8895 del 06/04/2017   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - deroghe alla competenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4377 del 21/02/2017
Clausole vessatorie – Sottoscrizione per adesione di entrambe le parti – Necessità – Esclusione – Sottoscrizione da parte del non predisponente – Sufficienza. La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4377 del 21/02/2017 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10
Sottoscrizione cumulativa - Inefficacia - Fondamento. L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016   …...
Comodato - comodatario - custodia e conservazione della cosa –Cass. n. 13363/2015
Rischi derivanti dalla gestione della "res commodata" - Clausola attributiva della responsabilità al comodatario - Vessatorietà - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13363 del 30/06/2015 In materia di comodato, la clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato ha natura vessatoria, non essendo riproduttiva di alcuna regola legale, posto che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. anche il comodante risponde dei danni derivanti a terzi dalla "res commodata", conservandone la custodia. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13363 del 30/06/2015 corte cassazione 13363 2015   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09
Contratti di durata - Predisposizione del termine di durata con divieto di recesso anticipato - Natura vessatoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015 La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015     …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015
Condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Condizioni generali di contratto - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non - Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015 Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto. Corte di Cassazione Sez. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015     …...
contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014
Clausola compromissoria contenuta in capitolati generali o speciali - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014 La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Cass. n. 18707/2014
Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18707 2014 …...
giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3855 del 12/03/2012
Art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Clausola di proroga della competenza giurisdizionale approvata per iscritto - Validità - Condizioni - Insussistenza della qualifica di consumatore - Allegazione di una situazione di debolezza contrattuale - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3855 del 12/03/2012 In conformità all'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, va dichiarata la giurisdizione del giudice straniero, allorché sussista una clausola di proroga della competenza giurisdizionale, approvata per iscritto dalle parti, in assenza della qualità di consumatore del soggetto che invoca la nullità della clausola stessa per essere stato il contratto concluso fra imprenditori, restando irrilevante la mera allegazione di una situazione di debolezza di una parte, che affermi di avere sottoscritto il contratto perché costretta dalla necessità di impedire l'interruzione dei rapporti negoziali con la controparte. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3855 del 12/03/2012 Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 …...
contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 (doppia)
Accordo per il versamento di contributi previdenziali - Sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa con determinazione delle sanzioni civili dovute - Contratto per adesione - Inconfigurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 L'accordo concluso tra l'I.N.P.S. e il debitore di contributi previdenziali, mediante la sottoscrizione di una istanza di dilazione di pagamento su modulo a stampa predisposto dall'istituto, contenente la determinazione delle sanzioni civili dovute, non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesione, in quanto il contribuente può contestare l'ammontare delle somme pretese e richiedere modifiche più vantaggiose prima di sottoscrivere l'istanza, non potendosi considerare vessatoria (e come tale da approvare specificamente) la clausola di rinuncia ad eventuali, future eccezioni, trattandosi di vicenda negoziale vantaggiosa per entrambe le parti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014   …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Cass. n. 18707/2014
Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità. La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18707  2014 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 18707/2014
Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Clausole di determinazione del foro "per qualsiasi controversia" - Inidoneità. La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 18707 2014   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto – Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013
Acquisto "on line" di biglietto aereo - Contratto per adesione - Configurabilità - Applicazione dell'art. 1342 cod. civ. - Conseguenze - Controversie ad esso relative rientranti nella competenza del giudice di pace - Decisione secondo diritto - Necessità. Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo. Corte di Cassazione . 6 - 4, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013   …...
Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 22047/2012
Competenza territoriale derogabile - Proposizione dell'eccezione di incompetenza - Conseguenze - Rilevazione delle controeccezioni - Officiosità - Fondamento - Fattispecie.  In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22047 del 07/12/2012   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 22047 2012 …...
Contratti in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010
Disciplina di tutela del consumatore (artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206 del 2005) - Portata - Correlazione ad un determinato tipo contrattuale ed una determinata prestazione oggetto del contratto - Esclusione - Applicabilità sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari, sia in ipotesi di contratto singolarmente predisposto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Vessatorietà attinente ad entrambe le ipotesi anzidette - Sussistenza - Differenze dall'onerosità di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ. La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede - nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti - l'espressa approvazione per iscritto delle clausole "vessatorie", non è deducibile con ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non costituendo tale disposizione un principio informatore della materia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010   …...
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede - nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti - l'espressa approvazione per iscritto delle clausole "vessatorie", non è deducibile con ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non costituendo tale disposizione un principio informatore della materia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010
Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010 Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede - nei contratti predisposti da uno solo dei contraenti - l'espressa approvazione per iscritto delle clausole "vessatorie", non è deducibile con ricorso per cassazione avverso le sentenze in questione, non costituendo tale disposizione un principio informatore della materia. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11638 del 13/05/2010   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 08/04/2010
Clausole vessatorie od onerose - Atto costitutivo e statuto di associazione - Clausola rientrante nel novero di quelle "vessatorie" per l'art. 1341 cod. civ. - Applicabilità della relativa disciplina - Esclusione - Fondamento. Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 08/04/2010   …...
Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22382 del 21/10/2009
Giudice di pace - Cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ . - Art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Decisione secondo diritto - Controversie fra associazione non riconosciuta ed associato - Applicabilità in via analogica - Condizioni - Adesione all'associazione su moduli da essa predisposti - Fondamento. La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art.113, secondo comma, cod. proc. civ. - quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., cioè mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l'adesione a quest'ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell'adesione dell'associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22382 del 21/10/2009   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti – condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007
Contratto per il quale non è richiesta la forma scritta "ad substantiam" contenente una clausola vessatoria - Necessità di forma scritta per l'intero contratto - Esclusione - Obbligo della scrittura limitato alla clausola vessatoria - Sufficienza - Requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. - Integrale enunciazione della clausola - Necessità - Esclusione - Richiamo della clausola nella sola forma numerica e/o di titolo - Sufficienza - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione. Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione scritta di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria e può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (fattispecie relativa a contratto assicurativo contenente una clausola compromissoria ed una deroga alla competenza territoriale, recante una sola sottoscrizione in calce allo specchietto riepilogativo intitolato "approvazione espressa". La S.C., rilevato che secondo l'art. 1888 cod. civ. il contratto assicurativo deve rivestire la forma scritta "ad probationem" e che nella specie non era in discussione la sua esistenza, ha ritenuto valida la sottoscrizione). Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007   …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo – Cass. n. 17449/2007
Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Fattispecie. La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola (nella specie di condizioni generali di contratto), con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia" è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo "esclusivo" o dell'avverbio "esclusivamente" o di altre espressioni consimili) - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17449 del 09/08/2007   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 17449  2007 …...
impugnazioni civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007
Giudice di pace - Regola di decisione - Disciplina del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. ex d.l. n. 18 del 2003 - Regola di decisione secondo diritto per le cause relative a contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 cod. civ . - Estensione di analoga regola alle controversie fra utente di pubblico servizio e monopolista esercente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007 A seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., da parte dell'art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1-bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi - una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto - che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola - di natura processuale - della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un'attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo …...
Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007
Decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. - Rinuncia preventiva da parte del fideiussore - Legittimità - Fondamento - Inquadrabilità della relativa previsione tra le clausole assoggettate alla disciplina di cui all'art. 1341, comma secondo, cod. civ. - Esclusione. La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007
Sentenza n. 204 del 2006 della Corte costituzionale Norme in materia di protezione del contraente più debole - Natura di principi informatori della materia - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007 In tema di giudizio di equità,non rientra fra principi informatori della materia,ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n.206 del 2004 della Corte costituzionale, la normativa dettata dal codice civile in materia di protezione del contraente più debole(art.1341 cod. civ). . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007
Sentenza n. 204 del 2006 della Corte costituzionale Norme in materia di protezione del contraente più debole - Natura di principi informatori della materia - Configurabilità - Esclusione. In tema di giudizio di equità,non rientra fra principi informatori della materia,ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n.206 del 2004 della Corte costituzionale, la normativa dettata dal codice civile in materia di protezione del contraente più debole(art.1341 cod. civ). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4436 del 27/02/2007   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto- Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11757 del 19/05/2006
Presupposti - Predisposizione unilaterale da parte di un contraente in base a moduli o formulari - Necessità - Conseguenze - Conclusione del contratto in seguito a trattative - Contratto per adesione Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Fattispecie relativa all'estensione di responsabilità del vettore anche in caso di rapina). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11757 del 19/05/2006   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17797 del 06/09/2005
Requisiti - Integrale enunciazione della clausola - Necessità - Esclusione - Richiamo della clausola contestualmente ad altre - Irrilevanza - Specifica sottoscrizione - Sufficienza.  In tema di condizioni generali del contratto,al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto , essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17797 del 06/09/2005   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005
Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento.  Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005   …...
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Forma - Clausola compromissoria per arbitrato estero – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11261 del 15/10/1992
Inclusione in un contratto concluso via telex successivamente alla vigenza della convenzione europea sull'arbitrato commerciale - Validità. È valida ed operante la clausola compromissoria per arbitrato estero, contenuta in un contratto stipulato tra un cittadino italiano ed uno straniero, concluso via telex in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale - adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e ratificata dall'Italia con legge 10 maggio 1970, n. 418 -, la quale espressamente prevede la validità di una forma siffatta e, non richiedendo specifica approvazione per iscritto di tale clausola, è, come norma speciale, prevalente, anche quando la conclusione del contratto sia avvenuta in Italia, sui contrari principi posti dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i quali non sono di natura cogente. Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11261 del 15/10/1992   …...

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