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1334. Efficacia degli atti unilaterali

Art.1334. Efficacia degli atti unilaterali.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17047 del 25/06/2025 (Rv. 675590 - 01)
Qualifiche - carriera - concorsi interni - Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni. In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17047 del 25/06/2025 (Rv. 675590 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1336, Cod_Civ_art_2103 …...
Requisiti (elementi del contratto) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15840 del 13/06/2025 (Rv. 675293 - 01)
Accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - opzione Esercizio - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Previsione di un termine per l'accettazione della proposta - Dichiarazione dell'opzionario - Conoscenza del proponente entro la scadenza del termine - Necessità. L'esercizio del diritto di opzione consiste nella dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale che l'altra parte si è obbligata a tenere ferma e integra perciò un atto recettizio che, come tale, produce effetto nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, cosicché, laddove sia stato previsto un termine per l'esercizio dell'opzione, è necessario che la relativa manifestazione di volontà e, quindi, l'accettazione della proposta, giunga nella sfera di conoscenza del proponente prima della scadenza di tale termine. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15840 del 13/06/2025 (Rv. 675293 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1331, Cod_Civ_art_1334 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01) Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare - Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1335 …...
Principio di scissione degli effetti della notifica – Cass. n. 34648/2022
Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - decadenza dalla garanzia - prescrizione del diritto del committente - Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - "Dies ad quem" - Principio di scissione degli effetti della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l’atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto prescritta l'azione per essere spirato il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. all'atto della ricezione del ricorso, non rilevando all'uopo che il procedimento notificatorio fosse iniziato entro l'anno). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 34648 del 24/11/2022 (Rv. 666317 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Civ_art_1334   Corte Cassazione 34648 2022 …...
Atto interruttivo della prescrizione – Cass. n. 33681/2022
Riscossione delle imposte - prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi imu - Atto interruttivo della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza.   In tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33681 del 16/11/2022 (Rv. 666414 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_139   Corte Cassazione 33681 2022 …...
Previsione in contratto della forma scritta per il recesso – Cass. n. 18971/2022
Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.   La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1334   Corte Cassazione 18971 2022 …...
Benefici previdenziali e assistenziali – Cass. n. 41571/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Benefici previdenziali e assistenziali - Domanda amministrativa - Atto recettizio - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.   In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta all'INPS). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021 (Rv. 663370 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_443, Cod_Civ_art_1334   Corte Cassazione 41571 2021 …...
Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Cass. n. 24266/2020
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso di abitazione - durata - recesso del conduttore - Recesso per gravi motivi ex artt. 4, comma 2, e 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 - Efficacia - Mancata contestazione del locatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Contestazione - Natura della relativa azione giudiziaria – Finalità - locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - durata - recesso del conduttore In genere. In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24266 del 03/11/2020 (Rv. 659847 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1334, Cod_Civ_art_2909 locazioni di immobili recesso del conduttore corte cassazione 24266 2020 …...
Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione - Concessione di derivazione idroelettrica - Rinunzia del concessionario - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8227 del 22/03/2019
Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione - Concessione di derivazione idroelettrica - Rinunzia del concessionario - Effetti ex art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933 - Decorrenza - Dalla conoscenza legale del concedente - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di concessione di derivazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933, la rinuncia del concessionario ha effetto a decorrere dal momento in cui l'amministrazione concedente ne abbia avuta la conoscenza legale, senza che con riferimento a tale atto, di natura sostanziale, possa trovare applicazione il principio - sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali - della scissione degli effetti della notificazione in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 1334 c.c., sulla natura recettizia degli atti unilaterali, non prevedendo l'art. 55 cit. che il diritto di rinunciare venga esercitato necessariamente mediante un atto processuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP che, tenuto conto della data di ricezione della rinuncia e non di quella di spedizione a mezzo lettera raccomandata, aveva fatto slittare all'annualità successiva la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8227 del 22/03/2019 Cod_Civ_art_1334 …...
Interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione delegazione cumulativa - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4852 del 19/02/2019
Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione delegazione cumulativa - negozio plurilaterale - volontà delle parti - fattispecie a formazione progressiva - estremi - fattispecie. In tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per "facta concludentia" ed, in via progressiva, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'ipotesi di delegazione cumulativa nel rapporto trilatero tra debitore e pretesi delegante e delegatario mancando la prova del consenso tra le varie parti del negozio). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. . 4852 del 19/02/2019 Cod_Civ_art_1268, Cod_Civ_art_1334, Cod_Proc_Civ_art_112  facta concludentia …...
Comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - comunicazione del recesso a mezzo lettera raccomandata - presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - data di consegna dell'avviso di giacenza - compimento della giacenza ovvero ritiro del plico da parte del destinatario – irrilevanza - negozi giuridici - unilaterali - recettizi - in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018 >>> Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018 …...
Contratti bancari - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15500 del 13/06/2018
Autorizzazione all'uso della carta di debito (bancomat) - Revoca - Qualificazione in termini di recesso dal rapporto contrattuale - Obbligo di comunicazione al cliente - Sussistenza. La revoca all'autorizzazione dell'uso del bancomat da parte della banca intermediaria integra un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti e, pertanto, quale atto unilaterale recettizio, ex art. 1334 c.c., produce i suoi effetti solo se preventivamente comunicata al cliente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15500 del 13/06/2018   …...
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017
Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – modalità - Denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile) - Trasmissione all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia congiunta - Presunzione di veridicità - Sussistenza - Valore indiziario - Condizioni. La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017   …...
Personalita' (diritti della) – riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017
Trattamento dati personali del consumatore da parte dell’intermediario finanziario - Loro registrazione presso una banca dati - Obbligo di preavviso dell’intermediario finanziario al consumatore - Dichiarazione recettizia - Conseguenze. In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l’onere, a carico dell’intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell’imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017   …...
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016
Riscatto agrario - Esercizio del diritto mediante atto di citazione - Notificazione - Idoneità a produrre effetti sostanziali - Nullità dell'atto per vizi processuali - Irrilevanza. Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016   …...
lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Comunicazione dei motivi di recesso datoriale - Trasmissione nel termine di sette giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del lavoratore, dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011 L'adempimento dell'onere di comunicazione del recesso del datore di lavoro per iscritto ex art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 si collega, secondo i principi generali, al compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel termine di sette giorni, la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa, ma anche pervenire al domicilio del lavoratore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011 Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2,   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo. L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo. L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015
Atti impugnabili - Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015   …...
contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014
Dichiarazione di riscatto ex art. 8 della Legge n. 590 del 1965 - Natura - Momento determinativo degli effetti - Dichiarazione di riscatto contenuta in un atto di citazione - Tempestività - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014 La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo. Ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 40 del 03/01/2014 …...
negozi giuridici - unilaterali - recettizi - comunicazione - forme - utilizzo, da parte del legislatore, del termine "notificazione" - esecuzione mediante ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fattispecie in tema commercializzazione di farmaci.
igiene e sanità pubblica - attività soggette a vigilanza sanitaria - specialità medicinali (produzione e commercio) - in genere - ritiro dal commercio di un medicinale - notificazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 178 del 1991 - forme - a mezzo ufficiale giudiziario - necessità - esclusione - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011 L'uso, da parte del legislatore, del termine "notificazione", al di fuori dell'ambito processuale, può servire anche ad indicare una forma di comunicazione, per gli atti di carattere recettizio, diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 19, secondo comma, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, sul presupposto che tale disposizione imponesse al responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale, quale unica forma per la comunicazione in essa prevista, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011     …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Comunicazione dei motivi di recesso datoriale - Trasmissione nel termine di sette giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del lavoratore, dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento. L'adempimento dell'onere di comunicazione del recesso del datore di lavoro per iscritto ex art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 si collega, secondo i principi generali, al compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel termine di sette giorni, la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa, ma anche pervenire al domicilio del lavoratore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato – Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011
Comunicazione dei motivi di recesso datoriale - Trasmissione nel termine di sette giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del lavoratore, dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento. L'adempimento dell'onere di comunicazione del recesso del datore di lavoro per iscritto ex art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 si collega, secondo i principi generali, al compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento, sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che, nel termine di sette giorni, la comunicazione dovesse non solo essere trasmessa, ma anche pervenire al domicilio del lavoratore). Corte di Cassazione - Sez. L, Sentenza n. 6757 del 24/03/2011   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010
Impugnazione mediante lettera raccomandata a mezzo del servizio postale - Spedizione effettuata entro il termine di sessanta giorni - Tempestività - Sussistenza - Ricevimento, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di impugnazione dopo la scadenza del termine - Irrilevanza - Fondamento. L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010   …...
Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - qualifiche - carriera - concorsi interni – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10278 del 01/12/1994
Bando - Promessa al pubblico - Configurabilità - Effetti - Domanda di un dipendente - Natura - Accettazione di una proposta - Esclusione - Carattere recettizio - Conseguenze.  Nei concorsi interni il bando integra, di regola, una promessa al pubblico che ha per oggetto una modificazione del rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che verranno a trovarsi nella situazione definita dall'esito della selezione, e che, a partire dal momento in cui essa è stata resa pubblica, vincola il datore di lavoro promittente al compimento delle operazioni di selezione nei confronti di chi, in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, abbia manifestato con la domanda la volontà di partecipare al concorso. Ne consegue che la domanda del dipendente non costituisce accettazione di una proposta, ma è invece un atto, disciplinato dal bando quanto alla forma ed alle modalità di presentazione, che determina l'obbligo del promittente di comprendere il richiedente tra i dipendenti in relazione ai quali effettuare dette operazioni; pertanto il carattere recettizio della domanda, se comporta che il suddetto effetto vincolante si produce con la conoscenza di essa da parte del destinatario, non implica che a tale momento debba essere necessariamente riferito il termine di presentazione della stessa fissato dal promittente come requisito di efficacia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva individuato il momento della presentazione della domanda nella data di spedizione a mezzo posta anziché in quella di ricezione, rinviando all'uso comune ed alle disposizioni vigenti per gli enti pubblici). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10278 del 01/12/1994   …...
Giuoco e scommessa - lotterie autorizzate - concorsi e operazioni a premio – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4137 del 15/12/1975
Decreto amministrativo di autorizzazione - obbligatorietà - durata dei concorsi e delle operazioni a premio - decorrenza dalla data del decreto - natura imperativa della disciplina - mancanza del decreto o scadenza del termine - effetti - nei rapporti tra il produttore delle merci collegate ai concorsi o alle operazioni ed il consumatore - irrilevanza - nei rapporti tra il produttore ed il venditore al dettaglio - rilevanza - nullità del contratto per causa o motivo illecito contrari a norma imperativa. L'art 43 del RDL 19 ottobre 1938, n 1933 sul lotto pubblico (modificato dall'art 2 della legge 15 luglio 1950 n 585), in base al quale i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati e non possono aver durata maggiore di un anno dalla data del decreto amministrativo di autorizzazione, ha natura di norma imperativa, in quanto ha lo scopo di tutelare non soltanto l'interesse fiscale alla riscossione della tassa dovuta, ma anche, e soprattutto, quello della pubblica fede e del normale andamento della produzione e del commercio nazionale, con riguardo al momento in cui i prodotti, ai quali e collegato il concorso o l'operazione a premio, vengano immessi sul mercato. Dalla indicata natura imperativa della disposizione consegue che la Mancanza o l'inefficacia (per scadenza del termine annuale) della predetta autorizzazione amministrativa, riguardo a merci collegate a concorso od operazione a premi (nella specie, pacchetti di 'chewing gum' con allegati bollini, che davano diritto a premi in base al punteggio raggiunto dal consumatore), se, da una parte, non spiega effetto sul rapporto fra il produttore della merce ed il consumatore, nel senso che non può far venir meno l'impegno assunto dal primo nei confronti del secondo con promessa al pubblico, incide, d'altra parte, sul contratto di compravendita delle merci medesime che sia intervenuto fra il produttore ed un commerciante al dettaglio, al fine comune ed essenziale della rivendita dei prodotti ai consumatori; in tale ipotesi, infatti, sia che il menzionato fine vada qualificato come scopo che si aggiunge e si riverbera sulla causa del contratto, sia che debba …...

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