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1226. Valutazione equitativa del danno

Art.1226. Valutazione equitativa del danno.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)
Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie. Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01)
Danno non patrimoniale da diffamazione - Liquidazione equitativa - Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Funzione - Valore normativo - Esclusione - Fattispecie. La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24317 del 01/09/2025 (Rv. 676178-01)
Obbligazione di risarcimento del danno per equivalente - Indivisibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24317 del 01/09/2025 (Rv. 676178-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043 , Cod_Civ_art_1316, Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 01)
Danno da perdita o lesione del rapporto parentale - Prova per presunzioni - Contenuto - Famiglia nucleare e famiglia "allargata" - Differenze. In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 (Rv. 675851 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2729 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Promessa di vendita - Contratto preliminare - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025 (Rv. 675299 - 01)
Inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze. In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025 (Rv. 675299 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta). Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01)
Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza. Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13383 del 20/05/2025 (Rv. 674685 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226   …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01)
Risarcimento per equivalente - Stima e determinazione del danno - Criteri applicabili - Vigenti al momento della liquidazione - Necessità - Sopravvenienza di nuovi criteri - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025 (Rv. 674301-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01)
Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie. Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01)
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita di chance di sopravvivenza - Liquidazione - Criteri - Fattispecie. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Controversie - Appalto di opere pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025 (Rv. 673913-01)
Danno curriculare - Risarcimento - Importo forfettario in una percentuale del valore del contratto - Esclusione - Prova specifica - Necessità - Contenuto. In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 04/02/2025 (Rv. 673913-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697 …...
Morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01)
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Tabelle - Onere motivazionale - Fattispecie. Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 761 del 12/01/2025 (Rv. 673380-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01)
Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025 (Rv. 673601-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175-01)
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica – Danno alla salute - Art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 - Criterio di liquidazione - Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso - Ragioni - Limite del giudicato. In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024 (Rv. 673175-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Filiazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01)
Danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori - Liquidazione equitativa - Criteri - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno subito dal figlio per l'abbandono di uno dei genitori, la liquidazione equitativa, per non essere arbitraria, presuppone che il giudice di merito indichi i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo ove dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, per il periodo antecedente all'accertamento giudiziale di paternità, aveva decurtato il danno da abbandono genitoriale, valorizzando il dato, in sé neutro, dell'incertezza della qualità della relazione parentale, e lo aveva ritenuto insussistente per il periodo successivo). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31552 del 09/12/2024 (Rv. 673239-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02)
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Tetto massimo dell’incremento ex art. 138, comma 3, c.ass., come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 124 del 2017 - Ambito di applicazione - Danno biologico - Limitazione - Sussistenza - Danno morale - Liquidazione autonoma - Criteri. L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c.ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-01)
Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024 (Rv. 672983-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - prova civile - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-02)
Onere della prova - Perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - Oneri di allegazione a carico del proprietario in relazione al danno emergente ed al lucro cessante - Prova per presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - Ammissibilità in caso di specifica contestazione del convenuto. Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)
Violazione di norme di diritto - Danno da perdita del rapporto parentale - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo “tabelle a forbice” - Mancata applicazione di tabelle “a punti” adottate nelle more del giudizio di appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Contenuto - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24871 del 16/09/2024 (Rv. 672219-01)
Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione. La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24871 del 16/09/2024 (Rv. 672219-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1226 …...
Fondamentali - liberta' personale - privazione della liberta' personale - detenzione - illegale - diritto alla riparazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-01)
Riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. - Quantificazione - Criteri - Fattispecie. L'indennizzo per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., dev'essere liquidato prendendo come riferimento il valore base pari ad Euro 235,82 al giorno (ottenuto suddividendo l'importo massimo previsto dalla legge per il numero di giorni corrispondente al termine massimo di durata della custodia cautelare), con possibilità di aumento o riduzione in ragione della durata della misura carceraria nonché dei pregiudizi di carattere personale e familiare conseguenti alla stessa. (Nella specie, la S.C., nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di un avvocato per aver determinato l'inammissibilità di un ricorso volto al conseguimento dell'indennizzo in questione, ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale subito dal cliente moltiplicando il valore base di detto indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01)
Danno alla salute - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Applicazione delle tabelle di Milano - Utilizzo dei criteri ivi indicati - Necessità - Parametro dell'età - Scostamento da parte del giudice - Limiti. La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2087 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024 (Rv. 670909-01)
Danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima maggiorenni ed economicamente indipendenti - Risarcibilità - Sussistenza - Fondamento. Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12497 del 08/05/2024 (Rv. 670909-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056 …...
Diritto di cronaca - Diffamazione a mezzo stampa - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01)
Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Tabelle di Milano - Sussistenza - Finalità - Criteri. In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024 (Rv. 670567-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02)
Amministratori - responsabilità - Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestione - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice. In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 (Rv. 670860-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2476 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità - personale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01)
Danno biologico in caso di morte non immediata del danneggiato - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Fondamento- Fattispecie. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Valutazione e liquidazione - danni da emotrasfusione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)
Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento. Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01)
Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Liquidazione equitativa - Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Vincolatività - Esclusione - Idoneo parametro di riferimento - Sussistenza. In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2539 del 26/01/2024 (Rv. 670070-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)
Invalidità personale - permanente - Danno da perdita di capacità lavorativa specifica - Demansionamento in conseguenza dell'illecito - Riduzione del trattamento retributivo - Danni futuri - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia”, non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure successionis in favore degli eredi - Esclusione - Ragioni - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie. In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01)
Danno da lesione o perdita del rapporto parentale assenza di rapporto di parentela - Mera allegazione di convivenza - Sufficienza - Esclusione - Lesione di un legame affettivo - Necessità - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31867 del 15/11/2023 (Rv. 669480 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod. Pen. art. 185, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)
Violazione di privativa - in genere - Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione. In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227 …...
Impiego pubblico - impiegati dello stato Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03)
Carta docente - Insegnanti non di ruolo - Spettanza - Individuazione dei precari titolari del beneficio - Mancato riconoscimento - Conseguenze. La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. Corte di Cassazione, Sez. L , Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363_2, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29335 del 23/10/2023 (Rv. 669057 - 01)
Estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno - Licenziamento - Tutela reale - Predeterminazione legale del danno risarcibile - Periodo precedente e periodo successivo alla reintegra - Danno ulteriore - Configurabilità - Fattispecie. In tema di licenziamento illegittimo in regime di tutela reale, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore - con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione - non esclude la possibilità di domandare il risarcimento del pregiudizio ulteriore relativo al periodo precedente e a quello successivo alla reintegra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto la risarcibilità del danno alla professionalità - come perdita di chance e lesione dell'immagine - nel periodo anteriore alla sentenza). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29335 del 23/10/2023 (Rv. 669057 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)
Igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della Circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966 - Responsabilità del Ministero della salute - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Ministero della salute - sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che, all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del Ministero, ad esso organicamente riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata, l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento dannoso). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01)
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità. Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28429 del 11/10/2023 (Rv. 668947 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27633 del 29/09/2023 (Rv. 669095 - 01)
Criteri equitativi - Omesso inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza - Danno da perdita di chance patrimoniale - Configurabilità - Dimostrazione della contrazione reddituale - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Fattispecie. Dal mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi dell'utenza di un professionista può scaturire un danno da perdita di chance patrimoniale (consistente nel venir meno della possibilità di acquisire nuova clientela), il quale è suscettibile di liquidazione equitativa, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla mancata inserzione negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza afferente a uno studio legale, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal suo titolare, sul presupposto che questi avrebbe dovuto fornire prova documentale del decremento di fatturato conseguente all'evento, nonostante fossero stati acquisiti al processo, mediante la prova testimoniale, elementi oggettivi dai quali desumere, in via di ragionevole probabilità, che, in mancanza della condotta illecita del gestore, l'avvocato avrebbe potuto conseguire il risultato sperato). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27633 del 29/09/2023 (Rv. 669095 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1559 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)
Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento. La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01)
Invalidità personale - Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità. In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023 (Rv. 668665 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01)
Perdita di "chance" - Nozione - Fondamento - Onere probatorio - Concreta probabilità di raggiungimento del risultato sperato - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di ”chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)
Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi. La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21909 del 21/07/2023 (Rv. 668486 - 01)
Recesso - Recesso "ad nutum" del preponente - Violazione del patto di liberalizzazione - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21909 del 21/07/2023 (Rv. 668486 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751 …...
Concorrenza (diritto civile) – sleale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21586 del 20/07/2023 (Rv. 668382 - 02)
Attività confusoria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Necessità di prova da parte del danneggiato. In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21586 del 20/07/2023 (Rv. 668382 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697 …...
Concorrenza (diritto civile) Sleale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 19/07/2023 (Rv. 668379 - 01)
Azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno - Modello comunitario - Violazione della privativa - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito anche in via equitativa - Necessità. In tema di modello comunitario, il danno provocato dalla commercializzazione di prodotti in violazione della privativa non può ritenersi "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito connesso alla distorsione della concorrenza, comunque da eliminare, richiede di essere dedotto e provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità ex art. 1226 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21123 del 19/07/2023 (Rv. 668379 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2584, Cod_Civ_art_2592 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 18/07/2023 (Rv. 668583 - 01)
Invalidità personale - Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico svolto a proprio favore - Danno patrimoniale - Configurabilità - Liquidazione - Criteri. L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 18/07/2023 (Rv. 668583 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - - valutazione e liquidazione - criteri equitativi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla persona - Liquidazione del danno morale - Tabelle Milanesi nelle versioni successive al 2008 - Criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva - Utilizzabilità - Limiti e condizioni. In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico¬presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)
Invalidita' personale - permanente - Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità. Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697 …...
Personalità' (diritti della) - onore (reputazione) - Risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01)
Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - "In re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Presunzioni - Idoneità - Fattispecie. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023 (Rv. 668139 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)
Invalidità' personale - permanente - Danno da "perdita" di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni. In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto” un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)
Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità. In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie. L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1284 …...
Stampa - diritto di cronaca Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01)
Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Adozione della Tabella di Milano - Motivazione - Riferimento ai parametri afferenti alla fascia di gravità prescelta - Necessità - Fattispecie. L'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della "tabella di Milano" impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente ricondotto la diffamazione alla categoria di quelle di tenue gravità, omettendo, da un lato, qualsivoglia riferimento ai relativi parametri tabellari e, dall'altro, la considerazione di alcune circostanze di fatto, acquisite al giudizio, che si ponevano palesemente in contrasto con i suddetti parametri). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18217 del 26/06/2023 (Rv. 668473 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01)
Invalidità personale - Lesione dell'integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento. Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023 (Rv. 668169 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 02)
Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Allegazioni riguardanti sia la non corretta esecuzione della prestazione sanitaria che la violazione dell'obbligo informativo - Risarcibilità - Distinte ipotesi - Fattispecie. Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore …...
Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023 (Rv. 668333 - 01)
Rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - Violazione delle distanze nelle costruzioni - Risarcimento del danno - Criteri di determinazione. In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023 (Rv. 668333 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_0873 …...
Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica – Cass. n. 14241/2023
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Cessazione del rapporto lavorativo -Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti.  Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14241 del 23/05/2023 (Rv. 667837 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 14241 2023 …...
Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno – Cass. n. 13540/2023
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno - Danno futuro ed eventuale - Presunzione di afflittività - Insussistenza.  In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 13540 2023 …...
Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale – Cass. n. 13540/2023
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione – Criteri - Ricorso a tabelle che prevedano modalità di quantificazione specificamente idonee – Necessità - Tabelle del Tribunale di Roma - Idoneità.  In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 13540 2023 …...
Onere della prova incombente sulla parte – Cass. n. 9744/2023
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa - Presupposti - Onere della prova incombente sulla parte - Contenuto - Fattispecie.  La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2097   Corte Cassazione 9744 2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 8265/2023
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle milanesi ante 2022 - Valore monetario "base" - Significato - Fattispecie.   In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 (Rv. 667082 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 8265 2023 …...
Liquidazione del danno in via equitativa – Cass. n. 7110/2023
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.   Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727   Corte Cassazione 7110 2023 …...
Lesione dell'integrità psicologica della persona – Cass. n. 6443/2023
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Lesione dell'integrità psicologica della persona - Danno morale e danno biologico - Differenze e presupposti - Coesistenza - Prova - Necessità.   Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell’equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023 (Rv. 667103 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 6443 2023 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 5948/2023
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Diverso sistema di liquidazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.   Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 5948 2023 …...
Lesioni di non lieve entità – Cass. n. 5474/2023
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.   In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi". Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 Corte Cassazione 5474 2023 …...
Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale – Cass. n. 5119/2023
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla persona - Applicazione delle Tabelle del 2018 predisposte dal Tribunale di Milano - Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale - Modalità.   La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico- relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5119 del 17/02/2023 (Rv. 667238 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 5119 2023 …...
Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie – Cass. n. 37798/2022
Risarcimento del danno - in genere - Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie - Risarcimento del danno - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.   In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbigazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 (Rv. 666565 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 37798 2022 …...
Danno da perdita del rapporto parentale – Cass. n. 37009/2022
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno da perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Tabelle di Milano del giugno 2022 - Idoneità - Ragioni - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Fattispecie.   Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva immotivatamente omesso di applicare le tabelle di Milano, nonostante la rituale richiesta in tal senso contenuta nell'atto di appello, ha rimesso al giudice del rinvio l'applicazione delle suddette tabelle, nella loro versione più aggiornata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 37009 2022 …...
Atto di conferimento di incarichi dirigenziali – Cass. n. 37002/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - impiego pubblico - impiegati dello stato - Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Procedura di nomina illegittima - Danno da perdita di "chance" - Impossibilità di conseguire il risultato sperato - Rilevanza in una successiva procedura collegata alla prima - Ammissibilità.   In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022 (Rv. 666307 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 37002 2022 …...
Danno biologico da invalidità permanente – Cass. n. 35416/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - in genere - Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione equitativa - Tabelle non contemplanti la minore speranza di vita della vittima - Conseguenze - Maggiorazione della liquidazione in via equitativa - Necessità.   In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 35416 2022 …...
Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole – Cass. n. 35416/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - in genere - Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Invalidità temporanea - Cessazione - Stabilizzazione - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione - Criteri.   In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 35416 2022 …...
Occupazione senza titolo di immobile – Cass. n. 33645/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criteri.   In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 (Rv. 666193 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1591   Corte Cassazione 33645 2022 …...
Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno – Cass. n. 28327/2022
Responsabilità civile - causalità (nesso di) - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale – permanente - Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Fattispecie.   In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022 (Rv. 665955 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 28327 2022 …...
Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 26440/2022
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criterio di liquidazione equitativa secondo tabelle che prevedono un importo variabile tra un minimo e un massimo - Liquidazione inferiore al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze eccezionali e peculiari del caso - Configurabilità - Età della vittima o del superstite e assenza di convivenza tra loro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l’assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era "vecchia e malata" e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022 (Rv. 665715 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 26440 2022 …...
Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Cass. n. 26202/2022
Borsa - Dovere informativo a carico dell'intermediario - Violazione - Risarcimento dei danni - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza dalla sottoscrizione delle obbligazioni - Fondamento.   In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022 (Rv. 665749 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 26202 2022 …...
Lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria – Cass. n. 25886/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danno emergente e lucro cessante - procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - determinazione del "petitum" - Perdita di "chance" o mancato raggiungimento del risultato sperato - Rispettive domande risarcitorie - Diversità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.   In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25886 del 02/09/2022 (Rv. 665403 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_112   Corte Cassazione 25886 2022 …...
Liquidazione del danno non patrimoniale – Cass. n. 20292/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - in genere - Danno alla persona - Liquidazione - Criterio tabellare - Istanza di applicazione - Sufficienza - Individuazione della tabella applicabile - Compito del giudice.   Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20292 del 23/06/2022 (Rv. 665061 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 20292 2022 …...
Danno da lucro cessante – Cass. n. 20236/2022
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - in genere - Disciplina previgente al c.p.i. - Danno da lucro cessante - Liquidazione equitativa - Criterio della royalty ragionevole - Motivazione della relativa scelta - Congruità - Valutazione.   In base alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale, il computo dei mancati profitti cagionati dalla contraffazione del brevetto presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è pertanto consentito il ricorso al criterio della "royalty" ragionevole, purché di tale scelta il giudice di merito dia congrua motivazione, quale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20236 del 23/06/2022 (Rv. 665225 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 20236 2022 …...
Quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente – Cass. n. 19229/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - invalidità personale - permanente - Danno alla salute - Quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente - Utilizzo di "barèmes" medico legali aventi fondamento scientifico - Necessità - "Barème" di cui al d.m. 3 luglio 2003 - Applicabilità.   La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 19229 2022 …...
Disposizioni normative per la liquidazione – Cass. n. 19229/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla persona - Disposizioni normative per la liquidazione - Applicazione ai giudizi in corso al momento della relativa entrata in vigore - Fondamento.   In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 19229 2022 …...
Pagamento di acconti – Cass. n. 16027/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.   La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 (Rv. 664900 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 16027 2022 …...
Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale – Cass. n. 15733/2022
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla persona - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale - Modalità.   Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 (Rv. 665015 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 15733 2022 …...
Mancanza o inintelligibilità delle scritture contabili – Cass. n. 15245/2022
Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Fallimento - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Mancanza o inintelligibilità delle scritture contabili - Attribuzione del deficit fallimentare agli amministratori - Automaticità - Esclusione - Onere della prova dei fatti astrattamente idonei a causare un pregiudizio economico - Necessità - Conseguenze.   In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15245 del 12/05/2022 (Rv. 664771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 15245 2022 …...
Potere di liquidare il danno in via equitativa – Cass. n. 13515/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Discrezionalità del giudice di merito - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Limiti - Prova dell'esistenza del danno - Necessità - Impossibilità o difficoltà di prova dell'esatto ammontare - Contenuto - Decisione di "non liquet" - Inammissibilità - Fattispecie.   Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di ”non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risardtoria. (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022 (Rv. 664639 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115   Corte Cassazione 13515 2022 …...
Danno da perdita del rapporto parentale e danno morale subito da minore infante – Cass. n. 12987/2022
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale e danno morale subito da minore infante - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.   In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12987 del 26/04/2022 (Rv. 664635 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 12987 2022 …...
Violazione del diritto all'immagine di persona non nota – Cass. n. 11768/2022
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del diritto all'immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.   L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale in capo a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per 14 secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022 (Rv. 664629 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 11768 2022 …...
Danni rappresentati dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione della salute – Cass. n. 9006/2022
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danni rappresentati dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione della salute - Autonomia rispetto al danno biologico - Sussistenza - Conseguenze in punto di valutazione e liquidazione - Fattispecie.   In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 (Rv. 664553 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 9006 2022 …...
Somma equitativamente determinata – Cass. n. 8943/2022
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - Somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Criteri di liquidazione - Individuazione - Limite quantitativo - Insussistenza.   In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 (Rv. 664450 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_385   Corte Cassazione 8943 2022 …...
Valenza surrogatoria della prova del nesso di causalità giuridica – Cass. n. 8941/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa - Presupposti - Valenza surrogatoria della prova del nesso di causalità giuridica - Esclusione.   La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022 (Rv. 664449 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 8941 2022 …...
Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti – Cass. n. 8773/2022
Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Risarcimento del danno parentale subito dai congiunti - Detrazione dell'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Necessità - Fondamento.   Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" - dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (Rv. 664448 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059   Corte Cassazione 8773 2022 …...
Differenza rispetto alla perdita definitiva del bene della vita – Cass. n. 2261/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Perdita di "chance" - Nesso causale - Onere della prova - Differenza rispetto alla perdita definitiva del bene della vita - Insussistenza - Dimostrazione della serietà e apprezzabilità della "chance"- Necessità - Fattispecie.   In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022 (Rv. 663862 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 2261 2022 …...
Risarcimento da perdita di chance – Cass. n. 1884/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - carriere - direttiva - Pubblico impiego locale - Posizione organizzativa - Diniego illegittimo - Risarcimento da perdita di chance - Spettanza - Liquidazione equitativa - Criteri.   In tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di "chance", che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022 (Rv. 663644 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 1884 2022 …...
Risarcimento danni da inadempimento contrattuale – Cass. n. 1627/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi compensativi - Cumulo - Ammissibilità - Interessi compensativi - Liquidazione - Modalità.   L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (Rv. 663638 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 1627 2022 …...
Omessa o irregolare tenuta della contabilità – Cass. n. 198/2022
Società - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - Azione del curatore - Omessa o irregolare tenuta della contabilità - Determinazione del danno - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Liquidazione equitativa del danno - Sussistenza.   Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 198 del 05/01/2022 (Rv. 663554 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2486, Cod_Civ_art_1223   Corte Cassazione 198 2022 …...
Tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Cass. n. 41076/2021
Istruzione e scuole - università - responsabilità civile - amministrazione pubblica - Comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 - Determinazione del "quantum" con criterio equitativo - Individuazione del relativo parametro sulla base delle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di questione concernente il menzionato parametro - Rigetto - Fondamento.   Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente …...
Risarcimento del danno da lucro cessante – Cass. n. 39762/2021
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - carattere creativo - Diritto d'autore - Violazione - Risarcimento del danno da lucro cessante - Liquidazione - Criteri.   In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021 (Rv. 663544 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 39762 2021 …...
Liquidazione in via forfettaria – Cass. n. 39763/2021
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - risarcimento del danno - in genere - Diritto d'autore - Violazione - Danno "in re ipsa" - Oneri probatori delle parti - Liquidazione in via forfettaria - Caratteristiche.   In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste "in re ipsa", restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l’entità (sempre che l’autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili); tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39763 del 13/12/2021 (Rv. 663427 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226   Corte Cassazione 39763 2021 …...
Liquidazione equitativa cd. "pura" – Cass. n. 18795/2021
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa cd. "pura" - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.   La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva operato in via equitativa una ingentissima riduzione del "quantum" senza dare alcun conto dei motivi e dei criteri posti alla base della operata rilevante modifica). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021 (Rv. 661913 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 18795 2021 …...
Onere probatorio a carico dello spogliato – Cass. n. 31642/2021
Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - risarcimento del danno - Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Risarcimento del danno - Onere probatorio a carico dello spogliato - Omessa prova del pregiudizio - Condanna dello spogliatore - Liquidazione equitativa - Inammissibilità.   Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31642 del 04/11/2021 (Rv. 662863 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 31642 2021 …...
Liquidazione in via equitativa – Cass. n. 31358/2021
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno morale soggettivo - Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.   La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto. (Nella specie, in cui il pregiudizio lamentato consisteva nel patema d'animo derivante dal coinvolgimento nel naufragio della nave Costa Concordia, la S.C. ha escluso la censurabilità della liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito attraverso l'utilizzo delle tabelle milanesi ed esplicitamente tenendo conto della drammaticità dei fatti vissuti). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021 (Rv. 662663 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056   Corte Cassazione 31358 2021 …...

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