Mandato finalizzato a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27036 del 08/10/2025 (Rv. 676039 - 01)Mediazione negoziale atipica o contratto di agenzia - Configurabilità - Esclusione - Natura atipica - Fondamento.
Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27036 del 08/10/2025 (Rv. 676039 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1756, Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1322 …...
Regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)Poteri dell'assemblea condominiale d'invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20544 del 21/07/2025 (Rv. 675755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1135, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1322 …...
Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16221 del 17/06/2025 (Rv. 675214 - 01)Unita' sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. - Contratto con effetti retroattivi - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16221 del 17/06/2025 (Rv. 675214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 – 01)Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1322
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Assicurazione della responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025 (Rv. 674631-01)Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025 (Rv. 674631-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2965 …...
Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9673 del 13/04/2025 (Rv. 674630-01)Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9673 del 13/04/2025 (Rv. 674630-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1184, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1957 …...
Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6819 del 14/03/2025 (Rv. 674274 - 01)Uso della proprietà esclusiva - Vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere - Immobile in origine di proprietà esclusiva di uno dei condomini - Obbligazione reale tipica - Esclusione - Fattispecie.- Obbligazioni "propter rem".
Il negozio con cui, successivamente alla costituzione del condominio, si imprime ad un immobile, ab origine di proprietà di uno dei condomini, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, difettando il requisito della tipicità, giacché non esiste una disposizione di legge che contempli l'obbligazione reale tipica di concedere in uso perpetuo un bene immobile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'esistenza di una obligatio propter rem nel vincolo di destinazione perpetua a titolo gratuito del vano adibito ad alloggio del portiere in forza della destinazione concreta a tale scopo, della consapevolezza dell'acquirente e della assenza di corresponsione di alcuna somma, da parte del condominio, al suo dante causa per l'uso del vano stesso ma senza verificare se l'atto di acquisto della proprietà esclusiva del predetto vano contenesse l'espressa menzione della volontà delle parti di mantenere il vincolo di destinazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6819 del 14/03/2025 (Rv. 674274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1322
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"Interest rate swap" - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4076 del 17/02/2025 (Rv. 673850-01)Determinazione del "mark to market" e degli scenari probabilistici - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4076 del 17/02/2025 (Rv. 673850-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346 …...
Cause di prelazione - patto commissorio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)Divieto del - Patto marciano - Liceità - Fondamento - Presupposti - Stima del bene oggettiva o affidata ad esperto indipendente - Necessità - Fattispecie.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la natura illecita di un contratto di vendita con il quale la debitrice, per un prezzo vile, aveva venduto al creditore il proprio immobile, senza che fossero indicate le modalità di pagamento e con l'intesa di retrovendita ad un prezzo sottostimato considerato quale valore attuale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 11/02/2025 (Rv. 673977-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1851, Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1349 …...
Obbligazioni del locatore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2791 del 04/02/2025 (Rv. 674033-01)Locazione di immobile ad uso non abitativo - Mancato ottenimento dei titoli abilitativi necessari per l'attività imprenditoriale esercitata dal conduttore - Responsabilità del locatore - Limiti - Fattispecie.
In materia di locazione ad uso non abitativo, il mancato conseguimento, da parte del conduttore, dei titoli amministrativi necessari allo svolgimento della sua attività imprenditoriale può dar luogo a responsabilità del locatore se il loro ottenimento è impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene locato oppure se il concedente ha formalmente assunto l'impegno di conseguirli o se, in forza del principio della buona fede contrattuale, deve ritenersi comunque tenuto a collaborare con il conduttore, in quanto la sua fattiva partecipazione al corrispondente procedimento amministrativo è indispensabile per la realizzazione della causa contrattuale desumibile dalla volontà negoziale delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, non avendo la Corte territoriale evidenziato gli indici di fatto idonei a giustificare l'obbligazione, ex fide bona, del locatore di attivarsi al fine di regolarizzare l'intervenuta trasformazione di una parte dell'immobile locato - da magazzino a laboratorio per la lavorazione della carne - compiuta abusivamente dal precedente conduttore, in una fattispecie in cui l'oggetto del contratto era indicato come magazzino, in conformità alla relativa previsione catastale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2791 del 04/02/2025 (Rv. 674033-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1578, Cod_Civ_art_1322 …...
Contratto autonomo di garanzia - Pagamento del garante - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 13/01/2025 (Rv. 673747-01)Successivo venir meno della causa del rapporto principale - Diritto di ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti del debitore - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 13/01/2025 (Rv. 673747-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2033 …...
Limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 (Rv. 673651-01)Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità.
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 (Rv. 673651-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1363 …...
Contratto complesso o innominato o misto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31117 del 04/12/2024 (Rv. 672975-01)Competenza civile - regolamento di competenza - Contratto misto di affitto di azienda e di promessa di vendita condizionata - Prevalenza della causa traslativa su quella di godimento - Disciplina applicabile - Competenza.
In caso di contratto atipico, ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi dell'affitto di azienda e della promessa di vendita condizionata, con prevalenza della causa traslativa su quella di godimento, la competenza territoriale non deve individuarsi secondo la regola specifica fissata per ciascuno dei contratti tipici che hanno smarrito la loro autonomia nella causa concreta dell'unica operazione economica atipica, con la conseguenza che non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447-bis c.p.c, prevista per il contratto di affitto di azienda, potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31117 del 04/12/2024 (Rv. 672975-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_021, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_447_2 …...
Mutuo di scopo convenzionale - Contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)Interesse del solo mutuante alla realizzazione del programma di destinazione della somma - Insufficienza - Interesse del mutuante alla realizzazione del programma - Necessità.
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024 (Rv. 671533-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1813 …...
Patti parasociali - Diversi dai modelli previsti dall'art. 2341-bis c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13561 del 16/05/2024 (Rv. 671334-01)Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di società di capitali, i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società, nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all'assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall'art. 2341-bis c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13561 del 16/05/2024 (Rv. 671334-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2341_2, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024 (Rv. 670901-01)Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12462 del 08/05/2024 (Rv. 670901-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341 Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2965 …...
Assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - furto, incendio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11373 del 29/04/2024 (Rv. 670797-01)Assicurazione contro il furto - Contratto di finanziamento per l'acquisto del bene - "Appendice di vincolo" in favore del finanziatore - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze - Azione per il pagamento dell'indennizzo - Legittimazione attiva esclusiva dell’istituto finanziatore.
La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11373 del 29/04/2024 (Rv. 670797-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1891 …...
Marchio (esclusività del marchio) - Contitolarità del marchio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)Contratto di concessione di licenza d’uso in via esclusiva a terzi sottoscritto da tutti i contitolari - Diritto di ripensamento di uno di essi - Sussistenza - Conseguenze.
In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1322 …...
Autonomia contrattuale - Leasing finanziario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9577 del 09/04/2024 (Rv. 670770-01)Rapporti tra concedente ed utilizzatore nei confronti del fornitore - Fattispecie.
In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9577 del 09/04/2024 (Rv. 670770-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1375 …...
Interpretazione - Clausola atipica - Equilibrio complessivo tra contrapposti interessi privati - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 7447 del 20/03/2024 (Rv. 670864-01)Vaglio di meritevolezza da parte del giudice ex art. 1322, comma 2, c.c. - Limiti - Fattispecie.
Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può avere ad oggetto l'equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell'assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 7447 del 20/03/2024 (Rv. 670864-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Deposito (contratto di) - obblighi del depositario - custodia della cosa - nave - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)Autonomia contrattuale - Contratto di ormeggio - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico.
Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, é sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo; il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso compete a chi fonda un determinato diritto o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione, fornire, anche a mezzo presunzioni, la relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad un furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza di un'obbligazione di custodia senza valutare, ai fini della prova presuntiva dell'inclusione del servizio di guardiania nel contratto, tutti gli elementi indiziari acquisiti in giudizio, quali la previsione di uno specifico costo, con doppio pagamento per il noleggio e per la guardiania, e la presenza di una sottoscrizione, risultata apocrifa, di una clausola di esonero da responsabilità del circolo nell'ipotesi di furto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6839 del 14/03/2024 (Rv. 670401-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1768, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-01)Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Mera mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione - Verifica in concreto della conformazione della clausola - Necessità - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile con clausola "claims made", la mancata previsione di una "sunset clause" non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta, spettando al giudice del merito verificare in concreto la conformazione del regolamento contrattuale al fine di stabilire se la combinazione tra copertura pregressa e periodo di ultrattività previsto, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, sia tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto. (Affermando tale principio in relazione a clausola claims made con previsione di ultrattività annuale, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ne aveva dichiarato la nullità senza valutare la specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024 (Rv. 670385-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1322 …...
Requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 12/03/2024 (Rv. 670432-01)Condizione di adempimento apposta ad un contratto - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto (l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 12/03/2024 (Rv. 670432-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1322 …...
Leasing immobiliare - Clausola di "rischio cambio" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024 (Rv. 670069-01)Mutamento della causa del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto, in quanto è una normale clausola di valore diretta alla individuazione della prestazione del debitore, che non altera lo schema tipico del contratto meritevole di tutela per lo scopo perseguito dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola di doppia indicizzazione del canone, apposta ad un contratto di leasing immobiliare, costituisse uno strumento finanziario derivato, trattandosi unicamente di una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024 (Rv. 670069-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36127 del 28/12/2023 (Rv. 669698 - 01)Appendice di vincolo cd. complesso - Contenuto - Qualificazione alla stregua di contratto in favore di terzo - Conseguenze - Obblighi di buona fede del promittente nei confronti del terzo - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di assicurazione contro i danni, la cd. appendice di vincolo complesso - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario - dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell'art. 1411, comma 2, c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36127 del 28/12/2023 (Rv. 669698 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1411, Cod_Civ_art_1901 …...
Rendita vitalizia (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023 (Rv. 669389 - 01)Vitalizio alimentare - Oggetto - Assistenza vita naturai durante - Sussistenza dell'alea data dalla durata della vita del vitaliziato e daN'entità della prestazione - Suscettibilità di valutazione economica - Conseguenze - Comparabilità della capitalizzazione della rendita del bene con le utilità economiche dovute dal vitaliziante.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023 (Rv. 669389 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1174 …...
Appalto (contratto di) - corrispettivo - pagamento - dell'opera Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32512 del 22/11/2023 (Rv. 669502 - 01)Diritto al pagamento del corrispettivo - Venuta ad esistenza - Accettazione dell'opera da parte del committente - Deroga convenzionale - Definitiva consegna e presa in carico del bene - Possibilità.
In tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma 5, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32512 del 22/11/2023 (Rv. 669502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1665, Cod_Civ_art_1322 …...
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01)Promessa di pagamento e ricognizione del debito - Promessa di pagamento - Effetto confermativo di precedente rapporto obbligatorio - Conseguenze - Promessa di pagamento debito altrui - Nullità - Ragioni.
La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31296 del 10/11/2023 (Rv. 669281 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_1987, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)Causa (nozione, distinzioni) - in genere - contratti di borsa - in genere - Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.
In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1284 …...
Contratti in genere - autonomia contrattuale - tipicità Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29027 del 19/10/2023 (Rv. 669023 - 01)Locazione di cosa futura - Contratto atipico - Applicabilità della disciplina della locazione - Condizioni - Previsione di un termine e di modalità per la realizzazione della cosa futura - Qualificazione del negozio come appalto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il contratto di locazione di cosa futura è un contratto atipico a cui è applicabile la disciplina della locazione se l'intento perseguito dalle parti contrattuali è quello, proprio della locazione, del conseguimento del godimento della cosa ed il lavoro sia solo il mezzo per produrla, e non già quello, proprio dell'appalto, dell'attività realizzatrice della res, essendo a tal fine irrilevante la previsione di un termine entro cui la cosa (nella specie, edificio) debba venire ad esistenza e dell'obbligo di realizzarla secondo particolari caratteristiche tecniche, trattandosi di elementi compatibili anche con la locazione di cosa futura e, dunque, non dirimenti ai fini della qualificazione del contratto come appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva qualificato quale locazione di cosa futura il contratto in forza del quale veniva pattuito il godimento di una pluralità di fabbricati, che la locatrice si impegnava a costruire, entro un certo termine e secondo caratteristiche concordate, da adibire ad archivi, uffici e magazzini della conduttrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29027 del 19/10/2023 (Rv. 669023 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1571 …...
Contratti in genere - autonomia contrattuale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del 18/10/2023 (Rv. 669322 - 01)Meritevolezza di tutela degli interessi - Valutazione - Criterio - Scopo perseguito dalle parti - Convenienza, chiarezza, aleatorietà del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.
Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato immeritevole un contratto di leasing in relazione ad una clausola di "rischio cambio" in base alla valutazione, puramente astratta, di circostanze - aleatorietà, difficoltà di interpretazione, asimmetria delle prestazioni - irrilevanti ai fini di detto giudizio, e non, come necessario, in base alla valutazione in concreto degli scopi pratici perseguiti dai contraenti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del 18/10/2023 (Rv. 669322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Contratti in genere - autonomia contrattuale - tipicita' Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28160 del 06/10/2023 (Rv. 669118 - 01)Contratto di cessione della disponibilità di un'area da destinarsi a discarica - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Il contratto di cessione al Comune di un terreno da destinare a discarica di rifiuti integra un contratto atipico, il cui contenuto dev'essere ricostruito attraverso l'interpretazione della concreta volontà delle parti, anche in relazione alla determinazione della relativa durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo a un contratto che prevedeva l'esecuzione di opere di bonifica da parte del conduttore anche dopo la chiusura della discarica, aveva escluso che sulla previsione convenzionale del termine di durata annuale dovesse prevalere la disciplina imperativa di cui all'art. 42 della l. n. 392 del 1978, alla cui stregua la rinnovazione del contratto, di anno in anno, dopo i primi sei ne avrebbe comportato l'automatica rinnovazione per un ulteriore sessennio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28160 del 06/10/2023 (Rv. 669118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26874 del 20/09/2023 (Rv. 668782 - 01)Contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di pendenze tra le parti - Contratto misto - Disciplina applicabile - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Fattispecie.
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del contratto misto, trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26874 del 20/09/2023 (Rv. 668782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1965 …...
Contratti in genere - autonomia contrattuale Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 01)Contratto di concessione di vendita - Atipicità - Natura di contratto normativo - Sussistenza - Contratto di agenzia - Differenze.
La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1742 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23700 del 03/08/2023 (Rv. 668613 - 02)Contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattività - successione di contratti - Rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.
Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23700 del 03/08/2023 (Rv. 668613 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2077, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01)Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione.
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029 …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16313 del 08/06/2023 (Rv. 668165 - 01)Effetti - rispetto ai TERZI - Simulazione assoluta - Vincolo di destinazione sul bene compravenduto apposto dall'avente causa del debitore alienante - Azione di simulazione introdotta dal creditore dell'alienante dopo la trascrizione del vincolo - Proponibilità - Ragioni.
L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto, poiché la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso è naturalmente privo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16313 del 08/06/2023 (Rv. 668165 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_2645_3, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_1322 …...
Collegamento negoziale – Cass. n. 14561/2023Contratti in genere - contratti collegati - Collegamento negoziale - Rilevanza sul piano causale - Requisiti - Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo.
Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici. (Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023 (Rv. 667927 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
14561
2023 …...
Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità – Cass. n. 10291/2023Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Morte del coniuge - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Rinuncia stragiudiziale all'assegno divorzile - Cessazione del diritto alla pensione - Esclusione - Ragioni.
In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10291 del 18/04/2023 (Rv. 667651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322
Corte
Cassazione
10291
2023 …...
Impossibilità di derogare a quella nazionale – Cass. n. 9668/2023Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattivita' - successione di contratti - Contrattazione aziendale - Impossibilità di derogare a quella nazionale - Configurabilità - Condizione - Gerarchia fra i due livelli di contrattazione - Insussistenza.
La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9668 del 12/04/2023 (Rv. 667377 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2077
Corte
Cassazione
9668
2023 …...
Clausole contrattuali affette da nullità – Cass. n. 9616/2023Contratti in genere - invalidità' - nullità' del contratto - parziale - Clausole contrattuali affette da nullità - Inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419, comma 2, c.c. - Indicazione della norma imperativa - Necessità.
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9616 del 11/04/2023 (Rv. 667347 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1895, Cod_Civ_art_1419
Corte
Cassazione
9616
2023 …...
Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta – Cass. n. 7530/2023Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere - Vendita di partecipazioni sociali - Corrispettivo - Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta - Obbligo della società di utilizzare il finanziamento per tenere indenni i soci alienanti di precedenti versamenti in conto aumento capitale - Nullità della clausola - Esclusione.
Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l’assunzione a carico dell’acquirente dell’obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l’accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7530 del 15/03/2023 (Rv. 667465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2423, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1813
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Appalti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici tenuti ad adottarlo – Cass. n. 7245/2023Opere pubbliche (appalto di) - capitolato - generale - arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - Capitolato generale di appalto - Ambito applicativo - Appalti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici tenuti ad adottarlo - Richiamo dello stesso nei contratti di enti non tenuti ad osservarlo - Differenze - Irrilevanza delle modifiche normative intervenute dopo la stipula.
Il capitolato generale di appalto del 1962 ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto) esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti "ex lege" ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolato generale un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7245 del 13/03/2023 (Rv. 667265 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1374
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Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio – Cass. n. 5657/2023Contratti di borsa - in genere - Leasing - Determinazione del canone - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa ex art. 1322 c.c. - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione - Conseguenza - Inapplicabilità del T.U.F. - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..
Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (Rv. 667188 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_363
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5657
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Meritevolezza di tutela degli interessi – 5657/2023Contratti in genere - autonomia contrattuale - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - in genere - Meritevolezza di tutela degli interessi - Valutazione - Criterio - Scopo perseguito dalle parti - Convenienza, chiarezza, aleatorietà del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.
Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, con riferimento ad un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, il giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della clausola, la sua aleatorietà e l'asimmetria delle prestazioni).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (Rv. 667188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322
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Diritto del fiduciante alla restituzione – Cass. n. 32267/2022Prescrizione civile - termine - Negozi giuridici - fiduciari - Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel "pactum fiduciae" - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario richiestone - Sussistenza - Fondamento.
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022 (Rv. 666164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
32267
2022 …...
"Appendice di vincolo" in favore del creditore dell'assicurato – Cass. n. 31345/2022Assicurazione - assicurazione contro i danni - "Appendice di vincolo" in favore del creditore dell'assicurato - Natura e contenuto - Differenze rispetto alla "surrogazione dell'indennità alla cosa" ex art. 2742 c.c. - Conseguenze - Fattispecie.
Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall’esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inapplicabile alla clausola di "appendice di vincolo" la disciplina in forza della quale il creditore dell'assicurato non può vantare alcun credito nei confronti dell'assicuratore, se l'assicurato destina l'indennizzo alla ricostruzione dei beni ipotecati che siano stati distrutti dal sinistro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31345 del 24/10/2022 (Rv. 666079 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1891, Cod_Civ_art_2742
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31345
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Contratto autonomo di garanzia – Cass. n. 30185/2022Fidejussione (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Termine di scadenza e termine di decadenza - Distinzioni - Criteri.
Nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022 (Rv. 666263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_2964, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1957, Cod_Civ_art_2965, Cod_Civ_art_1184
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Cassazione
30185
2022 …...
"Pactum de non exequendo ad tempus" – Cass. n. 29932/2022Esecuzione forzata - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29932 del 13/10/2022 (Rv. 666304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_808
Corte
Cassazione
29932
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Verifica di validità dell'accordo "Interest rate swap" - Cass. n. 24654/2022Contratti di borsa - in genere - "Interest rate swap" - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Fattispecie.
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24654 del 10/08/2022 (Rv. 665628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1346
Corte
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24654
2022 …...
Collegamento negoziale – Cass. n. 20802/2022Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Collegamento negoziale - Nozione - Effetti sulla giurisdizione - Esclusione.
Il collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, pur implicando la ripercussione delle vicende che investono un contratto sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio, non determina in ogni caso alcun effetto sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022 (Rv. 665081 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_37, Cod_Proc_Civ_art_041
Corte
Cassazione
20802
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Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto – Cass. n. 20327/2022Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - altri costi ed oneri - contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - Determinazione del reddito d'impresa - Contratto di "sale and lease back" - Plusvalenze - Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto - Applicazione del principio contabile IAS 17 - Fondamento.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" vanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425 bis, comma 4, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20327 del 23/06/2022 (Rv. 665027 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2425
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2022 …...
Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali – Cass. n. 19031/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - in genere - Contratti - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali - Conseguenze in caso di preliminare contenente un termine essenziale per la stipula del definitivo - Rinuncia ad avvalersene - Fattispecie.
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19031 del 13/06/2022 (Rv. 664994 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1457
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19031
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Contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di ambito territoriale più circoscritto – Cass. n. 17939/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattivita' - successione di contratti - Contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di ambito territoriale più circoscritto - Rapporto - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Fattispecie.
Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato che la previsione di "transitorietà" della disciplina del pasto del personale navigante "sino alla definizione a livello c.c.n.l.", contenuta nell'accordo collettivo territoriale del settore navigazione di R.F.I. del 3 aprile 2001, deve essere interpretata nel senso di cessazione della sua efficacia alla data di entrata in vigore della nuova disciplina speciale di cui all'accordo aziendale del 23 giugno 2004 e non di quella generale prevista dal c.c.n.l. del 16 aprile 2003).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17939 del 01/06/2022 (Rv. 664854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2077
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17939
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Modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole – Cass. n. 12981/2022Assicurazione - assicurazione della responsabilità' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausole "on claims made basis" - Atipicità - Esclusione - Deroga al modello legale di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze - Controllo di meritevolezza degli interessi - Esclusione - Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze - Fattispecie.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma …...
Assicurazione della responsabilità civile – Cass. n. 12908/2022Assicurazione - assicurazione della responsabilità' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022 (Rv. 664813 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2965, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1904
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12908
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Contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni" – Cass. n. 5423/2022Fidejussione (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Disciplina consumeristica - Qualità di consumatore del garante - Rilevanza - Art. 33, comma 2, lett. t), c.cons. - Applicabilità alle clausole relative all'inadempimento del rapporto garantito - Conseguenze.
Nel contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022 (Rv. 663930 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945
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Prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne – Cass. n. 37709/2021Prescrizione civile - termine - in genere - Negozi giuridici - fiduciari Cd. patto di manleva - Prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne - Decorrenza del relativo termine - Individuazione - Fondamento - Vendita fiduciaria di un immobile - Impegno del fiduciante a tenere indenne il fiduciario dalle pretese fiscali dell'erario - Domanda di rimborso del fiduciario - Prescrizione del relativo diritto - Decorrenza.
La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto del cd. patto di manleva, essendo il detto manlevato titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito. Pertanto, ove un immobile sia venduto ed intestato ad un fiduciario, con l'intesa che il fiduciante paghi tutte le imposte relative al bene e si faccia carico di ogni eventuale richiesta avanzata in merito nei confronti del medesimo fiduciario, il termine entro il quale quest'ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto all'erario va computato dalla data del pagamento del tributo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021 (Rv. 663337 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2935
Corte
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37709
2021 …...
Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale – Cass. n. 37159/2021Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale - Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni.
In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37159 del 29/11/2021 (Rv. 663130 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029
Corte
Cassazione
37159
2021 …...
Concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali – Cass. n. 35524/2021Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - in genere - Concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali - Deduzione quale evento condizionate - Ammissibilità - Conseguenze.
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35524 del 19/11/2021 (Rv. 663100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1353
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35524
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Opzioni put e call in ambito di patti parasociali – Cass. n. 27227/2021Societa' - di capitali - Società - Patti parasociali - Opzioni put e call - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Fattispecie in controversia relativa al pagamento del prezzo di opzione pattuito nel patto parasociale per l'esecuzione del comune acquisto della totalità delle azioni di una società bersaglio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27227 del 07/10/2021 (Rv. 662722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2341 bis, Cod_Civ_art_1331, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1343
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Insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti - Cass. n. 25195/2021Servitù' - prediali - classificazione – irregolari - reciproche - Servitù irregolare - Insorgenza di un rapporto obbligatorio tra le parti - Configurabilità - Compatibilità con un obbligo di natura permanente - Esclusione - Fattispecie.
La cd. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto incompatibile con la previsione di un obbligo personale di natura permanente a carico della parte che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo che ne deriva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricondotto la concreta fattispecie - accordo orale di concessione della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche - nell'ambito della "servitù irregolare", ha escluso il carattere provvisorio e temporaneo dell'accordo, in tal modo erroneamente inscrivendo la suddetta servitù nell'ambito di un quadro connotato da profili di realità.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 25195 del 17/09/2021 (Rv. 662244 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028, Cod_Civ_art_1322
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Contratto di swap – Cass. n. 24014/2021Borsa - Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - In genere - Contratti derivati - "Interest rate swap" - Immeritevolezza ex sé - Esclusione - Fondamento - Valutazione "ex ante" - Necessità - Esiti economici del contratto - Irrilevanza.
Il contratto di swap si inscrive nella categoria, prevista dall'ordinamento, dei contratti aleatori, sicché la meritevolezza degli interessi suo tramite perseguiti non può essere di per sé in astratto esclusa; occorre, piuttosto, che il giudice valuti in concreto ed "ex ante" la ricorrenza del profilo anzidetto, senza considerarlo "ex post", ossia alla luce degli effetti economici prodotti dal contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24014 del 06/09/2021 (Rv. 662385 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346
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Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro – Cass. n. 24015/2021Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause - Interest rate swap - Conclusione senza accordo-quadro - Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro - Rimodulazione dell'orinario contratto - Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF - Rilevanza - Limiti.
Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap - attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante - non vale a sanare l'invalidità dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1352
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Attività di intermediazione mobiliare – Cass. n. 23489/2021Contratti di borsa - Attività di intermediazione mobiliare - Contratto denominato "interest rate swap" - Forma scritta - Applicabilità dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione - Fondamento.
In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta posto a pena di nullità dall'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 attiene al contratto-quadro e non al contratto derivato denominato "interest rate swap", stipulato in esecuzione del corrispondente ordine di investimento, potendosi escludere che il requisito di forma possa discendere dall'applicazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, che si riferisce ai soli contratti bancari.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23489 del 26/08/2021 (Rv. 662316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346
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Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i lavoratori – Cass. n. 22353/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Cessione di ramo d'azienda - Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i lavoratori - Collegamento negoziale - Accertamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.
Ai fini dell'accertamento della validità della cessione di un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'esistenza di un collegamento negoziale con un accordo conciliativo intervenuto tra il cedente e i lavoratori ceduti è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie - relativa a un caso in cui la società cessionaria si era impegnata, in sede di accordi sindacali, a garantire stabilità al personale ceduto per tre anni, ma era fallita prima del decorso di tale termine -, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della cessione del ramo d'azienda, non ravvisando alcun collegamento negoziale fraudolento tra i suddetti accordi e i verbali di conciliazione con i quali i lavoratori avevano liberato la società cedente da qualsivoglia garanzia di solidarietà).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22353 del 05/08/2021 (Rv. 662112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1362
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Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti – Cass. n. 22157/2021Stampa - libertà di stampa - Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell'Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti - Natura di garanzia a prima richiesta - Esclusione - Principi applicabili - Conseguenze.
Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22157 del 03/08/2021 (Rv. 662200 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1956, Cod_Civ_art_1957
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Sostituzione della consegna con l'obbligazione della prestazione della caparra – Cass. n. 21506/2021Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Natura reale - Conseguenze - Differimento consensuale della dazione - Ammissibilità - Sostituzione della consegna con l'obbligazione della prestazione della caparra - Inammissibilità - Fondamento.
Il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose; ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021 (Rv. 662110 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1322
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Negozio di cessione di cubatura tra privati – Cass. n. 16080/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta in genere - Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.
Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit.
Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16080 del 09/06/2021 (Rv. 661408 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_0810, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_952, Cod_Civ_art_1322
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Interpretazione e qualificazione del contratto – Cass. n. 15603/2021Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Interpretazione e qualificazione del contratto - Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
A differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell’intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 (Rv. 661741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322
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Contratto autonomo di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia – Cass. n. 15091/2021Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia - Assenza di clausola "a prima richiesta" - Non decisività ai fini della qualificazione.
In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945, Cod_Civ_art_1952 …...
Parcheggio di autovettura - Contratto atipico – Cass. n. 9895/2021Deposito (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito - Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Necessità- Fattispecie.
Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021 (Rv. 661249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1768 …...
Contratto autonomo di garanzia – Cass. n. 8874/2021Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Causa concreta - Fideiussione - Differenza - Inapplicabilità della disciplina delle obbligazioni solidali - responsabilita' civile - solidarieta'
Non sussiste vincolo di solidarietà tra ¡'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021 (Rv. 660997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936 …...
Rapporti tra contrattazione collettiva e contrattazione aziendale – Cass. n. 5651/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - durata - ultrattivita' - successione di contratti - Rapporti tra contrattazione collettiva e contrattazione aziendale - Autonomia - Indipendenza dei fatti costitutivi ed estintivi di ciascun contratto - Fattispecie.
Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, provinciale e aziendale) è improntato al principio dell'autonomia, in virtù del quale l'effettiva volontà delle parti sociali dev'essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in applicazione della disciplina collettiva provinciale, aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un operaio agricolo che era stato impiegato per più di 180 giorni nell'anno solare, ritenendo che tale esito non confliggesse con la previsione della contrattazione aziendale, secondo cui il datore era tenuto a garantire al lavoratore, nei primi dodici mesi di attività, almeno 51 giornate lavorative con un contratto di durata semestrale, e nei successivi dodici mesi almeno 180 giornate, da calcolarsi all'interno dell'anno solare).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5651 del 02/03/2021 (Rv. 660678 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2077 …...
Divorzio - obblighi verso la prole – Cass. n. 5065/2021Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Famiglia - Divorzio - Assegno di mantenimento per la prole - Accordo precedente tra i coniugi - Modalità di corresponsione dell'assegno - Validità.
In tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021 (Rv. 660758 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0160, Cod_Civ_art_1322 …...
"Leasing in costruendo" – Cass. n. 4659/2021Contratti di borsa - "Leasing in costruendo" - Clausola di indicizzazione al cambio di valuta estera - Natura -Strumento finanziario derivato - Esclusione - Fondamento. Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) In genere.
La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4659 del 22/02/2021 (Rv. 660602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
"Sale and lease back" - Contratto di impresa – Cass. n. 4664/2021Contratti in genere - autonomia contrattuale - "Sale and lease back" - Contratto di impresa - Liceità - Accertamento di fatto - Necessità - Violazione del divieto di patto commissorio - Configurabilità - Condizioni.
Il "sale and lease back" configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta in essere in funzione di garanzia e sia volta, pertanto, ad aggirare il divieto del patto commissorio. A tal fine, l'operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4664 del 22/02/2021 (Rv. 660707 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1344, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2744, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Determinazione dei redditi e delle perdite - oneri deducibili – Cass. n. 746/2021Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - determinazione dei redditi e delle perdite - oneri deducibili - Canoni di concessione del diritto di superficie sul suolo comunale - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Natura reale - Caratteri - Necessità.
In tema di IRPEF, ai fini della deducibilità ex art 10, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 917 del 1986 dei canoni di concessione su fabbricati posti su area di proprietà comunale, occorre che la concessione attribuisca al concessionario un diritto di natura reale, sia pure temporaneo, e non un diritto di natura meramente obbligatoria, assumendo all'uopo rilievo le statuizioni che regolano il rapporto concessorio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 746 del 19/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" – Cass. n. 27619/2020Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Effetti - Trasformazione della fideiussione tipica in contratto autonomo di garanzia - Diversità della prestazione del garante da quella garantita - Rilevanza - Previsione della solidarietà fideiussoria e del diritto di surroga del garante - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o accessoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, evidenziando che neppure poteva ritenersi la natura accessoria del contratto in esame per il fatto che fosse stato stipulato prima del riconoscimento nel nostro ordinamento della figura del contratto autonomo di garanzia, avvenuto con la decisione delle SU della S.C. n. 3947 del 2010).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936
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Situazione di svantaggio economico o di povertà estrema - Cass. n. 24954/2020Contratti agrari - "ad meliorandum" - conversione dei contratti associativi – comunicazioni - Modalità legale ex art. 25 l. n. 203 del 1982 - Volontà unilaterale di trasformazione del rapporto - Inderogabilità - Accordo orale delle parti - Validità.
Le formalità e i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 della l. n. 203 del 1982, stabiliti per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall'art. 1325, n. 4, c.c., e, pertanto, anche il negozio verbale è valido.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 06/11/2020 (Rv. 659773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350
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Competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 21362/2020competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Cass. n. 20975/2020Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - deposito cauzionale - Eccezione di compensazione del conduttore concernente il deposito cauzionale - Clausola contrattuale di rinuncia - Contrasto con i principi normativi relativi al contratto di locazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20975 del 01/10/2020 (Rv. 659597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1585, Cod_Civ_art_1590
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Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Cass. n. 17615/2020 Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Nozione - Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale - Requisiti - Specificità, obiettività e certezza - Mancata verificazione dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità – Fattispecie - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti .
CONTRATTI
REQUISITI
RECESSO
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1372
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Conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Cass. n. 13610/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accordo sugli elementi principali e secondari - Necessità - Limiti - Valore probatorio della minuta - Fattispecie.
Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020 (Rv. 658503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_028
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Mandato - (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) - Cass. n. 12651/2020Diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente - Configurabilità - Fondamento.
È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l’attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020 (Rv. 658278 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1754, Cod_Civ_art_1755
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Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020 (Rv. 657845 - 01)Leasing finanziario - Contratto di fornitura della cosa - Azione dell'utilizzatore nei confronti del fornitore - Configurabilità - Litisconsorzio necessario del concedente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di leasing finanziario, l'azione diretta dell'utilizzatore nei confronti del fornitore per l'accertamento della responsabilità per inadempimento di questi e dell’entità del risarcimento del danno subito derivatogli dall'inutilizzo del bene ricevuto prescinde dalla partecipazione al processo del concedente, rispetto al quale, anche se evocato in giudizio, non si determina alcuna necessità di integrazione del litisconsorzio, essendo l'utilizzatore terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e non potendo, quindi, egli esercitare l'azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9663 del 26/05/2020 (Rv. 657845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1490 …...
Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)Contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - Qualificazione - Scadenza dell'obbligazione principale - Recesso del fideiussore - Effetti - Fattispecie.
Mutuo - estinzione - scadenza del termine e compimento dell'uso In genere.
In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" - assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento - il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell’equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro - ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito - ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9256 del 20/05/2020 (Rv. 657635 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_1818, Cod_Civ_art_1816 …...
Esecuzione forzata - pegno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa.
La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020 (Rv. 657839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1497, Cod_Civ_art_2785, Cod_Civ_art_2796, Cod_Civ_art_2797, Cod_Civ_art_2910, Cod_Civ_art_2911, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2922 …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Cass. n. 8894/2020Contratto di assicurazione contro i danni - Clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà - Nullità - Fondamento - Norme violate - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola "claims made" che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 (Rv. 657843 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_2965
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Contratti di borsa - "Interest rate swap" - Natura - Caratteristiche - Contenuto essenziale - Cass. n. 8770/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni).
L'"interest rate swap" è un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è "over the counter", vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) è non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346
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Contratti di borsa - Contratti derivati - Loro stipulazione da parte della P.A. - Ammissibilità nel regime anteriore alla l. n. 147 del 2013 – Limiti - Cass. n. 8770/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - determinatezza In genere.
Pubblica amministrazione - contratti - contenuto In genere.
In tema di contratti derivati stipulati dai Comuni, la normativa che ne aveva autorizzato la conclusione (fino al relativo divieto introdotto dalla l. n. 147 del 2013), così rendendo tipici contratti che, altrimenti, rimanevano innominati, aveva carattere eccezionale ed era di stretta interpretazione, poiché aveva consentito alla P.A. di stipulare dei contratti che, in quanto aleatori, non avrebbe potuto, di per sé, sottoscrivere. Tale normativa andava intesa, pertanto, nel senso che il riconoscimento della legittimazione dell'Amministrazione a concludere tali contratti era limitato ai derivati di copertura, con esclusione di quelli speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi; inoltre, i contratti in esame dovevano essere stipulati con intermediari finanziari qualificati, determinandone con precisione l'oggetto, con l'indicazione del "mark to market", degli scenari probabilistici e dei costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e rendere evidente all'ente ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, in quanto tale caratteristica comporta una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole della contabilità pubblica, perché introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1346
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Comune - contratti - mutui - Cass. n. 8770/2020Derivati conclusi da enti pubblici - Autorizzazione - Organo competente - Individuazione - Presupposti - Fondamento - Ristrutturazione del debito - Accertamento - Modalità.
L'autorizzazione alla conclusione di un contratto di "swap" da parte dei Comuni italiani, in particolare se del tipo con finanziamento "upfront", ma anche in tutti quei casi nei quali la negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), TUEL di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, non potendosi assimilare ad un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, di competenza della giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico; in particolare, tale autorizzazione compete al Consiglio comunale ove l'"IRS" negoziato dal Comune incida sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente, tenendo presente che la ristrutturazione del debito va accertata considerando l'operazione nel suo complesso, con la ricomprensione dei costi occulti che gravano sul rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8770 del 12/05/2020 (Rv. 657963 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1322
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 (Rv. 657604 - 01)Parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Lastrico solare – Concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di impianti tecnologici - Natura dello schema negoziale – Riconducibilità ad un contratto ad effetti reali o ad effetti personali – Interpretazione – Necessità.
Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8434 del 30/04/2020 (Rv. 657604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0952, Cod_Civ_art_0953, Cod_Civ_art_0954, Cod_Civ_art_0934, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Contratti di borsa - Contratti di borsa – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6201 del 05/03/2020 (Rv. 657051 - 01)Intermediazione finanziaria - Contratto “4You” - Natura.
Il contratto atipico denominato "4You" costituisce un'operazione di erogazione al cliente da parte di una banca di un mutuo, contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta, contestualmente costituiti in pegno a favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario da ricondurre ai "servizi di investimento", ex art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, assimilabile all'analogo contratto "My Way".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6201 del 05/03/2020 (Rv. 657051 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322 …...
Fidejussione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6177 del 05/03/2020 (Rv. 657142 - 01)Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Differenze rispetto al contratto di fideiussione - Fattispecie (garanzia del servizio di gestione rifiuti).
Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come garanzia autonoma la polizza cauzionale prestata da una società di assicurazione per le obbligazioni assunte da un concessionario del servizio di smaltimento di rifiuti speciali, desumendo il carattere infungibile della prestazione del debitore principale dai requisiti tecnici, economici e di affidabilità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento del servizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6177 del 05/03/2020 (Rv. 657142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1322 …...
Azienda - cessione - successione nei contratti - Cass. n. 3128/2020"Trust" cd. liquidatorio - Legittimità - Limiti - Utilizzabilità ai fini della realizzazione di un programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali - Ammissibilità - Presupposti - Applicabilità dell'art_ 2558 c.c.
AZIENDA
CESSIONE
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - liquidazione - organi sociali durante la liquidazione - - liquidatori - cancellazione della societa'.
In tema di "trust" istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al "trustee" necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art_ 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un "trust" cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un "trustee", senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art_ 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo "trustee" la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3128 del 10/02/2020 (Rv. 657143 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2558, Cod_Civ_art_2929_2, Dlgs_14_2019_art_163, Cod_Civ_art_1322
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Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - locazione finanziaria – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 - 01)Leasing traslativo - Mancata consegna del bene da parte del fornitore - Condotta dell'utilizzatore non conforme a buona fede - Affidamento del concedente sulla regolare esecuzione del contratto di leasing - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all'obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni. (Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva trasmesso al concedente una dichiarazione, non corrispondente al vero, di avvenuta consegna del bene, versato periodicamente i canoni e poi sospeso il pagamento degli stessi dopo otto mesi, comunicando di non aver ricevuto il bene, con l'effetto di impedire al concedente la sospensione del pagamento dell'intero prezzo al fornitore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020 (Rv. 656725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1453
LOCAZIONE
LOCAZIONE FINANZIARIA
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Contratti in genere - autonomia contrattuale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020 (Rv. 656876 - 01)Fornitura - Abuso di dipendenza economica - Art. 9 legge n. 192 del 1998 - Interpretazione - Accertamento -Modalità.
In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1184 del 21/01/2020 (Rv. 656876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1418
CONTRATTI
AUTONOMIA CONTRATTUALE
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Obbligazioni in genere - delegazione - di pagamento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 859 del 17/01/2020 (Rv. 656573 - 01)Contratti bancari -Operazioni bancarie in conto corrente - Convenzione tra correntista e banca per l'autorizzazione anche di altro soggetto (delegato) a compiere operazioni sul conto corrente - Natura - Portata e limiti.
L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 859 del 17/01/2020 (Rv. 656573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1269, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1852
OBBLIGAZIONI IN GENERE
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
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