Obbligazioni - mora della p.a. - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)Restituzioni all’esportazione - Reg. CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza.
In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219
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Cessione dei crediti - competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)Foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Diritti di obbligazione - Foro convenzionale - Cessione del credito - Effetti rispetto al cessionario rimasto estraneo alla cessione - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.
In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029 …...
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32426 del 22/11/2023 (Rv. 669602 - 01)Organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - in genere -Costituzione in mora dell'Usl – Modalità - Richiesta scritta del creditore - Necessità - Trasmissione delle distinte riepilogative - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32426 del 22/11/2023 (Rv. 669602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1182 …...
Obbligazioni in genere - adempimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 01)Tempo dell'adempimento - termine - Rispetto del termine di adempimento - Buona fede - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375 …...
Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione – Cass. n. 10862/2023Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Diritti di obbligazione - Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione - Cessione del credito - Accertamento del tempo di scadenza dell’obbligazione - Cessione perfezionata dopo la scadenza dell’obbligazione - Competenza del foro del luogo di domicilio del cedente al tempo della scadenza - Sussistenza.
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10862 del 24/04/2023 (Rv. 667687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_020
Corte
Cassazione
10862
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Versamento di somma mediante bonifico – Cass. n. 8046/2023Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere - Versamento di somma mediante bonifico - Prova mediante produzione in giudizio dell'estratto conto del "solvens" - Esclusione - Ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma - Applicazione del principio di vicinanza della prova - Esclusione - Fondamento.
La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2023 (Rv. 667502 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1188, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
8046
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Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria – Cass. n. 7065/2023Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria - Materia contrattuale ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 44 del 2001 - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione - Individuazione.
In tema di giurisdizione, sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell'acconto versato rientrano nella "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 (applicabile "ratione temporis"); pertanto, è consentito all'attore convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell'Unione Europea in caso di controversia ricadente nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell'indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell'obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7065 del 09/03/2023 (Rv. 667193 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1182
Corte
Cassazione
7065
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Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità – Cass. n. 20396/2022Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti - Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile) - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza.
Ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c, l'art. 26 bis, comma 1, dello stesso codice, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il MIUR).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20396 del 24/06/2022 (Rv. 665121 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_026, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Civ_art_1182
Corte
Cassazione
20396
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Obbligazione pecuniaria – Cass. n. 39028/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazione pecuniaria - Determinazione del "forum destinatae solutionis" e della "mora ex re" - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su "an" e "quantum" - Irrilevanza.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
Corte
Cassazione
39028
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Obbligazioni pecuniarie – Cass. n. 34944/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni pecuniarie - Nozione - Conseguenze - Luogo dell'adempimento - Individuazione.
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1277
Corte
Cassazione
34944
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Mancata determinazione convenzionale – Cass. n. 34944/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze in tema di adempimento - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Individuazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza.
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_020
Corte
Cassazione
34944
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Domicilio del creditore al momento della scadenza – Cass. n. 33087/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.
Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33087 del 10/11/2021 (Rv. 662965 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182
Corte
Cassazione
33087
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Cessione del credito relativa a canoni di locazione – Cass. n. 15229/2021Competenza civile - competenza per territorio - Obbligazioni in genere - cessione dei crediti in genere - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.
La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_413
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Espropriazione per pubblica utilità - Indennità – Cass. n. 7687/2021Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi – corrispettivi - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Decorrenza degli interessi corrispettivi - Costituzione in mora - Esclusione - Decorrenza dalla domanda - Fattispecie.
Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7687 del 18/03/2021 (Rv. 660797 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1182 …...
Diritti di obbligazione – Cass. n. 6190/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito, discendente dalla contestazione del rapporto cui è collegata - Art. 1182, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6190 del 05/03/2021 (Rv. 660785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1182 …...
Diritti di obbligazione – Cass. n. 4792/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie In genere.
In tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell’attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Cass. n. 13082/2020Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Rimborso Irpeg - Adempimento da parte dell'Ufficio - Data di esecuzione - Mandato di pagamento - Rilevanza - Conseguenze sul termine finale di decorrenza degli interessi - Comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento ed effettivo accredito - Irrilevanza.
In caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza Irpeg, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - avviene alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore stabilita dall'art. 1182 c.c. Pertanto, è da tale momento, anche alla luce del disposto di cui all'art. 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre il termine finale degli interessi sulle somme da rimborsare, restando invece irrilevanti sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente (da farsi in termini ragionevoli), sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13082 del 30/06/2020 (Rv. 658106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1218
corte
cassazione
13082
2020 …...
Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 11787/2020Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.
Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_042
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11787
2020 …...
Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) - Cass. n. 11781/2020Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020 (Rv. 658446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
11781
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo – Cass. n. 3505/2020Obbligazioni degli enti pubblici - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020 (Rv. 657235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cass. n. 32692/2019Competenza - Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Onere di allegazione - Domicilio del venditore - Art. 1498, terzo comma, c.c. - Operatività ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. - Sussistenza.
La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32692 del 12/12/2019 (Rv. 656299 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1498, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cass. n. 31046/2019Liquidazione della quota del socio uscente - Modalità - Artt. 2289 e 2297 c.c. - Effetti sulla competenza territoriale - Foro del domicilio del creditore - Applicabilità - Fondamento.
La liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 comma 1, c.c., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, comma 3, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31046 del 27/11/2019 (Rv. 656291 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2297, Cod_Proc_Civ_art_042
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Tutela giuridica delle persone residenti nel territorio della comunità economica europea - Cass. n. 15748/2019Comunità europea - Controversia volta a stabilire il compenso non quantificato al momento del conferimento dell'incarico - Determinazione del giudice competente - Applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968 - Luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta - Individuazione di tale luogo - mandato - obbligazioni del mandante - spese e compenso del mandatario
Nelle controversie concernenti la quantificazione del compenso del mandatario disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968, la competenza del giudice può essere determinata, oltre che in relazione alla residenza del convenuto, anche, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della citata Convenzione, avendo riguardo al luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta. Tale ultimo luogo va individuato, alla luce delle sentenze De Bloose e Tessili della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dell'obbligazione corrispondente al diritto al pagamento del detto compenso e non a quello all'esecuzione del mandato e tenendo conto della legge regolatrice del rapporto in questione secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, essendo stato domandato il pagamento del menzionato compenso al giudice italiano, trovasse applicazione l'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, richiamato dall'art. 57 della l. n. 218 del 1995, in forza del quale veniva in rilievo la legge del paese con cui il contratto aveva il collegamento più stretto e, quindi, del luogo di residenza abituale della parte che doveva fornire la prestazione caratteristica, ovvero il mandatario; ne conseguiva che, poiché il corrispettivo non era stato stabilito al momento del conferimento dell'incarico, la controversia era regolata, essendo il credito illiquido, dal comma 4 dell'art. 1182 c.c. che indicava, come luogo di adempimento dell'obbligazione, il domicilio del debitore al tempo della scadenza).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15748 del 12/06/2019 (Rv. 654576 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182
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Adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativoCompetenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - in genere - obbligazioni della p.a. - "forum destinatae solutionis" - individuazione - sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n.142 del 1990 e il d.lgs.n.77 del 1995 - sussistenza - necessità di specifica pattuizione – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018
Anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018
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Trattamento di fine rapporto di lavoro - obbligazioniLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – indennità - di fine rapporto di lavoro - in genere - trattamento di fine rapporto di lavoro - natura - credito liquido e determinato - luogo di esecuzione della prestazione - domicilio del lavoratore - obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie in genere. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018
>>> E' compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 …...
Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006Obbligazioni pecuniarie - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore alla scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Domicilio del cessionario - Applicabilità - Condizioni.
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006
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Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - a creditore apparente – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14445 del 15/07/2016Locazione immobiliare - Morte del locatore - Pagamento in buona fede dei canoni all'erede apparente - Efficacia liberatoria - Configurabilità.
Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni erri, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14445 del 15/07/2016
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Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - a creditore apparente – Sez. 3, Sentenza n. 14445 del 15/07/2016Locazione immobiliare - Morte del locatore - Pagamento in buona fede dei canoni all'erede apparente - Efficacia liberatoria - Configurabilità.
Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore.
Sez. 3, Sentenza n. 14445 del 15/07/2016
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 17651/2015Obbligazione di pagare i contributi al Consorzio CONAI - Foro facoltativo - Sede del Consorzio - Fondamento - Luogo di emissione delle fatture - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali al Consorzio CONAI, è territorialmente competente il giudice del luogo ove il Consorzio ha sede (e, cioè, Roma), ravvisandosi nell'adesione allo stesso il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo dove l'obbligazione, di natura pecuniaria, va adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., mentre il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni sul cui importo sono calcolati i contributi dovuti rileva unicamente nel caso di deroga convenzionale alla competenza, con rinunzia espressa del creditore al diritto di ricevere il pagamento presso il proprio domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17651 del 04/09/2015
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 17474/2015Domanda risarcitoria da illecito civile - Eccezione di incompetenza sollevata dal condominio convenuto - Contestazione di tutti i fori concorrenti - Necessità - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l'ufficio dell'amministratore, del foro dell'insorgenza dell'obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del "forum destinatae solutionis", coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 1182 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17474 del 02/09/2015
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 10858/2015Vendita - Pagamento del prezzo a mezzo ricevute bancarie - Spostamento del luogo di adempimento - Inidoneità - Limiti.
Ai fini della competenza per territorio di cui all'art. 20 cod proc. civ., non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cd. ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare, ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., a quello del debitore, salvo che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dell'art. 1182 e dell'art. 1498, terzo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10858 del 26/05/2015
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Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015Pagamento del canone tramite bonifico bancario - Disponibilità della somma oltre il termine pattuito - Tolleranza del locatore - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015
La tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento del canone a mezzo bonifico bancario, anziché presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, non implica, di per sè, salvo prova contraria gravante sul conduttore, anche l'accondiscendenza ad ottenere la materiale disponibilità di quanto dovutogli oltre il termine all'uopo pattuito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11110 del 28/05/2015
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 270/2015Obbligazioni degli enti pubblici - Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015
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locazione - obbligazioni del conduttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
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Locazione - obbligazioni del conduttore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 6762/2014Domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Competenza ex art. 20 cod. proc. civ. - Criterio di individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione - Riferimento al luogo di adempimento della prestazione originaria - Necessità.
Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 14934/2013Controversia avente ad oggetto il pagamento di obbligazione derivante da fatto illecito - "Forum delicti" e "forum destinatae solutionis" - Alternatività - Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione convenuta - Onere di contestare la competenza del giudice adito con rifermento a tutti i criteri di collegamento - Necessità - Conseguenze del mancato assolvimento - Inammissibilità dell'eccezione.
Nelle cause nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato e nelle quali sia dedotta un'obbligazione da fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio assume rilievo, alternativamente, sia il "forum delicti" sia il "forum destinatae solutionis", sicché, ove la convenuta amministrazione eccepisca l'incompetenza territoriale, essa ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con rifermento a tutti i possibili criteri di collegamento, pena l'inammissibilità dell'eccezione ed il consolidamento della competenza in capo al giudice che procede.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14934 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Cass. n. 22001/2012Danno da accettazione in pagamento di un assegno trafugato - Responsabilità della banca trattaria per mancata pubblicizzazione del furto dell'assegno - Competenza per territorio sulla domanda di risarcimento - Individuazione - Criteri.
Competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno patito da chi abbia ricevuto in pagamento un assegno di provenienza furtiva, proposta nei confronti della banca trattaria e fondata sull'allegazione dell'omessa adozione da parte di quest'ultima di una adeguata pubblicità della sottrazione del titolo, è il giudice del luogo in cui risiede o ha sede il danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22001 del 06/12/2012
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 19920/2012Vendita - Controversia relativa al pagamento del prezzo - Pagamento non contestuale alla consegna - Luogo del pagamento in assenza di diverso accordo delle parti - Domicilio del venditore - Art. 1498, terzo comma, cod. civ. - Operatività ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 cod. civ., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19920 del 14/11/2012
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19920
2012
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19473 del 09/11/2012Domicilio della società creditrice ex art. 1182 cod. civ. - Coincidenza con la sede principale - Irrilevanza della filiale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19473 del 09/11/2012
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 6882/2012Obbligazioni della P.A. - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - Applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n.142 del 1990 e il d.lgs.n.77 del 1995 - Sussistenza - Necessità di specifica pattuizione - Esclusione.
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6882 del 07/05/2012
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6882
2012
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 21000/2011Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ.) - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza.
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011
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21000
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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011Individuazione dell'obbligazione pecuniaria - Adempimento - Rispettivamente al domicilio del creditore o del debitore - Fondamento - Condizioni e limiti.
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10837 del 17/05/2011Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel "quantum" - Art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10837 del 17/05/2011
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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 cod. proc. civ. - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Individuazione del luogo della sede legale e del rapporto tra il terzo ed il debitore - Esclusione - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza - Fondamento.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio - da determinarsi in base alla residenza del "debitor debitoris" - nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 cod. proc. civ., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, cod. civ., 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 278, primo comma, lett. d), 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l'accertamento dell'obbligo del terzo di effettuare, come delegato "ex lege", il pagamento di un debito della stessa P.A., nella medesima sede, la Sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel "quantum" - Art. 1182, terzo comma, cod. civ. - Applicabilità - Complessità dell'indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 12455/2010Eccezione di incompetenza - Accertamenti istruttori con ricoso a prove costituende - Ammissibilità - Esclusione - Art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato - Riferimento alle sommarie informazioni - Portata - Fattispecie.
L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 cod. proc. civ. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010
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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del 18/12/2009 Provvigioni e indennità spettanti al mediatore - Pagamento al domicilio del creditore - Determinazione in tale luogo del "forum destinatae solutionis" - Sussistenza - Fondamento.
La disposizione dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 26790 del 18/12/2009
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 21661/2009Trasmissione televisiva dal contenuto diffamatorio - Lesione dei diritti della personalità tramite mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza per territorio - Individuazione - "Forum commissi delicti" - Luogo di domicilio o residenza della persona offesa o della sede della persona giuridica - Sussistenza - Fondamento.
Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009
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21661
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - morosità del conMorosità del conduttore - Termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Scadenza del termine concesso in giorno festivo - Norme applicabili - Fondamento - Natura sostanziale del termine di pagamento nella sanatoria - Conseguenze sul piano processuale.
Nel caso in cui sia concesso termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e il termine scada in giorno festivo, si applicano le regole dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., in correlazione sistematica con gli artt. 1185 e 1187 cod. civ., stante la natura sostanziale di tale termine, che elide "ope legis" l'effetto proprio dell'inadempimento esistente, sicché la proroga del termine, pur prevista dalla norma processuale, non contiene una limitazione "ad horas" del "dies ad quem", come si desume dalla disciplina generale dettata dal codice civile. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata negata l'ordinanza provvisoria di rilascio per la morosità e sia stato disposto il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, in relazione alla domanda di risoluzione ed alla riconvenzionale ritualmente proposta, il giudice della successiva fase di merito deve esaminare il tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a quello festivo, entro lo spirare di tale giorno (entro le ore 24), anche a mezzo di vaglia postale, se tale mezzo non sia stato espressamente contestato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 16/05/2008
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - disposizioni processuali - controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - morosità del conMorosità del conduttore - Termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Scadenza del termine concesso in giorno festivo - Norme applicabili - Fondamento - Natura sostanziale del termine di pagamento nella sanatoria - Conseguenze sul piano processuale.
Nel caso in cui sia concesso termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e il termine scada in giorno festivo, si applicano le regole dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., in correlazione sistematica con gli artt. 1185 e 1187 cod. civ., stante la natura sostanziale di tale termine, che elide "ope legis" l'effetto proprio dell'inadempimento esistente, sicché la proroga del termine, pur prevista dalla norma processuale, non contiene una limitazione "ad horas" del "dies ad quem", come si desume dalla disciplina generale dettata dal codice civile. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata negata l'ordinanza provvisoria di rilascio per la morosità e sia stato disposto il prosieguo del giudizio per l'esame del merito, in relazione alla domanda di risoluzione ed alla riconvenzionale ritualmente proposta, il giudice della successiva fase di merito deve esaminare il tempestivo pagamento effettuato nel giorno successivo a quello festivo, entro lo spirare di tale giorno (entro le ore 24), anche a mezzo di vaglia postale, se tale mezzo non sia stato espressamente contestato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12424 del 16/05/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 4024/2008Novazione dell'originaria obbligazione - Contestazione sulla sussistenza della novazione - Applicazione del criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Accertamento sulla esistenza della novazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 cod. proc. civ. ed art. 1182, commi primo e terzo, cod. civ.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda, che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 4024 del 18/02/2008
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 22941/2007Procedimento sommario - D'ingiunzione - Giudice competente per territorio ad emettere il d. i. - Vendita - Pagamento del prezzo presso o tramite istituto bancario - Spostamento del luogo di adempimento - Esclusione - Condizioni.
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ. non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma terzo, cod. civ., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22941 del 30/10/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 17399/2007Somma di denaro - Pagamento - Domanda nei confronti della P.A. - Competenza per territorio - Criteri ex art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una P.A., è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma quarto cod. civ., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d), 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007
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Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007Somma di denaro - Pagamento - Domanda nei confronti della P.A. - Competenza per territorio - Criteri ex art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una P.A., è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma quarto cod. civ., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d), 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 15601/2007Obbligazione pecuniaria - Adempimento - Domanda nei confronti di una P.A. - Competenza per territorio - Criteri previsti dall'art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Determinazione.
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita - in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del r.d. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del r.d. n. 827 del 1924 - all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15601 del 12/07/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 2758/2007Domanda avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte di ente pubblico - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile. Pertanto, la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 08/02/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 453/2007Azione di ripetizione dell'indebito - Richiesta di accertamento dell'inesistenza soggettiva od oggettiva del rapporto obbligatorio fondante l'esecuzione della prestazione - Applicazione dei fori dell'insorgenza dell'obbligazione e del luogo di adempimento - Riferimento all'obbligazione di restituzione - Esclusione - Riferimento all'obbligazione soggettivamente od oggettivamente inesistente - Necessità - Fondamento - Eccezione a tale regola - Esercizio dell'azione di ripetizione sulla base di precedente giudicato di accertamento dell'indebito o di negozio di accertamento incontestato - Riferimento ai fori all'obbligazione di restituzione - Sussistenza.
In tema di competenza per territorio derogabile, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso - inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del "forum destinatae solutionis" e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto. Soltanto allorquando la domanda di ripetizione si basi su un giudicato già formatosi sull'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione, ovvero su un negozio "inter partes", che abbia accertato tale inesistenza …...
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 23410/2006Decreto ingiuntivo emesso sulla base di assegno bancario privo del luogo di emissione - Conseguenze - Nullità dell'assegno - Configurabilità - Valore di promessa di pagamento - Sussistenza - Giudizio di opposizione - Competenza territoriale - Luogo di domicilio del creditore.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di un assegno privo del luogo di emissione, il titolo è nullo per mancanza di un requisito essenziale ed è utilizzabile solo come promessa di pagamento, potendosi presumere "iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; ne consegue che il giudice territorialmente competente sotto il profilo del "forum destinatae solutionis" va determinato a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ. nel giudice del luogo di domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23410 del 31/10/2006
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 21625/2006Azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Criterio di determinazione della competenza territoriale - Riferibilità al luogo nel quale si è verificato l'inadempimento - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione - Necessità.
In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Cass. n. 28227/2005"Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. trova applicazione anche rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 cod. civ., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 cod. proc. civ.) .
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005
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competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - in genere – Cass. n. 28227/2005"Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito - Disciplina di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. trova applicazione anche rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 cod. civ., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 cod. proc. civ.) .
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005
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competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 19958/2005Criterio di determinazione di cui al terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. (c.d. foro del creditore ) - Applicabilità in caso di mancata determinazione della somma dovuta e di previsione delle modalità di determinazione - Condizioni - Fattispecie in tema di appalto. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, cod. civ. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Sulla base di tale principio la S.C.. ha affermato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. in relazione a fattispecie di appalto, nella quale nell'apposito capitolo di un contatto si era fatto riferimento ad un "allegato computo metrico estimativo" e, riguardo ad altro contratto, era stato allegato un computo metrico).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 19958 del 14/10/2005
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Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15012 del 15/07/2005Domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale - Determinazione del "forum destinatae solutionis" - Criteri - Fattispecie.
In tema di competenza territoriale, per "obbligazione dedotta in giudizio", ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta. (Nel caso di specie la S.C. ha determinato, in ordine alla responsabilità contrattuale, il luogo di adempimento dell'obbligazione con riguardo a quello in cui era stato eseguito l'intervento operatorio ed in cui era stato prescritto il farmaco il cui uso avrebbe determinato il danno).
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Competenza civile - competenza per territorio - foro della p.a. (erariale) – Cass. n. 14441/2005Controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato - " Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Criteri - Inderogabilità dello stesso - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro nè esclusivo, nè inderogabile. (Fattispecie in tema di risarcimento da parte dell'Amministrazione dei danni subiti dal privato per effetto del contagio da epatite post-trasfusionale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14441 del 08/07/2005
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Cass. n. 11016/2005Obbligazioni della P.A. - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - Applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n. 142 del 1990 e il d.lgs. n. 77 del 1995 - Sussistenza - Necessità di specifica pattuizione - Esclusione.
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005
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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005U.S.L. della Regione Sicilia - Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Inidoneità.
Con riguardo al debito di una U.S.L. della Regione Sicilia nei confronti di un farmacista, l'accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, n. 94, non determina uno spostamento del 'locus destinatae solutionis', in quanto stabilisce una mera semplificazione delle modalità di riscossione del credito e non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo d'adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria dell'U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato ai beneficiari, con la conseguenza che il diritto agli interessi moratori ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sorge solo a seguito della costituzione in mora del debitore, che non può ritenersi integrata dal mero invio, da parte dei farmacisti, delle distinte riepilogative mensili previste dal succitato d.P.R., poichè, secondo l'accordo nazionale sopra richiamato, il credito del farmacista nasce soltanto successivamente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 2891/2005Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.
Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2891 del 14/02/2005
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