Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo III: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Art.1223. Risarcimento del danno.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1223. Risarcimento del danno.
1. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
la giurisprudenza
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Comunità' europea - direttive - Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - Somma percepita quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione - Necessità – Fondamento - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - risarcimento del danno - "compensato lucri cum danno".
In tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrisposta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto istituto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circostanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di "conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, alla vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Natura della relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Risarcimento del danno
"compensatio lucri cum danno"
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cassazione
26757
2020

Comunità' europea - direttive - Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti – Esclusione - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - In genere.
L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
26757
2020

Comunita' europea - direttive - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Spettanza - Distinzione dal diritto all'indennizzo di cui al citato art. 12, paragrafo 2. - Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - In genere.
In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
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2020

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Responsabilità contrattuale da inadempimento di prestazione sanitaria - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
In base agli artt. 2 e 5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato - in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'art.57 della l. n. 218 del 1995 - ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui art. 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26986 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223
corte
cassazione
26986
2020

Notariato - responsabilita' professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.
Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l’estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26192 del 17/11/2020 (Rv. 659864 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056
Omessa verifica
di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti
notaio
corte
cassazione
26192
2020

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Contratto preliminare - Mancata conclusione del definitivo - Risarcimento del danno in favore del promittente venditore - Liquidazione - Criteri – Fattispecie - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danno emergente e lucro cessante.
Il danno subito dal promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della liquidazione e il prezzo offerto dal promissario acquirente rivalutato al medesimo tempo, potendosi tener conto anche di circostanze future, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si era affermato che la perdita della possibilità di vendere l'immobile non costituisce, di per sé, un danno risarcibile, poiché il proprietario conserva la disponibilità del bene, il cui valore è astrattamente suscettibile di un futuro incremento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26042 del 17/11/2020 (Rv. 659919 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2697
Contratto preliminare
compromesso
corte
cassazione
26042
2020

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Prova - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell’incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subita durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell’assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall’abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 13/11/2020 (Rv. 659583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
danni morali
congiunti
Danno non patrimoniale
corte
cassazione
25843
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - Soggetto leso - Condizione di disoccupato - Risarcimento del danno da invalidità permanente - Ammissibilità - Presupposti.
Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
invalidita' personale
permanente
corte
cassazione
24481
2020

Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente - Differente rilevanza causale di tale inadempimento a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o del diritto alla salute - Conseguenze - Presunto dissenso del paziente al trattamento - Onere della prova - Contenuto - Ripartizione - Violazione del diritto all'autodeterminazione - Allegazione degli altri pregiudizi patiti diversi dal danno alla salute - Necessità.
In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020 (Rv. 659760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697
consenso informato
responsabilità sanitaria
corte
cassazione
24471
2020

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali – stragiudiziali - Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione.
Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
Spese stragiudiziali
corte
cassazione
24481
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento.
L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24177 del 30/10/2020 (Rv. 659529 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
24177
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22859 del 20/10/2020 (Rv. 659411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
corte
cassazione
22859
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Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - Azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. - Quantificazione del danno - Criteri - Colpevole depauperamento del patrimonio societario e debito accumulato.
In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma (nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21730 del 08/10/2020 (Rv. 659274 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_255, Dlgs_14_2019_art_254, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2393_1, Cod_Civ_art_2394_1, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
CORTE
CASSAZIONE
21730
2020

Risarcimento del danno - Danno da occupazione immobiliare abusiva - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario discende dalla menomazione della facoltà di godimento anche indiretta del bene e ben può essere apprezzato sul piano presuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che aveva rigettato la domanda risarcitoria da occupazione "sine titulo"perché non vi era prova che il bene, ove lasciato libero, sarebbe stato fruttuosamente utilizzato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21272 del 05/10/2020 (Rv. 659368 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
corte
cassazione
21272
2020

Lavoro - lavoro subordinato, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Collocazione in CIG - Violazione dei criteri di rotazione - Danno non patrimoniale da forzata inattività - Configurabilità - Fondamento.
Nell'ipotesi di accertata violazione dei criteri di rotazione per la collocazione in cassa integrazione, cui sia correlata anche la totale privazione di mansioni, il risarcimento del danno patrimoniale da illegittima sospensione - ristorato con il pagamento delle differenze fra il trattamento in CIG e le retribuzioni maturate nei relativi periodi - non assorbe il danno non patrimoniale sofferto per la forzata inattività - da liquidare in base a valutazione equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva - quale lesione del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino nonché dell'immagine, della dignità e della professionalità del dipendente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20466 del 28/09/2020 (Rv. 658913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
CORTE
CASSAZIONE
20466
2020

Assistenza e beneficenza pubblica - Benefici economici erogati dallo Stato ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 ai sensi della l. n. 302 del 1990 - Assegno vitalizio - Equiparazione alle elargizioni - Detrazione dal risarcimento - Sussistenza - Determinazione dell'esatto importo detraibile - Esclusione - Modalità di quantificazione - Criterio legale.
In tema di provvidenze economiche erogate dallo Stato ai sensi della l. n. 302 del 1990 ed estese ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, l'assegno vitalizio è pienamente equiparato alle altre elargizioni, tanto che anch'esso va detratto dall'ammontare del risarcimento del danno ottenuto dal beneficiario senza necessità che ne sia determinato l'esatto ammontare, tenuto conto che il criterio di computo dell'importo del beneficio è indicato dall'art. 10, comma 2, della stessa legge.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 (Rv. 659027 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223
CORTE
CASSAZIONE
19629
2020

Assistenza e beneficenza pubblica -Benefici in favore delle vittime del terrorismo (l. n. 302 del 1990) - Estensione ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 (l. n. 340 del 1995) - Cumulo col risarcimento del danno - Esclusione - Mancato conseguimento del risarcimento - Irrilevanza - Principio della "compensatio lucri cum damno" - Applicazione - Necessità. Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - In genere.
Gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 non si cumulano ai benefici loro liquidati ai sensi della l. n. 302 del 1990, ad essi estesi dalla l. n. 340 del 1995, né assume rilievo il momento, anteriore o successivo al risarcimento del danno, di erogazione di tali provvidenze, poiché si applica comunque la regola della decurtazione dell'indennità dall'ammontare del risarcimento, secondo il principio della "compensatio lucri cum damno".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19629 del 18/09/2020 (Rv. 659027 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
CORTE
CASSAZIONE
19629
2020

Appalto (contratto di) - rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) -Appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori - Fondamento - Ambito di applicazione.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020 (Rv. 659099 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1668, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2055
CORTE
CASSAZIONE
18289
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Danno permanente da incapacità di guadagno - Liquidazione - Coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1043 del 1922 - Applicazione - Esclusione - Ragioni.
RISARCIMENTO
DANNO
INVALIDITA' PERSONALE
PERMANENTE
Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020 (Rv. 658516 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
18093
2020

Contratti di borsa - Intermediazione mobiliare - Violazione degli obblighi informativi dell'intermediario - Condanna al risarcimento del danno - Mancata risoluzione del contratto - Liquidazione del danno - Computo del valore residuo dei titoli e delle cedole riscosse - Necessità.
INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE
OBBLIGHI INFORMATIVI
In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17948 del 27/08/2020 (Rv. 658606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
corte
cassazione
17948
2020

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Vendita forzata - Mancato trasferimento del bene all'aggiudicatario - Responsabilità del creditore procedente o dell'agente per la riscossione - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Danno risarcibile - Interesse negativo - responsabilita' civile - colpa o dolo - contrattuale ed extracontrattuale .
ESECUZIONE FORZATA
VENDITA
TRASFERIMENTO
La vendita forzata - anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 - non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo - e non di quello contrattuale positivo - in relazione all'acquisto del bene aggiudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17814 del 26/08/2020 (Rv. 658690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_586
corte
cassazione
17814
2020

Locazione - obbligazioni del locatore - Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Mancanza di concessioni o autorizzazioni che condizionano l'utilizzo dell'immobile - Nullità del contratto o vizio della cosa locata ex art. 1578 c.c. - Esclusione - Inadempimento del locatore - Configurabilità – Conseguenze –
LOCAZIONE
IMMOBILE
USO DIVERSO
Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno "in re ipsa".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17557 del 21/08/2020 (Rv. 658684 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1578, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1223
corte
cassazione
17557
2020

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Detraibilità del vantaggio conseguito dal danneggiato - Condizioni - Criterio di adeguata causalità - Applicazione - Considerazione di vantaggi indipendenti dalla serie causale dell'illecito - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DANNO
COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO
L'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale di escludere che nella liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare si dovesse tenere conto del risarcimento dovuto da una società terza per il mancato rilascio del medesimo immobile promesso in vendita, alla scadenza di un contratto di comodato stipulato con il promittente venditore).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020 (Rv. 658612 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
16702
2020

Impiego pubblico - (natura, caratteri, distinzioni) - Pubblico impiego contrattualizzato - Tardiva assunzione derivante da provvedimento illegittimo della P.A. - Conseguenze - Diritto al pagamento delle retribuzioni non riconosciute nei successivi atti di assunzione - Esclusione - Risarcimento dei danni - Mancato guadagno da perdita delle retribuzioni - Ammissibilità – Condizioni - risarcimento del danno .
IMPIEGO PUBBLICO
CONTRATTUALIZZATO
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020 (Rv. 658637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
16665
2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo - Pregiudizio di carattere patrimoniale - Spese legali sostenute nel giudizio presupposto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, il danno da riparare è unicamente quello che sia derivato alla parte come conseguenza immediata e diretta del fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo e che la sua soluzione è stata ottenuta con ingiustificato ritardo o non è stata ancora ottenuta pur essendo trascorso un lasso di tempo irragionevole, cosicché non sono indennizzabili le spese legali sostenute per far valere il proprio diritto nel giudizio presupposto, trattandosi di spese la cui definizione è circoscritta nell'ambito di quella vicenda processuale. (Nella specie, è stata esclusa l'indennizzabilità delle spese sostenute per un'opposizione avverso una procedura esecutiva, intrapresa sulla base di un titolo formato nel giudizio protrattosi oltre il termine ragionevole).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16327 del 30/07/2020 (Rv. 658747 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
16327
2020

Vendita - "actio quanti minoris" Vendita di immobile - Non conformità a norme urbanistiche - Diritto del compratore al risarcimento del danno - Colpa del venditore - Sufficienza.
In tema di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri non apparenti e non dichiarati nel contratto che ne diminuiscano il libero godimento, non può sottrarsi alla garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle norme urbanistiche che tali diritti o oneri abbia taciuti, salvo non dimostri che la controparte ne aveva effettiva conoscenza. Ai fini della condanna del detto venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020 (Rv. 658318 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1489
corte
cassazione
14595
2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Danno permanete futuro - Spesa da sostenersi vita naturai durante - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione - Fattispecie.
Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita naturai durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che non aveva determinato il montante di anticipazione, ritenendo di potere compensare la mancata devalutazione di quanto liquidato con l'omessa rivalutazione delle somme fino al giorno della sentenza e con il mancato aggancio dei costi di protesizzazione a quelli delle protesi più costose e performanti richieste dalla parte).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020 (Rv. 658310 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
13881
2020

Responsabilita' civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - Circolazione stradale - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Onere di allegazione e dimostrazione del danneggiato - Contenuto - Onere di provare di avere fatto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Prova del fortuito da parte della Regione – Contenuto - responsabilita' civile - proprieta' di animali .
In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 (Rv. 658298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
13848
2020

Perdita di "chance" da lesione del diritto alla salute - Accertamento del grado di incertezza del nesso causale - Applicazione del criterio del "più probabile che non" - Necessità - Accertamento del grado di incertezza della "chance" perduta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
In materia di perdita di "chance", l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisone di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12906 del 26/06/2020 (Rv. 658177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
12906
2020

Risarcimento del danno - casualità'- Azione di risarcimento del danno a titolo contrattuale - Nesso causale - Valutazione - Evenienze che scaturiscono dall'inadempimento - Operatività dal punto di vista probatorio a favore della parte inadempiente - Esclusione - Giudizio prognostico "ex ante" - Necessità - Contenuto.
Nel valutare il nesso causale rispetto ad un'azione di risarcimento del danno a titolo contrattuale non possono operare a favore della parte inadempiente, dal punto di vista probatorio, evenienze che scaturiscono dal suo stesso inadempimento, dovendosi apprezzare tale nesso, secondo un giudizio prognostico "ex ante", sulla base di quanto sarebbe accaduto e della complessiva situazione dedotta in giudizio, ove l'inadempimento non vi fosse stato.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12490 del 24/06/2020 (Rv. 658001 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
12490
2020

Iscrizione ipotecaria illegittima - Evento di danno - Configurabilità - Pregiudizio economico subito - Accertamento in concreto - Necessità - Danno "in re ipsa" - Esclusione. -Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
Iscrizione ipotecaria illegittima
In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020 (Rv. 658173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
12123
2020

Danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto per mancanza di garanzia reale - Liquidazione - Criteri.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere.
La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11583 del 15/06/2020 (Rv. 658160 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226
CORTE
CASSAZIONE
11583
2020

Credito ceduto assistito da garanzia reale - Nullità, inefficacia o difformità della garanzia ipotecaria - Inadempimento del cedente - Configurabilità - Azione risarcitoria del cessionario - Ammissibilità - Previa escussione del debitore ceduto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente.
Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11583 del 15/06/2020 (Rv. 658160 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1223
CORTE
CASSAZIONE
11583
2020

Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere.
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza
- ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020 (Rv. 658149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2043
corte
cassazione
11095
2020

Ritardato rilascio di immobile da parte del socio estromesso - Danno - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri.
Il danno subito da una società cooperativa edilizia per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in mancanza di una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la medesima società avrebbe fatto del bene nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile.
Corte di Cassazione Sez. 3- , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

Violazione del dovere di buona fede - Danno patrimoniale - Quantificazione - Danno emergente e lucro cessante - Spettanza - Fattispecie.
Il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un contratto di concessione di vendita di autoveicoli, aveva ritenuto illegittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della società concedente, avvenuto in modo improvviso ed imprevedibile e ledendo l'incolpevole aspettativa dei concessionari ad una maggiore durata del contratto medesimo, ingenerata dalla richiesta di controparte di realizzare ulteriori e cospicui investimenti, per poi ricomprendere nel risarcimento il danno da lucro cessante per mancato utile, commisurato al fatturato che la ditta concessionaria avrebbe realizzato se la menzionata aspettativa fosse stata soddisfatta).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10549 del 03/06/2020 (Rv. 658016 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1223

Soggetto leso - Disoccupazione al momento del sinistro - Danno futuro collegato all'invalidità permanente - Criteri di liquidazione.
Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9682 del 26/05/2020 (Rv. 657848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Determinazione - Periodo di riferimento - Conseguenze.
Nell’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur”, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Mancata o tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Responsabilità dello Stato italiano - Sussistenza - Natura - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.
L'omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (nella specie, la direttiva n. 75/129/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi) dà luogo a una responsabilità contrattuale dello Stato per violazione di un obbligo "ex lege", di natura indennitaria per attività non antigiuridica, la quale, essendo soggetta alle ordinarie regole di risarcibilità del danno, richiede che l'attore provi la derivazione causale di quest'ultimo quale conseguenza dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8889 del 13/05/2020 (Rv. 657827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Amministrazione scolastica - Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Presupposti - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza - Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno - Sufficienza - Fattispecie.
L'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di una scuola per la lesione causata ad un'allieva da un altro studente con un oggetto, sito nel cortile dell'istituto, durante l'attività ricreativa successiva al pranzo, ancorché svolta sotto la sorveglianza non degli insegnanti ma di educatori).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2051

Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Criteri - Fondamento.
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Deterioramento dell'immobile locato - Risarcimento del danno - Presupposti - Fattispecie.
L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore. (Nella specie, la riconsegna era avvenuta per consentire che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla quale il deterioramento non aveva avuto alcuna incidenza economica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8526 del 06/05/2020 (Rv. 657811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1590

Reati di danno - Accertamento dell'esistenza del danno come conseguenza della decisione di condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Natura implicita dello stesso - Limiti - Distinzione fra danno evento e danno conseguenza - Rilevanza.
Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8477 del 05/05/2020 (Rv. 657804 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223

Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.
In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020 (Rv. 657569 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226

Inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - Natura - Debito di valore - Conseguenze.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020 (Rv. 657569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224 , Cod_Civ_art_2043

Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 per condotta omissiva colposa - Accertamento del nesso causale fra tale condotta e l’evento lesivo - Criteri - Limiti - Sindacabilità dell’apprezzamento del giudice di merito in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati In genere.
In tema di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della l. n. 117 del 1988, il giudice che sia chiamato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa del magistrato e l'evento lesivo non può escluderne la ricorrenza solo perché tale evento si sarebbe comunque potuto realizzare in altro modo, dovendo egli valutare - alla stregua di un giudizio controfattuale fondato sulla regola del "più probabile che non" - la probabilità, positiva o negativa, che, alla luce degli elementi del caso concreto, detta condotta potesse evitare il rischio specifico del danno effettivamente verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli minori di una donna, uccisa dal marito con un coltello a serramanico, i quali avevano sostenuto che l'autorità requirente avesse colposamente omesso, con grave negligenza, di disporre una perquisizione dell'omicida, nonostante la vittima, in precedenti denunce, avesse fatto riferimento al menzionato coltello; in particolare, gli attori in primo grado avevano dedotto che la suddetta perquisizione, ove effettuata, avrebbe ragionevolmente condotto al sequestro dell'arma e, quindi, avrebbe potuto evitare il decesso della madre, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il crimine sarebbe stato, in ogni caso, commesso perché, anche qualora tale sequestro fosse stato disposto, l'omicida "avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere, semplicemente acquistandola").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7760 del 08/04/2020 (Rv. 657597 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223

Trasporto ferroviario -Cancellazione, interruzione o ritardo nel servizio - Indennizzo previsto dalla vigente normativa -Idoneità di tale normativa ad escludere il risarcimento di ulteriori pregiudizi - Esclusione -Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, la vigente normativa nazionale e comunitaria sulla tutela indennitaria, cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario, è diretta ad assicurare forme di "indennizzo" per le ipotesi di cancellazione, interruzione o ritardo nel detto servizio, ma non a impedire che, ricorrendone i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ai danni, patrimoniali e non, lamentati da un viaggiatore giunto a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo un tragitto ininterrotto durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020 (Rv. 657508 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2059

Risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Risarcimento del danno da ritardo - Liquidazione - Modalità - Fondamento.
In tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043

Pubblico impiego privatizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura contrattuale - Conseguenze sul regime prescrizionale.
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - In genere.
In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5740 del 03/03/2020 (Rv. 657303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2946

Decesso di congiunto disoccupato - Danno patrimoniale futuro - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri.
Ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5099 del 25/02/2020 (Rv. 657139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
MORTE DI CONGIUNTI

Danno da ritardato pensionamento - Natura - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.
All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4886 del 24/02/2020 (Rv. 656936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
RISARCIMENTO DEL DANNO
PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE

Danno da perdita della capacità lavorativa - Criteri di liquidazione - Quota di reddito perduta dalla vittima - Ultimo reddito noto risalente ad epoca anteriore al sinistro - Rivalutazione tramite ricorso al cd. FOI del tempo del sinistro.
Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020 (Rv. 657018 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
ONORE (REPUTAZIONE)
RISARCIMENTO DEL DANNO

Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
1641
2020

Violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico - Conseguenze dannose - Lesione dei diritti della salute e all'autodeterminazione - Configurabilità - Condizioni.
In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
obbligo di informazione del medico
responsabilità professionale

Art. 1227 c.c. - Differenza fra ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato.
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'

Debiti di valore - Interessi compensativi - Liquidazione - Presupposti - Automatico riconoscimento -Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale gli interessi compensativi erano stati riconosciuti al tasso legale, sulla somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di equo premio, dalla data della messa in mora sino a quella di deposito della sentenza di primo grado).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1111 del 20/01/2020 (Rv. 656651 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_429
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Danno alla persona - Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l'entità -Irrilevanza - Concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di non voler essere sottoposta, per scelta religiosa, ad emostrasfusioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
RISARCIMENTO DEL DANNO
VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Condotta non colposa del danneggiato - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante. (Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa, ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'

Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno, superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato - Limiti - Fatture - Mezzo di prova idoneità - Condizioni.
In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697
RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO IMMEDIATO E DIRETTO

Compressione o limitazione del diritto causate dall'altrui fatto dannoso - Valutazione economica - Presupposti - Criteri - Presunzioni semplici - Sufficienza - Ricorso ai parametri del c.d. danno figurativo - Ammissibilità.
La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33439 del 17/12/2019 (Rv. 656322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1174, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1666, Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_2043

Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278

Patologia ingravescente - Danno biologico - Successivo aggravamento e decesso del danneggiato in conseguenza della patologia - Autonoma risarcibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusione con sangue infetto.
In caso di patologia ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'originaria infermità e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal peggioramento delle condizioni di salute e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29492 del 14/11/2019 (Rv. 655798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223

Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019 (Rv. 655831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043

Violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico - Conseguenze dannose - Lesione dei diritti della salute e aN'autodeterminazione - Configurabilità - Condizioni.
In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Lesione del diritto all'autodeterminazione - Conseguenze dannose - Risarcibilità - Condizioni - Allegazione del pregiudizio - Necessità - Onere probatorio - Spettanza in capo al paziente - Ragioni - Mezzi di prova - Individuazione - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - In genere.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Omessa acquisizione del consenso informato - Allegazione, come danno-conseguenza, della sola sussistenza di un pregiudizio alla salute - Rilevanza causale della omissione informativa - Condizioni.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica- In genere.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno- conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043

Liquidazione del danno alla salute - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Discrezionalità del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti ”concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concause - Configurabilità - Malattia preesistente - Causalità materiale - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "coesistenti" - Causalità giuridica - Irrilevanza - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Rilevanza - Differenze.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale – permanente - In genere.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019 (Rv. 656174 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_115

Omessa acquisizione del consenso informato del paziente - Condotta illecita autonoma rispetto a quella inerente al trattamento terapeutico - Fondamento - Limiti - Unitarietà del rapporto medico-paziente - Conseguenze - Carattere plurioffensivo della condotta di omessa informazione - Configurabilità - Condizioni.
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - In genere.
In tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043

Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Perdita della possibilità di un miglior risultato incerto ed eventuale - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019 (Rv. 655791 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Coniuge separato solo di fatto - Risarcimento del danno non patrimoniale - Condizioni - Verifica della permanenza di un vincolo affettivo - Necessità - Fattispecie.
Il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del coniuge separato solo "di fatto" può essere accordato al coniuge superstite, purché si accerti che tra questo e la vittima sussistesse ancora - nonostante la separazione (ancorché non legalmente pronunciata) - un vincolo affettivo particolarmente intenso. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto della moglie al risarcimento del danno per l'uccisione del marito, il quale, pur senza addivenire alla separazione legale, aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, da oltre venti anni, cessato la convivenza e ogni altro rapporto con l'attrice).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019 (Rv. 655783 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Risarcibilità - Condizioni - Invalidità solo parziale del congiunto e condivisione dell'assistenza prestata - Irrilevanza - Fattispecie.
Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale del marito e dei figli della paziente lesa, risultata non totalmente dipendente dai congiunti, perché questi avevano prestato "un'assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28220 del 04/11/2019 (Rv. 655782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Contratto di utenza telefonica - Malfunzionamento del servizio di connessione analogica - Indennizzo previsto nella carta dei servizi - Esonero dall'onere di provare il danno - Esclusione - Fondamento.
Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27609 del 29/10/2019 (Rv. 655574 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1559, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
corte
cassazione
27609
2019

Contratto preliminare di preliminare - Ammissibilità - Condizioni - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Violazione dell'accordo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale.
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26484 del 17/10/2019 (Rv. 655674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2932
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
26484
2019

Servizio bancario di "trading on line" - Operazione di acquisto "long overnight" - Previsione dello "stop loss" - Vendita coattiva dei titoli senza il raggiungimento del "prezzo soglia" - Danno - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - risarcimento del danno
In tema di contratti di borsa effettuati tramite il servizio di "trading on line", la banca che, gestendo la piattaforma, proceda alla vendita coattiva delle azioni acquistate dal cliente in una operazione "long overnight" (cd. acquisto allo scoperto), senza il raggiungimento del prezzo fissato ai fini dello "stop loss", è tenuta a risarcire il danno cagionato al cliente, costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il minor prezzo di rivendita dei titoli, da liquidarsi equitativamente, tenendo presente, al massimo, il prezzo più alto ottenuto dalle azioni nel periodo compreso tra il momento della vendita coattiva e quello di "stop loss", poi verificatosi, senza che assuma rilievo, ai fini dell'esclusione del danno, il fatto che il cliente, prima della vendita coattiva, non avesse rivenduto i titoli, nonostante il raggiungimento di un valore anche maggiore del prezzo di acquisto, perché tale condotta non costituisce un elemento dotato di gravità ed univocità ex art. 2729 c.c., dovendo la valutazione presuntiva del comportamento dell'investitore tenere conto del complessivo andamento dei titoli. (La S.C. ha enunciato il principio in un caso in cui la vendita coattiva era stata eseguita dopo che, nel mercato di riferimento, si era verificato uno scambio ad un prezzo inferiore al "prezzo soglia", che poi era stato annullato, ma la banca non aveva provveduto ad annullare la vendita effettuata di conseguenza né a riacquistare i titoli venduti).
Corte di Cassaizone, Sez. 1 - , Sentenza n. 25843 del 14/10/2019 (Rv. 655626 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2729
CONTRATTI DI BORSA
CONTRATTI

Vendita di un immobile destinato ad abitazione - Certificato di abitabilità - Mancata consegna da parte del venditore - Conseguenze - Risarcibilità "ex se" del danno emergente - Fondamento - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità.
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, l'inadempimento dell'obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità è "ex se" foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'"an", è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25418 del 10/10/2019 (Rv. 655178 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Colpa grave - Equiparazione al dolo - Conseguenze - Risarcibilità dei danni prevedibili e non prevedibili - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che il lavoratore, coscientemente inadempiente all'obbligo di informare il datore di lavoro sulle caratteristiche della società cui era stata affidata in subappalto l'esecuzione di determinati lavori, fosse tenuto a risarcire i danni conseguenti all'inadempimento della subappaltatrice, perché imprevedibili in difetto di prova della inaffidabilità della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25168 del 08/10/2019 (Rv. 655385 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1225

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Demansionamento professionale del lavoratore - Diritto al risarcimento del danno - Natura patrimoniale - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità - Fattispecie.
In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il danno patrimoniale da demansionamento in misura corrispondente all’importo da questi versato all'INPS per il riscatto degli anni universitari, onde accedere prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre fine alla situazione di degrado ed emarginazione professionale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19923 del 23/07/2019 (Rv. 654787 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2103, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729

Costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Rapporti di lavoro sottratti "ratione temporis" all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 - Licenziamento nullo per il mancato superamento del periodo cd. di comporto - Disciplina ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Esclusione - Disciplina generale del codice civile - Applicabilità.
Nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la normativa "ratione temporis" vigente, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile.
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19661 del 22/07/2019 (Rv. 654740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_1223

Danno patrimoniale da lucro cessante - Perdita della capacità lavorativa - Liquidazione - Indennità di malattia e pensione di invalidità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Fondamento.
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019 (Rv. 654357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Danno "biologico terminale" - Risarcibilità "iure successionis" - Condizioni - Permanenza in vita per almeno 24 ore - Necessità - Stato di coscienza - Necessità - Esclusione.
Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18056 del 05/07/2019 (Rv. 654378 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Ritardata esecuzione dei lavori per causa riferibile all'Amministrazione - Domanda risarcitoria dell'appaltatore - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Cass. 14696/2019
In materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 14696 del 29/05/2019 (Rv. 654035 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1218 - Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno
Cod. Civ. art. 1664 – Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

Illecito costituente reato - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza - Fondamento - Liquidazione in via equitativa - Necessità - Criteri.
Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile.
La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019 (Rv. 654094 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno

Infortunio "in itinere" mortale - Liquidazione del danno - Rendita Inail in favore dei congiunti del lavoratore - "Compensatio lucri cum damno" - Necessità - Diritto al residuo risarcimento - Configurabilità - Limiti.
La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv. 654202 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno
Cod. Civ. art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore

Danno da lesione del rapporto parentale per le lesioni di non lieve entità patite dal prossimo congiunto - Ricorso alla prova presuntiva del danno - Ammissibilità - Riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019 (Rv. 653591 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2727

Risarcimento - Esistenza di danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11203 del 24/04/2019 (Rv. 653590 - 01)
Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729

Responsabilità medica - Fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario - Rilevanza sul piano del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso - Esclusione - Rilevanza sul piano della determinazione equitativa del danno - Condizioni e limiti.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire - sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto - solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 02)
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

Consenso informato - Diritto del paziente - Contenuto - Limiti - Inderogabilità - Fondamento.
Il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona - bene che riceve e si correda di una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile -, o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento "absque pactis" sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale "deficit" di informazione, il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10423 del 15/04/2019 (Rv. 653580 - 01)
Cod_Civ_art_0005, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.
L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9985 del 10/04/2019 (Rv. 653576 - 01)
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_360_1

Contratti in genere - caparra – confirmatoria - Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_2697
restituzione della caparra
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Possesso - azioni a difesa del possesso - reintegrazione da spoglio - risarcimento del danno - Danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino - Automatica liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile (nella specie, tre posti auto all'interno di un cortile condominiale) in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7871 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1102

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Pregiudizi causati dal ritardo eccessivo nella definizione del giudizio - Perdita di "chance" - Indennizzabilità - Inclusione - Fattispecie.
Il danno patrimoniale indennizzabile per violazione del principio della ragionevole durata del processo comprende il pregiudizio che costituisce conseguenza diretta di tale violazione e, quindi, anche quello subito per perdita di "chance", purché esso non si risolva in una mera aspettativa di fatto, ma presenti i caratteri di un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, pure in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico. (Nella specie, la S.C. ha escluso, altresì sotto il profilo della perdita di "chance", che costituisse danno derivante dalla eccessiva durata del giudizio presupposto quello dovuto alla sopravvenuta ammissione al concordato preventivo del debitore, cui era conseguita, in applicazione delle regole di tale procedura, la falcidia del credito vantato dai ricorrenti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7570 del 18/03/2019

Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - Beni demaniali - Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Configurabilità - Caso fortuito - Onere della prova - responsabilita' civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade - responsabilita' civile - colpa o dolo - caso fortuito e forza maggiore - In genere.
In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano causato la caduta, senza indagare se il Comune convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6326 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Emolumenti previdenziali e indennitari - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività - Fattispecie.
In tema responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie rendita
Inail, pensione privilegiata ed incentivo all'esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6269 del 04/03/2019
Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1910, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1223

Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica -Responsabilità omissiva della struttura sanitaria - Accertamento del nesso causale - Valutazione dell'unitario contegno - Necessità - Parcellizzazione dei singoli episodi nei quali esso si articola - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale va condotto attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva operato una parcellizzazione dei singoli episodi dell'unitario contegno omissivo addebitato alla struttura, concentrandosi soltanto sull'ultimo episodio ed ignorando del tutto i due precedenti nonché le risultanze dell'elaborato peritale, predisposto in sede penale, senza valutare se, nell'insieme, tutti gli elementi unitariamente considerati fossero idonei all'accertamento del nesso causale tra l'omessa diagnosi di patologia cardiaca e l'intervenuto decesso dal paziente per attacco ischemico, secondo il principio del "più probabile che non").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5487 del 26/02/2019
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223
condotta omissiva della struttura sanitaria

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assegno di invalidità erogato dall’INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - In genere.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4734 del 19/02/2019

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Assenza di coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore della provvidenza - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Condizioni.
In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4309 del 14/02/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226

Responsabilità civile - padroni, committenti e imprenditori - Responsabilità per fatto dell’ausiliario - Condizioni - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie in tema di responsabilità da riparazione di auto ad opera di officina autorizzata.
Il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in ipotesi di "leasing" avente ad oggetto un'autovettura, con clausola di garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il "lesee" e presso officine autorizzate dal "lessor", aveva escluso la responsabilità di quest'ultimo per la rottura del motore, nonostante questa fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4298 del 14/02/2019
fine
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