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1227. Concorso del fatto colposo del creditore

Art.1227. Concorso del fatto colposo del creditore.

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Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01)
Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze. In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01)
Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni. Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1227 …...
Valutazione e liquidazione - invalidita' personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02)
Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie. Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15963 del 15/06/2025 (Rv. 675597 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Mancata percezione per decadenza ex art. 3 della l. n. 210 del 1992 - Detrazione dal risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione. Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 15963 del 15/06/2025 (Rv. 675597 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227 …...
Inadempimento - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4892 del 25/02/2025 (Rv. 673813-01)
Risarcimento del danno - locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio - Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. - Esclusione. In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c.. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4892 del 25/02/2025 (Rv. 673813-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1227 …...
Intermediazione finanziaria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3425 del 10/02/2025 (Rv. 673916-01)
Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Presupposti - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza - Condizioni. In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3425 del 10/02/2025 (Rv. 673916-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2847 del 05/02/2025 (Rv. 673799-01)
Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Eccesso colposo del pubblico ufficiale nell'uso legittimo delle armi - Concorso di colpa del danneggiato - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%). Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2847 del 05/02/2025 (Rv. 673799-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - assicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-01)
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - eccezioni derivanti dal contratto Art. 1227 c.c. - Interpretazione conforme ad art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Conseguenze - Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Valutazione in concreto - Necessità. L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-02)
Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Conducente in stato di ebbrezza - Danni al trasportato - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Accertamento di fatto - Insindacabilità - Condizioni. Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024 (Rv. 672243-01)
Concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Criteri di valutazione - Fattispecie. Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024 (Rv. 672243-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-02)
Determinazione in percentuale del concorso di colpa della vittima - Natura del relativo giudizio - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti. L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2051 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11137 del 24/04/2024 (Rv. 670794-01)
Responsabilità medica - Danni emendabili con successivo intervento chirurgico - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità medica, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuato a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell'errata esecuzione di un intervento chirurgico al seno e all'addome, sommata al costo di tali interventi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11137 del 24/04/2024 (Rv. 670794-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218 …...
Autonomia contrattuale - Leasing finanziario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9577 del 09/04/2024 (Rv. 670770-01)
Rapporti tra concedente ed utilizzatore nei confronti del fornitore - Fattispecie. In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9577 del 09/04/2024 (Rv. 670770-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1375 …...
Incarico di gestione e investimento in titoli a basso rischio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7315 del 19/03/2024 (Rv. 670646-01)
Acquisto di titoli ad alto rischio e apertura di rapporti bancari con firma apocrifa - Atti esorbitanti dal mandato - Art. 1711 c.c. - Conseguenze a carico del mandatario. In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7315 del 19/03/2024 (Rv. 670646-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1711, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-01)
Presunzione agli effetti civili - investimento di persone - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Accertamento in concreto delle rispettive colpe - Necessità - Fattispecie. In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 29/12/2023 (Rv. 669758 - 02)
Condotta colposa del danneggiato - Contenuto - Fattispecie. Il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma anche di regole di ordinaria prudenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un gravissimo incidente occorso ai passeggeri di un natante d'altura nel corso di un giro di prova, aveva escluso la responsabilità concorrente degli stessi per non aver indossato i giubbini di salvataggio, in base al mero rilievo dell'assenza di un corrispondente obbligo e senza considerare se il relativo utilizzo non rispondesse a canoni di ordinaria prudenza, tenuto conto dell'elevatissima velocità notoriamente raggiunta da tale tipo di imbarcazioni). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 29/12/2023 (Rv. 669758 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023 (Rv. 669517 - 01)
Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - in genere - Danni patiti iure proprio dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale - Condotta colposa dell'ucciso - Idoneità a concausare il danno - Valutazione - Criteri. In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023 (Rv. 669517 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023 (Rv. 669576 - 02)
Diritto del paziente di rifiutare il trattamento medico - Sussistenza - Rifiuto ingiustificato - Concorso colposo del danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34395 del 11/12/2023 (Rv. 669576 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 …...
Titoli di credito - assegno bancario - postdatato Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31970 del 17/11/2023 (Rv. 669570 - 01)
Finanziamento con fondi comunitari - Rimborso delle sole spese sostenute - Loro pagamento mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, ma quietanzato dalla controparte - Possibilità di una loro ripetizione in assenza di incasso degli assegni - Esclusione - Ragioni. In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione di un progetto finanziato con fondi comunitari, per il rimborso delle sole spese sostenute è sufficiente che il pagamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla controparte, sicché, in presenza di tali presupposti, non è possibile chiederne la ripetizione, non potendo essere messa in discussione, per la normativa unionale, l'effettività del pagamento debitamente quietanzato dalla controparte. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31970 del 17/11/2023 (Rv. 669570 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 (Rv. 669571 - 01)
Poteri della cassazione - accertamenti del giudice di merito - incensurabilita' - contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condotta anomala dell'investitore - Automatica interruzione del nesso causale - Esclusione - Valutazione in concreto del giudice di merito - Necessità - Contenuto - Onere motivazionale. In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31894 del 16/11/2023 (Rv. 669571 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01)
Urto tra veicolo e animale - Concorso (e non prevalenza) tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Limiti. In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054 …...
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)
Violazione di privativa - in genere - Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione. In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato
Lesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023 (Rv. 669128 - 01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Notariato - responsabilità' professionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26463 del 13/09/2023 (Rv. 668664 - 01)
Stipulazione di mutuo ipotecario - Identificazione del mutuatario fondata anche sulla corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca - Concorso colposo della banca nella causazione del danno - Sussistenza - Ragioni. In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26463 del 13/09/2023 (Rv. 668664 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26009 del 06/09/2023 (Rv. 669098 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità' nel giudizio civile di danno - Giudicato penale di condanna - Accertamento, da parte del giudice penale, dell'assenza di concorso di colpa in capo al danneggiato costituitosi parte civil e - Riduzione del risarcimento in sede civile ex art. 1227, comma 1, c.c. - Possibilità - Esclusione. L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26009 del 06/09/2023 (Rv. 669098 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01)
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Art. 1227 c.c. - Applicabilità alla responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore - Sussistenza - Fattispecie. In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilità' civile - Terzo acquirente di un bene del debitore Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)
Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie. Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 (Rv. 668745 - 01)
Responsabilità' civile - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa - prova liberatoria - Pericolosità della cosa - Condotta colposa del danneggiato - Interruzione del nesso causale tra cosa ed evento - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023 (Rv. 668745 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 (Rv. 668584 - 01)
Opere pubbliche - strade - Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie. In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 (Rv. 668584 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilità civile - cose in custodia Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (Rv. 668110 - 01)
Incendio - obbligo di custodia - Responsabilità del custode - Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie. In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della valutazione dell’oggettiva pericolosità della cosa in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell’ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (Rv. 668110 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051 …...
Incidenza causale concorrente o esclusiva – Cass. n. 14228/2023
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - responsabilità' civile - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa - prova liberatoria - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Incidenza causale concorrente o esclusiva - Presupposti - Imprevedibilità e inevitabilità - Esclusione - Fattispecie.  In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 14228 2023 …...
Danno alla salute occorso a un minore – Cass. n. 1192/2023
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Danno alla salute occorso a un minore - Nesso causale con la cosa - Accertamento - Criteri - Difetto di vigilanza dei genitori - Incidenza - Conseguenze - Fattispecie.  In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica - consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11942 del 05/05/2023 (Rv. 667817 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 11942 2023 …...
Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento – Cass. n. 11152/2023
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Requisiti.  La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 11152 2023 …...
Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi – Cass. n. 8353/2023
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - contratti di borsa - in genere - Investitore non qualificato - Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi - Successivi consigli volti a diversificare gli investimenti - Concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c. - Esclusione.   In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8353 del 23/03/2023 (Rv. 667429 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 8353 2023 …...
Compravendita di prodotto farmaceutico affetto da vizio – Cass. n. 7777/2023
Igiene e sanità pubblica - attività' soggette a vigilanza sanitaria - specialità' medicinali (produzione e commercio) - in genere - Compravendita di prodotto farmaceutico affetto da vizio - Obblighi di controllo sul produttore ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2006 - Mancato assolvimento - Risarcimento del danno - Conseguenze - Fattispecie.   In tema di vendita di prodotto farmaceutico difettoso, il produttore del farmaco finito deve eseguire i controlli sulle materie prime e sui procedimenti di produzione (e di trasporto) impiegati in relazione alla distribuzione ed immissione nel ciclo produttivo del medicinale finale. Il mancato assolvimento di tali controlli esclude il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società produttrice di uno sciroppo nei confronti del produttore dell'eccipiente usato per la sua somministrazione, per la mancata prova dei controlli effettuati sulla potenziale presenza di impurezze in quest'ultimo che avevano pregiudicato l'utilizzabilità dello sciroppo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7777 del 17/03/2023 (Rv. 667303 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 7777 2023 …...
Locazione immobiliare ad uso diverso – Cass. n. 5735/2023
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - locazione - riparazioni (necessità di riparazioni) - in genere - Locazione immobiliare ad uso diverso - Pericolo di crolli nella "res locata" - Rifiuto del conduttore di trasferirsi altrove - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Condizioni - Fattispecie.   La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5735 del 24/02/2023 (Rv. 666813 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1207, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1583   Corte Cassazione 5735 2023 …...
Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori – Cass. n. 4980/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Infortuni sul lavoro il datore di lavoro - Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni - Condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.   In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023 (Rv. 667237 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 4980 2023 …...
Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova – Cass. n. 4770/2023
Impugnazioni civili - appello - in genere - Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.   La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346   Corte Cassazione 4770 2023 …...
Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima – Cass. n. 4054/2023
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - in genere - Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima - Danno da perdita del rapporto parentale - Risarcibilità - Esclusione - Fattispecie.   Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato, il figlio minore della vittima a risarcirgli il danno conseguente alla morte della madre, conducente del mezzo che, dopo esserne discesa per richiudere un cancello, era rimasta schiacciata dal veicolo stesso, il quale aveva iniziato a retrocedere in discesa su una rampa). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4054 del 09/02/2023 (Rv. 667178 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 4054 2023 …...
Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale – Cass. n. 37059/2022
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa - prova liberatoria - Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.   In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 (Rv. 666289 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 37059 2022 …...
Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione – Cass. n. 35432/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Procedura selettiva - Lavoratore privo dei requisiti di partecipazione - Successivo riconoscimento giudiziale - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Omessa presentazione della domanda di partecipazione - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fattispecie.   In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel caso in cui un lavoratore, privo dei requisiti fissati dal bando per la partecipazione ad una procedura selettiva interna, ne ottenga successivamente il riconoscimento per via giudiziale, la mancata presentazione della domanda di partecipazione non rappresenta un fattore causale sopravvenuto, idoneo ad elidere il nesso eziologico tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno da perdita di "chance" invocato dal predetto lavoratore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che la presentazione della domanda di ammissione con riserva da parte di una lavoratrice, erroneamente inquadrata in un livello inferiore a quello necessario per la partecipazione ad una procedura selettiva, non potesse configurare condotta giuridicamente doverosa e che, pertanto, il suo difetto di colpa, anche in relazione alla mancata attivazione della tutela cautelare per ottenere detta ammissione, escludesse l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35432 del 01/12/2022 (Rv. 666383 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 35432 2022 …...
Risoluzione del contratto di negoziazione – Cass. n. 27378/2022
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto di negoziazione - Mancata adesione all'o.p.s. del Governo argentino - Fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.   In caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio del governo argentino - pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore - non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento; inoltre, la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo alle fattispecie relative al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 (Rv. 665710 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 27378 2022 …...
Efficacia concausale rispetto alla successiva perpetrazione del reato – Cass. n. 27016/2022
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Violenza sessuale - Iniziale consenso della vittima - Efficacia concausale rispetto alla successiva perpetrazione del reato - Esclusione.   In tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito, allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 27016 2022 …...
Licenziamento illegittimo – Cass. n. 19163/2022
Prova civile - onere della prova - procedimento civile - eccezione - in genere - Licenziamento - "Aliunde Perceptum" - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fatti incontroversi o dimostrati - Detrazione in via officiosa - Ammissibilità.   In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19163 del 14/06/2022 (Rv. 664924 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112   Corte Cassazione 19163 2022 …...
Responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale – Cass. n. 16550/2022
Responsabilità civile - proprietà di animali - Urto tra veicolo e animale - Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze - Conducente danneggiato - Mancato superamento della presunzione di responsabilità per entrambi i soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c..   In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c. c.. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022 (Rv. 665057 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 16550 2022 …...
Presunzione di responsabilità contemplata – Cass. n. 16170/2022
Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - Presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. - Contenuto - Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.   La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all'infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima - consistente nel posizionare, al di sotto della suddetta cassa, alcuni pezzetti di legno per evitarne la caduta - fosse idonea ad assorbire l'eziologia dell'evento, atteso che il danneggiante non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il ribaltamento della cassa, segnatamente di averla appoggiata sull'apposito cavalletto di sostegno). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022 (Rv. 665056 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 16170 2022 …...
Risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente – Cass. n. 14556/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - Prestazioni previdenziali - Rigetto della domanda del lavoratore - Responsabilità per erronea certificazione dei relativi presupposti - Esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Possibilità - Condizioni - Fondamento.   Il risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente, nella convinzione - derivante da erronea certificazione dell'INAIL relativa alla sussistenza e alla durata della esposizione ad amianto - di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, può essere escluso in ragione del fatto colposo del danneggiato, purchè la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, configurandosi l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria alla stregua di danno conseguenza, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227, comma 2, c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14556 del 09/05/2022 (Rv. 664821 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_167   Corte Cassazione 14556 2022 …...
Clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni – Cass. n. 11246/2022
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - eccezioni derivanti dal contratto - Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.   In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11246 del 06/04/2022 (Rv. 664511 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 11246 2022 …...
Investimento stradale di cane senza guinzaglio – Cass. n. 9864/2022
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Omessa custodia di cane senza guinzaglio - Investimento stradale dell'animale - Trasgressione dell'ordinanza del Ministero della Salute n. 209 del 2013 - Esclusione - Violazione di una generale regola di cautela - Sussistenza.   In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell’incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l'animale o ricondurlo in un luogo sicuro, onde tenerlo al riparo da manovre di emergenza o, comunque, dalla presenza di autoveicoli nelle vicinanze. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9864 del 28/03/2022 (Rv. 664398 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 9864 2022 …...
Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo – Cass. n. 9002/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - dell'infortunato - rivalsa dell'ente assicuratore - Limiti - Danno effettivo e ammontare dell'indennizzo - Conseguenze in caso di concorso di colpa del danneggiato.   Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell'evento, l'importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall'indennità corrisposta dall'ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l'ammontare della suddetta indennità e quello del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, al netto della riduzione ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022 (Rv. 664257 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 9002 2022 …...
Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Cass. n. 1786/2022
Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - Compagnia assicurativa - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso - Condizioni - Fattispecie.   La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022 (Rv. 663709 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 1786 2022 …...
Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento – Cass. n. 38123/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere - Nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento - Criterio della equivalenza delle cause - Applicabilità.   In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021 (Rv. 663010 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087   Corte Cassazione 38123 2021 …...
Responsabilità da cose in custodia – Cass. n. 34886/2021
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti – Fattispecie - Cose in custodia - incendio - presunzione di colpa - prova liberatoria.   In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie - relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell'evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di qualsivoglia segnalazione, tenuto conto della circostanza che il luogo in cui si trovava era comunque raggiungibile da parte degli utenti della strada). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01) Riferimenti …...
Complementarietà tra aspetto architettonico e decoro architettonico – Cass. n. 33104/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti - Condominio negli edifici - Sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c. - Complementarietà tra aspetto architettonico e decoro architettonico ex art. 1120 c.c. - Conseguenze - Nozione - Violazione - Disarmonia con il fabbricato complessivo - Percezione da qualunque osservatore - Necessità - Valutazione del giudice adeguatamente motivata - Sindacato di legittimità - Esclusione.   La nozione di aspetto architettonico, la cui violazione costituisce uno dei limiti del diritto di sopraelevazione ex art. 1127, comma 3, c.c., è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., dalla quale non può prescindere, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento. Peraltro, l'apprezzamento del giudice, da condurre in base alle caratteristiche stilistiche dell'immobile al fine di verificare l'esistenza di un danno economicamente valutabile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato. (Nella specie, la sopraelevazione, connotandosi come un corpo estraneo visibile per un breve tratto dalla strada e dalle finestre dei condomini attori e di altri fondi privati, è stata considerata lesiva del decoro e dell'aspetto architettonico). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33104 del 10/11/2021 (Rv. 662751 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 33104 2021 …...
Obbligo del datore di lavoro di adottare e vigilare sull'uso di misure protettive da parte dei dipendenti – Cass. n. 25597/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo del datore di lavoro non solo di adottare idonee misure protettive ma anche di vigilare sull'uso di tali misure da parte dei dipendenti - Violazione - Conseguenze - Condotta colposa del lavoratore - Irrilevanza - Fattispecie.   In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato - aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo). Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021 (Rv. 662272 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 25597 2021 …...
Risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio – Cass. n. 24635/2021
Beni - immateriali - marchio (esclusività' del marchio) - contraffazione - Risarcimento del danno - Lucro cessante - Art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Esenzione dall'onere della prova - Esclusione - Agevolazione probatoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.   In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, i'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un "trend" negativo della loro commercializzazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24635 del 13/09/2021 (Rv. 662393 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 24635 2021 …...
Dovere di diligenza imposto al danneggiato – Cass. n. 22352/2021
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Limiti - Attivazione della tutela giurisdizionale - Fattispecie.   L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione deii'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021 (Rv. 662111 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 Corte Cassazione 22352 2021 …...
Reati di truffa ed appropriazione indebita in suo danno dal medesimo promotore – Cass. n. 21643/2021
Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - esercizio delle incombenze - mansioni affidate - Contratti di borsa - Cliente, con esperienza quale investitore, che consegni denaro in contanti al promotore finanziario - Reati di truffa ed appropriazione indebita commessi in suo danno dal medesimo promotore - Responsabilità dell'intermediario ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Fondamento.   Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs n. 58 del 1998, la condotta dell'investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro, a fini d'investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l'art. 1227 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21643 del 28/07/2021 (Rv. 662375 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 21643 2021 …...
Accertamento della causa "più probabile che non" – Cass. n. 19033/2021
Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Sussistenza di più cause possibili ed alternative - Accertamento, da parte del giudice, della causa "più probabile che non" - Necessità - Impossibilità di tale accertamento - Conseguenze - Applicazione del criterio di cui all'art. 41 c.p. - Limiti - Fattispecie.   In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021 (Rv. 661748 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 19033 2021 …...
Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile – Cass. n. 12164/2021
Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato. Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso di colpa del danneggiato – Cass. n. 9200/2021
Impugnazioni civili - appello - Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Natura - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Semplice difesa - Rilevabilità d'ufficio anche in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti - Impugnazione dell'affermazione della responsabilità del danneggiante - Formazione del giudicato interno sul concorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accettata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Responsabilita' del committente – Cass. n. 7027/2021
Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Danni derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore. proprieta' - fondiaria: estensione - responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2053 …...
Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo – Cass. n. 4662/2021
Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo - Provvedimento colposamente emesso dal giudice in assenza dei presupposti di legge - Comportamento doloso concorrente del creditore opposto - Interruzione del nesso causale - Esclusione - Fondamento. Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari - ausiliari del giudice In genere. In tema di responsabilità civile del magistrato, la circostanza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto abbia ottenuto la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio prestando dolosamente una fideiussione invalida non è idonea ad interrompere il nesso causale fra il danno subito dall'opponente - (per non essere riuscito a recuperare quanto pagato in conseguenza dell'avvenuta concessione della provvisoria esecuzione) e la condotta colposa del giudice, consistita nell'avere autorizzato siffatta provvisoria esecuzione nonostante la mancanza del requisito del "fumus boni iuris", atteso che la condotta dolosa di altro soggetto, ove non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento lesivo, potendo eventualmente assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4662 del 22/02/2021 (Rv. 660805 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_648 …...
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Cass. n. 3763/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro Rischio elettivo del prestatore di lavoro - Presupposti - Fattispecie. In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all'uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l'allegazione della condotta meramente imprudente della vittima). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021 (Rv. 660550 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087 …...
Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente -Cass. n. 26426/2020
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Errore diagnostico - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato. In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi della condizione di portatrice sana di talassemia in capo ad una donna in stato di gravidanza, divenuta madre di due gemelle affette da talassemia "maior", aveva affermato la concorrente responsabilità di quest'ultima e del di lei marito perché, consapevoli della condizione di portatore sano in capo a quest'ultimo, si erano rivolti ai medici per assicurarsi che non fosse tale anche lei ma, pur essendo a conoscenza di una patologia ematica, definita microcitemia, tra i collaterali della donna, non ne avevano parlato durante l'anamnesi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26426 del 20/11/2020 (Rv. 659788 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 Anamnesi Errore diagnostico responsabilità medica corte cassazione 26426 2020 …...
Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Cass. n. 13738/2020
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie. In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13738 del 03/07/2020 (Rv. 658380 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 corte cassazione 13738 2020 …...
Avvocato e procuratore - responsabilita' civile – Cass. n. 12127/2020
Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2847, Cod_Civ_art_2878 corte cassazione 12127 2020 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Cass. n. 11296/2020
Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11296 del 12/06/2020 (Rv. 658158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 CORTE CASSAZIONE 11296 2020 …...
Circolazione stradale - trasporto – Cass. n. 11095/2020
Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere. Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020 (Rv. 658149 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2043 corte cassazione 11095 2020 …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 (Rv. 657884 - 01)
Spedizione dell'assegno non trasferibile, al beneficiario, da parte del traente, a mezzo posta - Pagamento in favore di estraneo al rapporto cartolare - Conseguenze - Danno patito dal traente - Concorso di colpa del traente per la scelta del mezzo di spedizione dell'assegno - Configurabilità - Fondamento. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9769 del 26/05/2020 (Rv. 657884 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8
Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Assenza del cd. rischio elettivo - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e condizioni. In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020 (Rv. 657940 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2087 …...
Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Cass. n. 7061/20201)
Scontro di veicoli - prova liberatoria - Criterio sussidiario - Applicabilità residuale - Fondamento. La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020 (Rv. 657299 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2697 corte cassazione 7061 2020 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01)
Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art_ 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. L'accertamento, ai sensi dell'art_ 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art_ 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 RISARCIMENTO DEL DANNO CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO   …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 02)
Disciplina ex art_ 1227, comma 2, c.c. - Accertamento dei presupposti per l'applicabilità della stessa - Spettanza al giudice di merito - Insindacabilità da parte della S.C. - Limiti. In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art_ 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227 RISARCIMENTO DEL DANNO CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO   …...
Comunita' europea - direttive – Cass. n. 1641/2020
Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni. COMUNITA' EUROPEA DIRETTIVE In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056 corte cassazione 1641 2020 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01)
Rilevabilità d'ufficio - Omissione da parte del giudice - Onere della parte -Mancata impugnazione - Ulteriore esame - Preclusione. La questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata 'ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non può essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1164 del 21/01/2020 (Rv. 656634 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346 RISARCIMENTO DEL DANNO CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO   …...
Responsabilita' civile - nesso di causalita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
Art. 1227 c.c. - Differenza fra ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie. Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato. L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 RESPONSABILITA' CIVILE NESSO DI CAUSALITA'   …...
Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali -colpa - presunzione agli effetti civili - investimento di persone - Cass. n. 842/2020
Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie. CIRCOLAZIONE STRADALE RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI COLPA La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054 corte cassazione 842 2020   …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03)
Danno alla persona - Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l'entità -Irrilevanza - Concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie. In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056 RISARCIMENTO DEL DANNO VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE   …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01)
Sinistro stradale - Decesso dovuto al rifiuto di sottoporsi alle necessarie trasfusioni di sangue per ragioni religiose - Obbligo per il danneggiato di astenersi dalla circolazione stradale - Conseguente riduzione del risarcimento in ragione della rilevanza causale della consapevole ed imprudente esposizione ad un rischio - Esclusione - Fondamento -Fattispecie. La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l'effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all'autodeterminazione spettante ad ogni individuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l'automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 RISARCIMENTO DEL DANNO CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO   …...
Responsabilita' civile - nesso di causalita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)
Condotta non colposa del danneggiato - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante. (Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa, ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054 RESPONSABILITA' CIVILE NESSO DI CAUSALITA'   …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33771 del 19/12/2019 (Rv. 656229 - 01)
Quantificazione - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti. La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33771 del 19/12/2019 (Rv. 656229 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 …...
Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - onere della prova sulla responsabilita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 (Rv. 656348 - 01)
Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Ambito di operatività - Sinistri verificatisi "durante il viaggio" - Definizione - Fattispecie. Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilita' del vettore - danni alle persone - In genere. Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una viaggiatrice che, nell'ambito di un trasporto di persone, effettuato senza soluzione di continuità nell'esecuzione negoziale, con trasbordo da una vettura ad un'altra, previsto dall'unico contrato con l'unico vettore, aveva subito lesioni inciampando in una buca nel piazzale ove era avvenuto il trasferimento). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 (Rv. 656348 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1227 …...
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 02)
Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Obblighi informativi - Violazione - Concorso di colpa del lavoratore - Esclusione. In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l'evento dannoso sia scaturito dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all'attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l'infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e tale da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227 …...
Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01)
Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Concorso di colpa del lavoratore - Riduzione della misura del risarcimento - Esclusione - Limiti e Condizioni. In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019 (Rv. 655882 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)
Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Malattia preesistente - Causalità materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalità giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze. Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - In genere. In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Responsabilità civile - Danni cagionati da esondazioni di tubazione di raccolta dell'acqua piovana – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019 (Rv. 654924 - 01)
Prossimità della stessa ad edificio costruito in assenza di jus aedificandi - Responsabilità della P.A. - Esclusione - Condizioni. La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni. Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019 (Rv. 654924 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilità professionale - Prestazione d'opera professionale – Cass. 13592/2019
Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento. In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale Cod. Civ. art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera …...
Assegno bancario non trasferibile – Cass. 12984/2019
Spedizione di assegno non trasferibile al beneficiario per posta ordinaria - Pagamento ad estraneo al rapporto cartolare - Falsificazione riconoscibile del nome del beneficiario - Responsabilità della banca per il danno patito dal traente - Sussistenza - Corresponsabilità del traente per la scelta del mezzo di spedizione del titolo. La spedizione di un assegno di rilevante importo non trasferibile effettuata dal traente al beneficiario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta ordinaria, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, in quanto detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione del nome del beneficiario, dalla banca che ha posto il titolo all'incasso e da quella che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina degli artt. 83 e 84 del d.P.R. n. 156 del 1973, sul divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e i suoi utenti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12984 del 15/05/2019 (Rv. 654250 - 01) Riferimenti normativi: Cod.Civ.art.1227 – Concorso del fatto colposo del creditore   …...
Lavoro subordinato - retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale – Cass. 12538/2019
Orario di lavoro - Prestazione lavorativa eccedente - Danno da usura psicofisica - Configurabilità - Disponibilità del lavoratore - Concorso colposo - Esclusione - Ragioni. In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019 (Rv. 653761 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore Cod. Civ. art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro …...
Appalto (contratto di) - responsabilità - del committente - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01)
Per i danni arrecati a terzi - Regole di attribuzione della responsabilità in capo al committente ed all'appaltatore - Applicabilità anche in caso di azione di rivalsa - Fattispecie. In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11194 del 24/04/2019 (Rv. 653775 - 01) Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1662, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilità civile - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)
Prova liberatoria risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - In genere. In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01) Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilita' civile da incidenti stradali - Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente morte di quest'ultimo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019
Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente morte di quest'ultimo - Risarcimento in favore dei congiunti - Riduzione - Configurabilità. In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8443 del 27/03/2019 Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043 …...
Amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Strada aperta al pubblico transito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4160 del 13/02/2019
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso - Limiti - Fattispecie. La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. (Fattispecie in cui, con riferimento ad uno scontro tra pedone e ciclista all'interno di un'area pedonale, la S.C. ha escluso che potesse riconoscersi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si era verificato nel perimetro di detta area, in mancanza dell'allegazione e della dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull'anomalo e pericoloso utilizzo di quello spazio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4160 del 13/02/2019 Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1227 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Tardiva proposizione della domanda risarcitoria - Rilevanza - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019 In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento dei danni per la perdita della possibilità di sfruttamento commerciale di alcuni modelli ornamentali, conseguente alla registrazione e alla successiva caduta in pubblico dominio di questi ultimi, in ragione del fatto che la relativa domanda era stata proposta dopo più di cinque anni dalla registrazione in parola). Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 3797 del 08/02/2019 Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1227_2 perdita della possibilità di sfruttamento commerciale …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - diminuzione del risarcimento - condizioni
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - diminuzione del risarcimento - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018 In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, ritenendo - diversamente dalla pronuncia di merito - che, a fronte dell'inadempimento di una banca dell'ordine impartito dai clienti, di vendita di azioni ad un prezzo specifico - stop order -, costoro non fossero gravati dall'obbligo di procedere comunque alla vendita al fine di ottenere un prezzo più prossimo a quello astrattamente ottenibile con l'ordine rimasto ineseguito). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018   …...
Prestazione del servizio di negoziazione titoli - obblighi di informazione - inadempimento
Contratti di borsa - in genere - prestazione del servizio di negoziazione titoli - obblighi di informazione - inadempimento - acquisto di titoli ad alto rischio - risarcimento del danno - individuazione - assunzione incolpevole di un rischio - sussistenza - quantificazione del danno – criteri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018 Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - violazione da parte del creditore del dovere di attivarsi secondo correttezza e buona fede – necessità – limiti – fattispecie relativa a responsabilità professionale le cui conseguenze dannose sarebbero state neutralizzabili con l’esperimento di azione giudiziaria. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018 >>> Ai fini della determinazione del danno risarcibile, la valutazione del comportamento del danneggiato volto a limitare le conseguenze dannose dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., deve essere effettuata alla stregua dell'art. 1375c.c., e quindi del principio dell'"apprezzabile sacrificio", e comporta che il creditore sia tenuto anche a una condotta attiva o positiva, la quale però non sia gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, a fronte della responsabilità professionale di un ragioniere nella redazione dell'istanza di partecipazione al c.d. condono tombale del 2002, alla quale era conseguita l'impossibilità, per il contribuente, di usufruire dei benefici ex art. 9 della l. n.289 del 2002, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso qualsivoglia efficacia causale, ai fini della riduzione del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., alla decisione del contribuente di addivenire ad una conciliazione giudiziale con l'amministrazione finanziaria, così rinunciando a coltivare il processo nel quale sarebbe stato possibile conseguire il riconoscimento del carattere materiale dell'errore del professionista). Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24522 del 05/10/2018 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17683 del 05/07/2018
Indennità ex art. 18, comma 4, st.lav. nuova formulazione - "Aliunde percipiendum" - Detraibilità - Circostanze specifiche - Onere di allegazione del datore di lavoro - Sussistenza. In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17683 del 05/07/2018 …...

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