Inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/09/2025 (Rv. 676707-01)Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/09/2025 (Rv. 676707-01)
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Unilaterali - recettizi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 (Rv. 675530 - 01)Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - Rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c. - Onere della prova a carico del condominio - Contenuto.
In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 (Rv. 675530 - 01)
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Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 (Rv. 675530 - 01)Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - convocazione - Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - Rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c. - Onere della prova a carico del condominio - Contenuto.
In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20535 del 21/07/2025 (Rv. 675530 - 01)
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Unilaterali - recettizi - atto spedito con lettera raccomandata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025 (Rv. 673653-01)Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025 (Rv. 673653-01)
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01)Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01)
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Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01)Avviso di accertamento – notifica - Atto impositivo - Notificazione a mezzo posta - Prova del perfezionamento - Deposito dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Riferibilità all'atto impugnato - Onere probatorio del destinatario - Fattispecie.
In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023 (Rv. 669847 - 01)
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)Accordo delle parti - conclusione del contratto - manifestazione della volontà - silenzio - Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1335 …...
Atto giuridico - unilaterali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21997 del 21/07/2023 (Rv. 668587 - 01)Comunicazione destinata a società di capitali - Mutamento della sede legale coevo alla spedizione - Omessa iscrizione nel registro delle imprese in data anteriore alla spedizione - Consegna del plico nel luogo contemplato dal mittente - Conseguenze - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Operatività - Fondamento.
Il mutamento della sede legale di una società di capitali, coevo alla spedizione di una comunicazione al suo indirizzo, non è opponibile al mittente in mancanza di prova dell'avvenuta iscrizione di tale variazione nel registro delle imprese prima del compimento delle attività di trasmissione della suddetta comunicazione, potendo egli confidare, ai sensi dell'art. 1335 c.c., sulla stabilizzazione della localizzazione della società per tutto il tempo anteriore al compimento degli oneri di pubblicità imposti dalla legge ai fini dell'opponibilità a terzi della relativa modificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21997 del 21/07/2023 (Rv. 668587 - 01)
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Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023 (Rv. 668472 - 01)Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - Notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova del relativo perfezionamento - Produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Riferibilità dello stesso alla specifica cartella - Accertamento di fatto del giudice - Indicazione del numero della cartella nell'avviso di ricevimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023 (Rv. 668472 - 01)
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Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. – Cass. n. 4795/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare - Contestazione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Limiti.
Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4795 del 15/02/2023 (Rv. 666911 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
Corte
Cassazione
4795
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Atto interruttivo della prescrizione – Cass. n. 33681/2022Riscossione delle imposte - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi imu - Atto interruttivo della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza.
In tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33681 del 16/11/2022 (Rv. 666414 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_139
Corte
Cassazione
33681
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Mancata produzione dell'avviso – Cass. n. 31845/2022Prova civile - documentale (prova) - lettere missive - procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione dell'avviso - Assenza giustificazioni da parte del mittente ovvero assenza prova della consegna della raccomandata - Contestazioni - Valutazioni del giudice di merito.
Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
Corte
Cassazione
31845
2022
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Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 31845/2022Prova civile - documentale (prova) - lettere missive - procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Condizioni - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Operatività.
In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 (Rv. 666041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
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Cassazione
31845
2022 …...
Luogo di conclusione del contratto – Cass. n. 14657/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - presunzione di conoscenza (principio della cognizione) - Controversie di lavoro - Luogo di conclusione del contratto ex artt. 1335 e 1326 c.c. - Individuazione della competenza - Criteri - Fattispecie.
In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del tribunale nel cui circondario risultava redatta la lettera di assunzione e iniziata la prestazione, in assenza di elementi che consentissero di ritenere una pattuizione "inter absentes" e dunque di radicare la competenza nel luogo ove si trovava la sede della società).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14657 del 09/05/2022 (Rv. 664714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_413
Corte
Cassazione
14657
2022 …...
Assenza del destinatario al momento della consegna del plico contenente l'avviso di accertamento – Cass. n. 8895/2022Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Notifica a mezzo del servizio postale - Assenza del destinatario al momento della consegna del plico contenente l'avviso di accertamento e successivo omesso ritiro presso l'ufficio postale - Perfezionamento per compiuta giacenza - Presupposti - Presunzione di conoscenza dell'atto - Sussistenza.
In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022 (Rv. 664307 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Civ_art_1335
Corte
Cassazione
8895
2022 …...
Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna – Cass. n. 6912/2022Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Invio mediante "pec" - Validità - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata lettura dell'allegato a causa di un malfunzionamento del computer del destinatario - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022 (Rv. 664440 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
Corte
Cassazione
6912
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Atto di costituzione in mora – Cass. n. 27412/2021obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - Atto di costituzione in mora - Natura recettizia - Forma scritta - Necessità - Interruzione della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza - Fattispecie.
L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione).
Corte di Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 27412 del 08/10/2021 (rv. 662416 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_139
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27412
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Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna – Cass. n. 15001/2021Procedimento civile - notificazione - Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Disfunzione del sistema - Onere della prova a carico del destinatario - Fondamento - Fattispecie. Procedimento civile - notificazione - al procuratore.
In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione sul rilievo che fosse stata ritualmente eseguita la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC, non avendo il ricorrente - destinatario della stessa – fornito adeguata prova in ordine alla eccepita circostanza che il "file" allegato al messaggio di PEC contenesse solo pagine bianche).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021 (Rv. 661294 - 01)
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Coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica – Cass. n. 237/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Notificazioni - Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.
In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell’identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 237 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697 …...
Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto – Cass. n. 237/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Notificazioni - Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.
In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell'identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 237 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697 …...
Notificazione a persona irreperibile - Cass. n 23921/2020procedimento civile - notificazione a persona irreperibile - Notifica a mezzo posta - Verifica dell'avviso di ricevimento del CAD - Necessità - Fondamento - Rispetto delle formalità - Conseguenze.
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
corte
cassazione
23921
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Notificazione - sentenza a mezzo PEC – Cass. n. 20039/2020Procedimento civile - notificazione - Notificazione della sentenza a mezzo PEC - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Contenuto degli allegati - Presunzione fino a prova contraria.
In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020 (Rv. 658823 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
CORTE
CASSAZIONE
20039
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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 01)Per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - diffida ad adempiere Diffida ad adempiere - Natura - Atto recettizio - Termine assegnato - Decorrenza.
In tema di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., essendo la diffida ad adempiere un atto recettizio, il termine di quindici giorni assegnato al debitore perché provveda all'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché non risulta decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, bensì quella in cui l’atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1335 …...
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata visione degli allegati - Onere di informazione a carico del destinatario - Sussistenza.
In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art_ 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335
PROCEDIMENTO CIVILE
NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE
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Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019 (Rv. 656033 - 01)Notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Omessi adempimenti - Sanatoria - Successiva raccomandata informativa - Recapito per compiuta giacenza - Sufficienza - Fondamento.
L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31724 del 04/12/2019 (Rv. 656033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Civ_art_1335 …...
Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019 (Rv. 656342 - Processo verbale di constatazione e avviso di rettifica - Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza del destinatario - Presupposti - Unicità dell'atto - Necessità - Invio di più avvisi con un'unica raccomandata - Onere della prova a carico del mittente - Sussistenza - Fattispecie.
Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l’uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019 (Rv. 656342 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2697 …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)Notificazione diretta da parte deN'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Invio raccomandata al destinatario - Necessità - Esclusione - Principio di presunzione di conoscenza - Operatività - Portata.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_149 …...
Unilaterali - recettizi – Cass. 14251/2019Telefax - Prova deN'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio In genere.
Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione del predetto principio ad un atto interruttivo della prescrizione, pur in presenza di un rapporto di trasmissione del documento ad un numero di telefax che, se corrispondente a quello del destinatario, avrebbe imposto a questi di dimostrare l'impossibilità di conoscere l'atto per causa non imputabile).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14251 del 24/05/2019 (Rv. 653972 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1335 – Presunzione di conoscenza
Cod. Civ. art. 2712 – Riproduzioni meccaniche
Cod. Civ. art. 2943 – Interruzione da parte del titolare …...
Scrittura privata - telegramma - in genere prova della spedizioneProva civile - documentale (prova) - scrittura privata - telegramma - in genere prova della spedizione - presunzione del ricevimento - sussistenza - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019
La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico. (Fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 511 del 11/01/2019 …...
Cartella esattoriale - raccomandata informativaPrevidenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - cartella esattoriale - notifica ex art. 140 c.p.c. - raccomandata informativa - norme sul servizio postale - applicabilità- conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018
>>> In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018 …...
Notificazione della cartella esattoriale - raccomandata informativaPrevidenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – riscossione - cartella esattoriale - notifica ex art. 140 c.p.c. - raccomandata informativa - norme sul servizio postale - applicabilità- conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018
>>> In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018 …...
Comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandataLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata - presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - data di consegna dell'avviso di giacenza - compimento della giacenza ovvero ritiro del plico da parte del destinatario – irrilevanza - negozi giuridici - unilaterali - recettizi - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018
>>> Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018 …...
Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - pagamento delle imposte - cartelle - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018Notifica cartella di pagamento – Atto spedito in busta raccomandata – Contestazione del contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Fondamento.
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018
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riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5,Notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Validità - Perfezionamento - Presupposti e conseguenze.
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23396 del 06/10/2017Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - Rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c. - Onere della prova a carico del condominio - Contenuto.
In tema di condominio, l’avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23396 del 06/10/2017
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17416 del 13/07/2017Domanda cd. supertardiva - Ammissibilità - Condizioni - Non imputabilità del ritardo al creditore - Mera irregolarità nella comunicazione del curatore al creditore ex art. 92 l.fall. - Ricezione dell’atto da parte del creditore - Persistente imputabilità del ritardo al creditore - Sussistenza.
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, l'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. richiede la prova della non imputabilità del ritardo al creditore, circostanza che non può ritenersi integrata dalla mera irregolarità della comunicazione a lui effettuata dal curatore ai sensi dell'art. 92 l.fall. (nella specie trasmessa alla direzione generale anziché alla sede legale della società creditrice), quando l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17416 del 13/07/2017
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Personalita' (diritti della) – riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017Trattamento dati personali del consumatore da parte dell’intermediario finanziario - Loro registrazione presso una banca dati - Obbligo di preavviso dell’intermediario finanziario al consumatore - Dichiarazione recettizia - Conseguenze.
In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l’onere, a carico dell’intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell’imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017
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Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale Negozi giuridici - unilaterali - recettizi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22311 del 03/11/2016Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - Prova dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario - Onere del dichiarante - Dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - Rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale - Coincidenza con il momento del predetto arrivo - Configurabilità.
Per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, ove la prima sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del secondo (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22311 del 03/11/2016
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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 28/10/2016Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Comunicazione - Necessità - Impugnazione - "Dies a quo" del termine di 60 giorni.
In tema di contenzioso tributario, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, mediante lettera raccomandata o telegramma, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico non contiene alcuna lettera ovvero ha un oggetto diverso rispetto a quello indicato dal mittente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 28/10/2016
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Negozi giuridici - unilaterali - recettizi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 19/08/2016Comunicazione al destinatario a mezzo di lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Configurabilità - Mancata conoscenza dell'atto per fatto non imputabile - Onere probatorio relativo - A carico del destinatario - Fattispecie in tema di fideiussione.
La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non avere verificato se la lettera di recesso spedita dal fideiussore era pervenuta alla banca nel tempo ragionevolmente necessario a garantire l'operatività del diritto di recesso dal rapporto di fideiussione, così come contrattualmente previsto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 19/08/2016
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione.
La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016
CONDOMINIO
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI …...
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016Notificazione a mezzo raccomandata dell'avviso di liquidazione - Disciplina applicabile - Disciplina concernente il servizio postale ordinario - Relata di notifica o annotazione sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata effettuata la consegna - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo.
L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo.
L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia della lettera e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
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tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014Notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della legge n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014
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contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014Dichiarazione di riscatto ex art. 8 della Legge n. 590 del 1965 - Natura - Momento determinativo degli effetti - Dichiarazione di riscatto contenuta in un atto di citazione - Tempestività - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014
La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014 …...
fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013Convocazione del debitore - Invio, tramite raccomandata, della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene - Prova - Risultanze del "registro delle raccomandate" - Idoneità - Rilevanza del mero invio - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013
L'avvenuta convocazione del debitore in sede prefallimentare, qualora la relativa notificazione sia stata effettuata attraverso il servizio postale, è desumibile dall'invio tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, presso l'ufficio postale, del piego che la contiene, a sua volta evincibile dalle risultanze del "registro delle raccomandate", atteso che la lettera raccomandata ha prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la corrispondente ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., per cui spetta al destinatario medesimo l'onere di dimostrare che il plico non rechi alcuna lettera al suo interno, ovvero che contenga una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21896 del 25/09/2013
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negozi giuridici - unilaterali - recettizi - comunicazione - forme - utilizzo, da parte del legislatore, del termine "notificazione" - esecuzione mediante ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fattispecie in tema commercializzazione di farmaci.igiene e sanità pubblica - attività soggette a vigilanza sanitaria - specialità medicinali (produzione e commercio) - in genere - ritiro dal commercio di un medicinale - notificazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 178 del 1991 - forme - a mezzo ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011
L'uso, da parte del legislatore, del termine "notificazione", al di fuori dell'ambito processuale, può servire anche ad indicare una forma di comunicazione, per gli atti di carattere recettizio, diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 19, secondo comma, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, sul presupposto che tale disposizione imponesse al responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale, quale unica forma per la comunicazione in essa prevista, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010Impugnazione mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale - Spedizione effettuata entro il termine di sessanta giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di impugnazione dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento.
L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010
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lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009Comunicazione di licenziamento- Rifiuto del destinatario di riceverla - Regolarità dell'atto unilaterale recettizio - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009
In tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligato, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9974 del 28/07/2000Servizio militare di leva - Onere di comunicazione a carico del lavoratore - Inosservanza - Licenziamento in periodo di servizio di leva - Comunicazione all'originario domicilio del lavoratore - Ritualità - Termine per impugnare il recesso - Decorrenza.
La sospensione del rapporto di lavoro in periodo di servizio di leva, con conseguente dispensa del lavoratore dal dovere, contrattualmente stabilito, di comunicare le variazioni del proprio indirizzo, presuppone la previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell'inizio del servizio militare, in mancanza della quale ritualmente il datore di lavoro comunica il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva indirizzando l'atto all'originario domicilio da quest'ultimo indicato, e dalla data di tale comunicazione - che, in quanto recettizia, si perfeziona in ragione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. - decorre il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro subito dopo l'inizio del periodo di servizio di leva per assenza ingiustificata dal lavoro con comunicazione all'originario domicilio del lavoratore, dove era risultato sconosciuto)
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9974 del 28/07/2000
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