Onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)Lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova - Fattispecie.
Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26450 del 30/09/2025 (Rv. 676715-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_183 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24417 del 02/09/2025 (Rv. 675853 - 01)Obbligazione risarcitoria - Rivalutazione - Termine finale - Momento della liquidazione giudiziale - Ragioni.
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24417 del 02/09/2025 (Rv. 675853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224 …...
Impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)Mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Onere di allegazione e prova in capo al lavoratore - Mancata o ritardata attribuzione del posto - Sufficienza - Allegazione della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17367 del 27/06/2025 (Rv. 675651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01)Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del 24/06/2025 (Rv. 675821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225 …...
Valutazione e liquidazione - invalidita' personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02)Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 03)Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali - Accertamento - Modalità - Accertamento in abstracto - Esclusione - Automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e danno da lucro cessante - Esclusione.
L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16604 del 20/06/2025 (Rv. 675326 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043., Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Promessa di vendita - Contratto preliminare - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025 (Rv. 675299 - 01)Inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16370 del 17/06/2025 (Rv. 675299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 03)Iniziativa - d'ufficio - Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d’ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione.
Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16212 del 17/06/2025 (Rv. 675323 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1904, Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223 …...
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)Responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
(Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Professionisti - Attività Medico-Chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025 (Rv. 674999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Contratto ad esecuzione periodica o continuata o differita - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16113 del 16/06/2025 (Rv. 675727 - 01)Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 91, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Rilevanza - Imputabilità dell’inadempimento - Effetti - Diritto potestativo alla riduzione giudiziale della prestazione - Esclusione - Ragioni.
In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16113 del 16/06/2025 (Rv. 675727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1432, Cod_Civ_art_1450, Cod_Civ_art_1467, Cod_Civ_art_2908, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Professionisti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12627 del 12/05/2025 (Rv. 674822 - 01)Violazione obblighi professionali - Condotta negligente - Conseguenze - Azione di responsabilità - Sussistenza del danno - Necessità - Fattispecie in tema di attività notarile.
La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12627 del 12/05/2025 (Rv. 674822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1483 …...
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9101 del 07/04/2025 (Rv. 674609-01)Responsabilità - rivalsa dell'ente - assicuratore - assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore - Diritto di surroga dell’assicuratore sociale per l’indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Danno civile - Contenuto.
Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9101 del 07/04/2025 (Rv. 674609-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1916 …...
Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01)Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8758 del 02/04/2025 (Rv. 674299-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Inadempimento - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4892 del 25/02/2025 (Rv. 673813-01)Risarcimento del danno - locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore - Danno da mancato guadagno del locatore - Restituzione del bene locato prima della scadenza - Irrilevanza - Risarcibilità del pregiudizio - Oneri probatori del locatore - Contenuto - Applicabilità dell'art. 1591 c.c. - Esclusione.
In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 4892 del 25/02/2025 (Rv. 673813-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1227 …...
Servizi postali - ricevitorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-02)Corrispondenza - Omesso recapito di corrispondenza - Indennizzo ex artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Parametro di quantificazione del danno - Esclusione - Decurtazione dall’importo riconosciuto a titolo risarcitorio - Necessità - Ragioni.
Le indennità previste dagli artt. 48, 49, 70 e 85 del d.P.R. n. 156 del 1973 (cd. codice postale) si distinguono dal danno emergente conseguente alla perdita della corrispondenza, del quale, quindi, non integrano parametro di quantificazione, pur dovendo essere detratte dallo stesso, stante la comune giustificazione causale in funzione della rimozione degli effetti dannosi dell'inadempimento di Poste Italiane s.p.a.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1678, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Inadempimento - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-01)Risarcimento del danno - Responsabilità contrattuale - Obbligazioni diverse da quelle di facere professionale - Oneri di allegazione e prova a carico del creditore - Fondamento - Fattispecie.
Nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento alla responsabilità contrattuale di Poste italiane s.p.a. per il mancato recapito di numerose raccomandate assicurate, contenenti altrettante smart card).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025 (Rv. 673800-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025 (Rv. 673760-01)Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente - Onere della prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.
Il paziente che domanda il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è tenuto a provare che, ove correttamente informato circa la praticabilità di un intervento chirurgico diverso da quello concretamente effettuato, avrebbe optato per il primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la volontà del paziente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione della frattura dell'omero, in luogo del bendaggio immobilizzante che gli era stato, invece, praticato, potesse evincersi dalla mera circostanza che il detto intervento fosse stato successivamente eseguito presso altro nosocomio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3582 del 12/02/2025 (Rv. 673760-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Informazioni della pubblica amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Quantificazione - Acquisizione di informazioni dalla P. A. - Necessità - Fattispecie.
Nel caso in cui, nell'ambito del giudizio per il risarcimento del danno da emotrasfusioni infette, sia stata accertata l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, il giudice è tenuto ad acquisire informazioni presso le competenti autorità amministrative, ai fini della relativa quantificazione e conseguente decurtazione dall'importo liquidato in favore del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva operato la decurtazione dell'indennizzo sul presupposto che non fosse stato determinato nel suo preciso ammontare, nonostante lo stesso attore avesse ammesso di averlo percepito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3587 del 12/02/2025 (Rv. 673761-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2847 del 05/02/2025 (Rv. 673799-01)Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Eccesso colposo del pubblico ufficiale nell'uso legittimo delle armi - Concorso di colpa del danneggiato - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%).
Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 2847 del 05/02/2025 (Rv. 673799-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Inadempimento - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-01)Risarcimento del danno - Responsabilità contrattuale - Obbligazioni di dare o di fare - Danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto - Danno da lesione di interessi diversi - Distinzione - Conseguenze sull'onere della prova del nesso causale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di appello che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Valutazione e liquidazione - invalidità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-04)Personale - permanente - Perdita totale della capacità lavorativa conseguente ad illecito - Danno patrimoniale futuro - Liquidazione - Parametro dell’aspettativa di vita media - Applicazione - Necessità.
Il danno patrimoniale futuro correlato alla totale perdita della capacità lavorativa in conseguenza dell'illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell'aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non già di quella, inferiore, eventualmente accertata in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Detrazione - Necessità - Somme future - Estensione - Condizioni.
Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-05)Danno patrimoniale per spese di assistenza - Natura - Danno emergente - Conseguenze – Liquidazione - Durata presumibile dell’esborso - Necessità.
Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) è un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 (Rv. 672982-05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - prova civile - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-02)Onere della prova - Perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - Oneri di allegazione a carico del proprietario in relazione al danno emergente ed al lucro cessante - Prova per presunzioni o richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza - Ammissibilità in caso di specifica contestazione del convenuto.
Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato; a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30791 del 02/12/2024 (Rv. 673043-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Causalità (nesso di) - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460-01)Nesso causale - Accertamento - Criterio del "più probabile che non" - Probabilità statistica e logica - Portata - Spiegazioni causali alternative - Comparazione - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Valutazione e liquidazione - professionisti - attivita' medico-chirurgica - responsabilita' civile - causalita' (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 23/09/2024 (Rv. 672445-01)Intervento chirurgico presentante elevata percentuale di rischio - Accertamento del nesso causale - Risarcimento integrale del danno - Necessità - Liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 23/09/2024 (Rv. 672445-01)
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Valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-01)Occupazione senza titolo di fondo agricolo - Danni risarcibili - Mancato utile di gestione - Determinazione.
In caso di occupazione senza titolo di un fondo agricolo è risarcibile il danno da "mancato utile di gestione", consistente nella perdita del reddito netto retraibile dal proprietario fondiario, pure imprenditore, dal terreno per le annate di cui è stata accertata l'illegittima detenzione, da determinarsi deducendo tutti i costi extra aziendali dovuti al consumo di capitali durante il ciclo produttivo, quote ed altri costi della produzione lorda vendibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Impiegati dello stato - Procedura concorsuale illegittima - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25442 del 23/09/2024 (Rv. 672470-01)Risarcimento del danno da perdita di chance - Individuazione del danno - Prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno - Contenuto - Pari probabilità, per tutti i concorrenti, di conseguire il risultato atteso - Esclusione.
Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25442 del 23/09/2024 (Rv. 672470-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità.
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15112 del 29/05/2024 (Rv. 671181-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Inadempimento - responsabilita' - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936-02)Responsabilità contrattuale - Nesso di causalità materiale - Assorbimento nell'inadempimento - Interpretazione - Irrilevanza del nesso di causalità - Esclusione - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Caparra - confirmatoria - Consegna di una somma di denaro collegata alla conclusione di un contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 04/04/2024 (Rv. 670960-01)Natura di caparra confirmatoria o di deposito cauzionale - Caratteri distintivi - Funzione del deposito cauzionale.
La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 04/04/2024 (Rv. 670960-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)Danno alla persona - Danno dinamico-relazionale e danno morale - Autonomia - Conseguenze - Liquidazione secondo le tabelle di Milano - Modalità.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Valutazione E Liquidazione - Invalidità' Personale - Permanente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024 (Rv. 670456-01)Danni da riduzione della capacità lavorativa specifica - Danni subiti da persona che, al momento dell'illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa - Criteri di liquidazione - Concreta individuazione della base reddituale cui il danneggiato poteva ragionevolmente aspirare - Fattispecie.
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5787 del 04/03/2024 (Rv. 670456-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043 CORTE COST., Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Invalidita' - annullabilita' del contratto - per vizi del consenso (della volonta') - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 (Rv. 670337-01)Dolo - dolo incidente (o incidentale) - Danno risarcibile - Minore vantaggio o maggiore aggravio economico - Risarcibilità dei danni ulteriori - Presupposti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5380 del 29/02/2024 (Rv. 670337-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1440, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - danni da emotrasfusione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Danno da perdita del rapporto parentale - Credito risarcitorio - Interessi - Decorrenza - Data della diagnosi della malattia che ha cagionato la morte - Esclusione - Data del decesso - Necessità - Fondamento.
Gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza di una patologia contratta a seguito di emotrasfusioni infette, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4658 del 21/02/2024 (Rv. 670231-02)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Scomputo dalle somme liquidate a titolo di risarcimento per invalidità temporanea - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invalidità temporanea, dal momento che l'eterogeneità dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invalidità permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che è alla base del richiamato principio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
"Compensatio lucri cum danno" - Danni da emotrasfusioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-01)Mancata coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore dell’indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Compensatio lucri cum damno - Operatività - Condizioni.
In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4415 del 19/02/2024 (Rv. 670230-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Precettori e maestri - Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024 (Rv. 670013-01)Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e l'evento - Onere gravante sulla parte attrice - Evento dannoso verificatosi durante l'orario scolastico - Efficacia presuntiva - Fondamento.
La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024 (Rv. 670013-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_1223 …...
Valutazione e liquidazione - danni futuri - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)Invalidità personale - permanente - Danno da perdita di capacità lavorativa specifica - Demansionamento in conseguenza dell'illecito - Riduzione del trattamento retributivo - Danni futuri - Risarcibilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia”, non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1607 del 16/01/2024 (Rv. 670059-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697 …...
Obbligazioni in genere - inadempimento Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)Responsabilità - risarcimento del danno - contratti in genere - contratto bilaterale (o sinallagmatico o a prestazioni corrispettive) - Inadempimento contrattuale - Domanda risarcitoria in assenza di domanda di risoluzione del contratto - Corrispettivo inutilmente versato alla controparte - Parametro di quantificazione del danno - Utilizzabilità.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023 (Rv. 669728 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)Danni futuri - in genere - Danno permanente - Sentenza di condanna al risarcimento - Omessa esecuzione - Autonomo titolo di responsabilità - Esclusione.
L'omessa esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno permanente non integra un autonomo titolo di responsabilità rispetto alla iniziale condotta illecita, contribuendo, piuttosto, ad aggravarne le conseguenze.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure successionis in favore degli eredi - Esclusione - Ragioni - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Presumibile durata della residua sopravvivenza - Rilevanza ai fini della liquidazione equitativa del danno - Fattispecie.
In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35998 del 27/12/2023 (Rv. 669723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - giudizio civile e penale (rapporto) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34536 del 11/12/2023 (Rv. 669531 - 01)Confisca del profitto del reato ex art. 322 ter c.p. o ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico - Valore economico dell'oggetto della confisca - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34536 del 11/12/2023 (Rv. 669531 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)Danno da fatto illecito - Liquidazione - Sottrazione dell'indennità assicurativa - Necessità - Fondamento - Compensatio lucri cum damno - Natura della relativa eccezione - Preclusioni - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito; ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione, prodotta solo in appello, attestante l'erogazione al danneggiato dell'indennità liquidata dall'assicuratore e sottratto il suo importo dall'ammontare del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023 (Rv. 669487 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)Violazione di privativa - in genere - Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione.
In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 01)Autorita' nel giudizio civile di danno - Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_278 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01)Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2230 …...
Contratti in genere - clausola penale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29610 del 25/10/2023 (Rv. 669208 - 01)Clausola penale - Richiesta implicita in caso di domanda di risoluzione del contratto o di domanda di condanna al risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di clausola penale, ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni, non operando conseguentemente la limitazione quantitativa prevista dalla clausola penale contrattualmente pattuita, di cui la parte non inadempiente non si sia avvalsa, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29610 del 25/10/2023 (Rv. 669208 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiatoLesione della salute - Spese mediche sostenute in struttura sanitaria privata anziché pubblica - Danno patrimoniale risarcibile - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023 (Rv. 669128 - 01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)Igiene e sanità pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della Circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966 - Responsabilità del Ministero della salute - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Ministero della salute - sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che, all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del Ministero, ad esso organicamente riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata, l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento dannoso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28626 del 13/10/2023 (Rv. 669318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28418 del 11/10/2023 (Rv. 668946 - 01)Danno emergente e lucro cessante - Danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi - Risarcibilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28418 del 11/10/2023 (Rv. 668946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Trasporti - pubblici - ferrovie dello stato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni - Risarcimento danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale - Condizioni - Previsione normativa di un indennizzo - Inidoneità ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Fattispecie.
In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell'arrivo a destinazione, sia per l'omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28244 del 09/10/2023 (Rv. 669063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27633 del 29/09/2023 (Rv. 669095 - 01)Criteri equitativi - Omesso inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza - Danno da perdita di chance patrimoniale - Configurabilità - Dimostrazione della contrazione reddituale - Necessità - Esclusione - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Fattispecie.
Dal mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi dell'utenza di un professionista può scaturire un danno da perdita di chance patrimoniale (consistente nel venir meno della possibilità di acquisire nuova clientela), il quale è suscettibile di liquidazione equitativa, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla mancata inserzione negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza afferente a uno studio legale, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal suo titolare, sul presupposto che questi avrebbe dovuto fornire prova documentale del decremento di fatturato conseguente all'evento, nonostante fossero stati acquisiti al processo, mediante la prova testimoniale, elementi oggettivi dai quali desumere, in via di ragionevole probabilità, che, in mancanza della condotta illecita del gestore, l'avvocato avrebbe potuto conseguire il risultato sperato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27633 del 29/09/2023 (Rv. 669095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1559 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di "chance" di sopravvivenza - Danni risarcibili al paziente e agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità "iure hereditario" - Esclusione.
In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita; ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto "iure proprio” ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 04)Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Danno da perdita di "chance" di sopravvivenza - Distinzione - Fondamento - Congiunta attribuzione delle voci di danno - Inammissibilità - Eccezioni.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da "perdita anticipata della vita" e da perdita di "chance" di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)Responsabilità civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Danno da perdita anticipata della vita - Trasmissibilità "iure successionis" - Esclusione - Fondamento - Diritto "iure proprio" dei congiunti - Configurabilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità sanitaria, in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da "perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico. È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto "iure proprio" degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059 …...
Responsabilita' civile - causalita' (nesso di) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)Morte del paziente dipendente dall'errore medico - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Attribuzione integrale dell'evento all'autore del fatto illecito - Necessità - Rilevanza degli eventi naturali - Limiti - Liquidazione del danno.
In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059 …...
Responsabilità' civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023 (Rv. 669088 - 01)Attività' medico-chirurgica - Danni da emotrasfusioni - Nesso causale - Onere della prova a carico del paziente - Dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione - Necessità - Esclusione - Prova contraria a carico della struttura - Contenuto - Fattispecie.
In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023 (Rv. 669088 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1223 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25910 del 05/09/2023 (Rv. 669086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056 …...
Notariato - responsabilita' professionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 02)Responsabilità del notaio connessa alla tardiva annotazione nell'atto di matrimonio di un fondo patrimoniale - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell'attore - Fattispecie.
In tema di responsabilità del notaio per la tardiva annotazione dell'atto istitutivo di un fondo patrimoniale, sul cliente che agisce in giudizio incombe l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio per la tardiva annotazione nell'atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale da lui officiata, in assenza della prova che, ove essa fosse stata tempestivamente eseguita, il vincolo sarebbe stato opponibile al creditore, per essere stato contratto il debito nei suoi confronti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25357 del 28/08/2023 (Rv. 668811 - 01)Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Pregiudizio risarcibile - Danno da licenziamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell’Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25357 del 28/08/2023 (Rv. 668811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223 …...
Igiene e sanita' pubblica - Danni da emotrasfusioni Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Indennità integrativa speciale ex lege n. 324 del 1959 - Inclusione - Fondamento.
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno deve essere interamente scomputato l'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992, compresa la parte costituita dall'indennità integrativa speciale, di cui alla l. n. 324 del 1959, che, per sua stessa natura, accede all'emolumento principale legittimamente percepito, integrandolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità' civile - Terzo acquirente di un bene del debitore Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)Esercizio dell'azione revocatoria da parte del creditore - Compimento da parte dell'acquirente di atti che rendono irrealizzabile l'effetto della revocatoria - Responsabilità dell'acquirente ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24196 del 08/08/2023 (Rv. 668645 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01)Perdita di "chance" - Nozione - Fondamento - Onere probatorio - Concreta probabilità di raggiungimento del risultato sperato - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di ”chance” di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di un contratto di telesorveglianza satellitare di un veicolo - per avere tardivamente avvisato del furto la proprietaria impedendo di attivare così il blocco del motore da remoto - che aveva posto a carico dell'attrice l'onere di provare che, se la debitrice fosse stata adempiente, avrebbe avuto concrete probabilità di recupero dell'auto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023 (Rv. 668589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 (Rv. 668474 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023 (Rv. 668609 - 01)Criterio di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito - Fondamento ed Effetti - Responsabilità contrattuale - Applicabilità - Fattispecie.
La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza fiscale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva operato la "compensatio lucri cum damno" tra il danno corrispondente all'importo delle sanzioni comminate alla società contribuente e il vantaggio da quest'ultima conseguito in ragione del risparmio di imposta ottenuto per due annualità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023 (Rv. 668609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043 …...
Responsabilità civile - professionisti - lavoro Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 (Rv. 668357 - 01)Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - Responsabilità contrattuale del professionista - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell'attore – Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 (Rv. 668357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)Invalidita' personale - permanente - Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità.
Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)Invalidità' personale - permanente - Danno da "perdita" di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni.
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto” un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697 …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056 …...
Contratti in genere - invalidità' Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)Determinazione del risarcimento - Estensione al pregiudizio derivante dalla rinuncia a stipulare un contratto diverso - Condizioni.
La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19202 del 06/07/2023 (Rv. 668175 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_2056 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Obbligazione risarcitoria da fatto illecito - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Oneri probatori - Ricorso a criteri presuntivi - Ammissibilità - Fattispecie.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 (Rv. 668163 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1284 …...
Locazione - obbligazioni del conduttore Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023 (Rv. 668459 - 01)Danni per ritardata restituzione - Maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione dell'immobile proveniente dallo stesso conduttore - Ammissibilità - Fattispecie.
La specifica e seria proposta di nuova locazione - suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo - in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva - che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18370 del 27/06/2023 (Rv. 668459 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 02)Danno da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Grave pericolo per la salute della donna - Valutazione "ex ante" - Necessità - Fattispecie.
In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18327 del 27/06/2023 (Rv. 668488 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)Impiego pubblico - impiegati dello stato - Riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo "ex lege" - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie.
In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01) Risarcimento del danno da fatto illecito - Impugnazione della liquidazione del danno - Giudicato sulla modalità liquidatoria di interessi e svalutazione - Esclusione - Fondamento - Facoltà del giudice dell'impugnazione di riliquidazione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023 (Rv. 668196 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie.
In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)Invalidità personale - permanente - Danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - Danno che si produce "de die in diem" - Danno passato - Onere di allegazione e prova - Danno futuro - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione.
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2057 …...
Responsabilità civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)Attività medico-chirurgica - Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Contenuto - Completezza rispetto ad eventi correlabili alla prestazione sanitaria - Bassa frequenza statistica - Irrilevanza.
In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali
0 altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 02)Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Allegazioni riguardanti sia la non corretta esecuzione della prestazione sanitaria che la violazione dell'obbligo informativo - Risarcibilità - Distinte ipotesi - Fattispecie.
Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore …...
Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto – Cass. n. 14446/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri -notariato - responsabilità' professionale - Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto - Danni futuri - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14446 del 24/05/2023 (Rv. 667866 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2858
Corte
Cassazione
14446
2023 …...
Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica – Cass. n. 14241/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri - Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Cessazione del rapporto lavorativo -Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14241 del 23/05/2023 (Rv. 667837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
14241
2023 …...
Pensione sociale erogata dall'INPS – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - valutazione e liquidazione - Pensione sociale erogata dall'INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno – Cass. n. 13540/2023Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno - Danno futuro ed eventuale - Presunzione di afflittività - Insussistenza.
In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
13540
2023 …...
Danno da fermo amministrativo illegittimo – Cass. n. 13173/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - responsabilità civile - Danno da fermo amministrativo illegittimo - Voci di danno - Indisponibilità del mezzo - Perdita di valore - Spettanza - Oneri probatori - Fattispecie.
In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023 (Rv. 667700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Corte
Cassazione
13173
2023 …...
Vendita in sede fallimentare – Cass. n. 11928/2023Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - esecuzione forzata - vendita forzata - effetti - evizione - Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente - Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023 (Rv. 667916 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1484, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_2921
Corte
Cassazione
11928
2023 …...
Illegittima acquisizione del fondo e sua irreversibile trasformazione – Cass. n. 10634/2023Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Illegittima acquisizione del fondo e sua irreversibile trasformazione - Risarcimento del danno - Criteri di quantificazione - Determinazione all'attualità - Conseguenze - Trasformazione del debito di valore in debito di valuta - Decorrenza degli ordinari interessi legali.
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10634 del 20/04/2023 (Rv. 667610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1499, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
10634
2023 …...
Danni riportati da veicolo a seguito di sinistro stradale – Cass. n. 10686/2023Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Danni riportati da veicolo a seguito di sinistro stradale - Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Valutazione - Entità dei costi e locupletazione del danneggiato - Necessità - Liquidazione - Criterio.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023 (Rv. 667382 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
10686
2023 …...
Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto – Cass. n. 9675/2023Notariato - responsabilità' professionale - Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto - Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante - Sussistenza - Misura - Obbligo di restituzione del corrispettivo in capo alla parte contrattuale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9675 del 12/04/2023 (Rv. 667396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2236
Corte
Cassazione
9675
2023 …...
Diffalco dell'indennità assicurativa – Cass. n. 9003/2023Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assicurazione contro i danni - Liquidazione del danno - Diffalco dell'indennità assicurativa - Rinuncia dell'assicuratore alla surroga - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1910, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
9003
2023 …...
Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto – Cass. n. 9003/2023Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum damno" - Presupposti - Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto - Necessità - Fattispecie.
La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
9003
2023 …...
Prova certa della verificazione di un danno – Cass. n. 8129/2023Risarcimento del danno - condanna generica - in genere - Condanna generica - Presupposti - Prova certa della verificazione di un danno - Esclusione - Conseguenze.
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8729 del 28/03/2023 (Rv. 667320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_278, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223
Corte
Cassazione
8729
2023 …...
Responsabilità civile da sinistro stradale – Cass. n. 8311/2023Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) - Responsabilità civile da sinistro stradale - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Prova - Violazione di norma disciplinante la circolazione stradale - Insufficienza - Rapporto di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - prova liberatoria.
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 (Rv. 667363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
8311
2023 …...
Liquidazione del danno in via equitativa – Cass. n. 7110/2023Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - in genere - Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.
Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7110 del 09/03/2023 (Rv. 667032 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Corte
Cassazione
7110
2023 …...
Consulenza tecnica medico-legale – Cass. n. 6386/2023Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - indagini - Infezione nosocomiale - Nesso causale - Consulenza tecnica medico-legale - Oggetto - Quesiti al c.t.u. - Contenuto.
In tema di infezioni nosocomiali, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'infezione e la degenza ospedaliera, al CTU deve essere demandata, tra l'altro, la verifica della mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e del mancato rispetto delle stesse, nonché dell'omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali e della eventuale effettuazione di un ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
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Cassazione
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Contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – Cass. n. 6386/2023Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto.
In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_1176
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Infezione nosocomiale – Cass. n. 6386/2023Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Accertamento - Criteri.
In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
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