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1173. Fonti delle obbligazioni.

Art.1173. Fonti delle obbligazioni.

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Documenti collegati:

Obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26388 del 30/09/2025 (Rv. 676364-01)
Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento. La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. Obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26388 del 30/09/2025 (Rv. 676364-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173,  Cod_Civ_art_1224 …...
Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16996 del 24/06/2025 (Rv. 675330 - 01)
Piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - comparti edificatori - consorzi - Consorzi obbligatori - Oneri di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni - Obbligazioni propter rem - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione. In tema di consorzi obbligatori, non sono configurabili come obbligazioni reali (o "propter rem") le obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazione con l'ente pubblico. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16996 del 24/06/2025 (Rv. 675330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173 …...
Amministrazione pubblica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 02)
Responsabilità della P.A. per il danno da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo annullato - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio. In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218   …...
Amministrazione pubblica - Responsabilità della P.A. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 01)
Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13289 del 19/05/2025 (Rv. 674874 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218   …...
Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11827 del 05/05/2025 (Rv. 674767 - 01)
Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - indennità per la perdita dell'avviamento - esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza. Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11827 del 05/05/2025 (Rv. 674767 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1173   …...
Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11827 del 05/05/2025 (Rv. 674767-01)
Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - indennità per la perdita dell'avviamento - esecuzione dei provvedimenti di rilascio - Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza. Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11827 del 05/05/2025 (Rv. 674767-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1173 …...
Condominio negli edifici - Uso della proprietà esclusiva - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6819 del 14/03/2025 (Rv. 674274 - 01)
Uso della proprietà esclusiva - Vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere - Immobile in origine di proprietà esclusiva di uno dei condomini - Obbligazione reale tipica - Esclusione - Fattispecie.- Obbligazioni "propter rem". Il negozio con cui, successivamente alla costituzione del condominio, si imprime ad un immobile, ab origine di proprietà di uno dei condomini, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, difettando il requisito della tipicità, giacché non esiste una disposizione di legge che contempli l'obbligazione reale tipica di concedere in uso perpetuo un bene immobile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'esistenza di una obligatio propter rem nel vincolo di destinazione perpetua a titolo gratuito del vano adibito ad alloggio del portiere in forza della destinazione concreta a tale scopo, della consapevolezza dell'acquirente e della assenza di corresponsione di alcuna somma, da parte del condominio, al suo dante causa per l'uso del vano stesso ma senza verificare se l'atto di acquisto della proprietà esclusiva del predetto vano contenesse l'espressa menzione della volontà delle parti di mantenere il vincolo di destinazione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6819 del 14/03/2025 (Rv. 674274 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1322   …...
Responsabilità professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01)
Pubblicazione di un testamento olografo - Oggetto dell’incarico - Assistenza dell'erede o del legatario nella valutazione di convenienza della disposizione - Esclusione - Fattispecie. In relazione alla pubblicazione di un testamento olografo, l'oggetto dell'incarico al notaio va circoscritto all'atto di pubblicazione e non ricomprende una consulenza circa l'opportunità o la mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, ha escluso la responsabilità del notaio per aver omesso una più pregnante indagine sul punto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Amministrazione pubblica - obbligazioni in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024 (Rv. 673013-01)
Fonti delle obbligazioni - Danno c.d. “da atto lecito” - Condotta non colposa e non illecita - Sussistenza di una responsabilità risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale - che aveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento del danno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale, conseguente ad una condotta ritenuta non colposa - per aver accolto una pretesa giuridicamente impossibile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024 (Rv. 673013-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_382 …...
Amministrazione pubblica - responsabilità contrattuale da contatto sociale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3350 del 06/02/2024 (Rv. 669961-01)
Autorità di vigilanza per fatto di un dipendente o funzionario - Condizioni - Specificità della regola di condotta violata a protezione diretta dei soggetti lesi - Necessità - Fattispecie. La responsabilità contrattuale da contatto sociale, che, alla stregua dell'art. 1173 c.c., è ascrivibile all'operato delle autorità di vigilanza per il fatto commesso dal proprio dipendente o dal proprio funzionario allorché, per la posizione di protezione rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito, postula che il danno sia derivato da una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela. (Nella specie, la S.C. ha escluso che gli organi di controllo di un istituto di mutualità in dissesto, quali il Mise o Confcooperative, la Banca d'Italia e il Ministero per lo sviluppo economico, fossero venuti meno ad un obbligo di protezione specifica nei confronti dei titolari di libretti e certificati di deposito emessi dal medesimo istituto, in quanto gli scopi da ciascuno di essi perseguiti mirano a tutelare interessi riguardanti la generalità dei consociati e non quelli specifici dei reclamanti, tutelabili, in difetto del presupposto del contatto sociale, solo nell'ambito del neminem laedere ex art. 2043 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3350 del 06/02/2024 (Rv. 669961-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_2043 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01)
Danni futuri - in genere - Danno permanente - Sentenza di condanna al risarcimento - Omessa esecuzione - Autonomo titolo di responsabilità - Esclusione. L'omessa esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno permanente non integra un autonomo titolo di responsabilità rispetto alla iniziale condotta illecita, contribuendo, piuttosto, ad aggravarne le conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36099 del 27/12/2023 (Rv. 669725 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità civile - Minore in affidamento eterofamiliare Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 (Rv. 669123 - 01)
Responsabilità da contatto sociale del Comune affidante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione). Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 (Rv. 669123 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2043 …...
Notariato - responsabilità professionale Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23600 del 02/08/2023 (Rv. 668716 - 01)
Notaio - Obbligo di consiglio alle parti - Correttezza e buona fede nell'adempimento dell'incarico professionale - Obbligo di chiarimento - Solo rispetto alle clausole ambigue - Esclusione - Anche sugli effetti pratici dell'atto - Fattispecie in tema di omessa informazione circa l'operatività di un accollo esterno liberatorio di un mutuo immobiliare quale prezzo della compravendita. L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. (In applicazione del principio la Corte, in relazione al rogito di una compravendita immobiliare con accollo da parte del compratore delle residue rate del mutuo ipotecario stipulato dalla parte venditrice e contestuale rilascio di quietanza di saldo del prezzo e rinuncia all'ipoteca legale, ha ritenuto configurabile l'obbligo del notaio di informare il venditore circa l'effetto non liberatorio di tale accollo, nonostante che il contratto riproducesse la disposizione del capitolato di mutuo che prevedeva la necessità di un'espressa dichiarazione dell'istituto di credito mutuante ai fini della liberazione del debitore originario). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23600 del 02/08/2023 (Rv. 668716 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1173 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)
Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni. In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1337 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01)
Impiego pubblico - impiegati dello stato - Riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico - Trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione ex art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 - Obbligo "ex lege" - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Risarcimento del danno - Fattispecie. In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17658 del 20/06/2023 (Rv. 668471 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218 …...
Interessi sulla somma riconosciuta – Cass. n. 10096/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione - Indennizzo - Obbligazione "ex lege" - Interessi sulla somma riconosciuta - Spettanza - Decorrenza - Dalla domanda o dal decreto - Condizioni.   In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10096 del 17/04/2023 (Rv. 667637 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282   Corte Cassazione 10096 2023 …...
Piano provinciale delle attività estrattive (P.P.A.E.) – Cass. n. 3496/2023
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Piano provinciale delle attività estrattive (P.P.A.E.) - Annullamento - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla legittimità dello stesso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.   La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 3496 del 06/02/2023 (Rv. 666885 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 3496 2023 …...
Mancato recepimento di direttive comunitarie – Cass. n. 25363/2022
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Fatto costitutivo - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022 (Rv. 665442 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 25363 2022 …...
Controversia relativa all’indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico – Cass. n. 9781/2022
Contratti agrari - controversie - procedimento - competenza e giurisdizione - sezioni specializzate - competenza - Controversia relativa all’indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico - Inclusione - Domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - Irrilevanza - Ragioni.   La controversia relativa all'indennità per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo, oggetto di contratto di affitto di azienda agricola, rientra nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite a detto giudice tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile; è irrilevante, pertanto, che la domanda sia proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. piuttosto che dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, stante la natura indennitaria, e non risarcitoria, della pretesa azionata, che configura una ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell'esecuzione del contratto. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9781 del 25/03/2022 (Rv. 664454 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_1173   Corte Cassazione 9781 2022 …...
Assenza di pattuizione di un corrispettivo – Cass. n. 38592/2021
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - Corrispettivo - Assenza di pattuizione - Rilevanza per escludere obbligazioni contrattuali - Esclusione.   Nel contratto di prestazione d'opera professionale l’assenza di pattuizione di un corrispettivo non consente di escludere l'esistenza di un'obbligazione contrattuale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38592 del 06/12/2021 (Rv. 663352 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2225   Corte Cassazione 38592 2021 …...
Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione – Cass. n. 37251/2021
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Medici specializzandi - Indennità spettante per la mancata percezione di adeguata remunerazione - Inclusione dei corsi negli appositi elenchi o loro equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Onere della relativa prova - Ripartizione - Contestazione di tale inserimento o della detta equipollenza - Natura di mera difesa.   In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37251 del 29/11/2021 (Rv. 663320 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 37251 2021 …...
  Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente – Cass. n. 27934/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente - Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario - Spettanza - Esclusione - Fondamento. In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021 (Rv. 662579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_1173   Corte Cassazione 27934 2021 …...
Autorizzazioni e concessioni - Convenzione urbanistica – Cass. n. 12428/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione tramite arbitrato - Limiti - Lesione dell'affidamento del privato - Condizioni - Fattispecie. La controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato nella inerzia dell'amministrazione, consistita nell'omessa sottoscrizione del nuovo schema di convenzione urbanistica, approvato con delibera del Consiglio comunale, e nel perdurante mancato esercizio del potere di revoca, un comportamento idoneo a indurre il legittimo affidamento del privato sulla conclusione della convenzione). Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 12428 del 11/05/2021 (Rv. 661305 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218 …...
Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria – Cass. n. 615/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Istanza di ammissione al regime della Cassa integrazione straordinaria - Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo - Affidamento ingenerato nel datore di lavoro dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. In materia di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla pretesa risarcitoria dell'imprenditore, fondata sulla lesione dell'affidamento riposto nella condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede; ciò in quanto la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 615 del 15/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilità "da contatto sociale" – Cass. n. 29711/2020
Responsabilita' civile - Da contatto sociale - Configurabilità - Presupposti - Specifico obbligo di protezione verso i terzi - Necessità - Fondamento. La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1173 corte cassazione 29711 2020 …...
Compromesso e clausola compromissoria - Richiesta di risarcimento del danno da parte del privato – Cass. n. 29188/2020
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - controversie assoggettabili - Trattative condotte dalla P.A. al di fuori della necessaria procedura di evidenza pubblica - Recesso ingiustificato - Richiesta di risarcimento del danno da parte del privato - Controversia che coinvolge interessi legittimi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Arbitrabilità. Nell'ipotesi in cui la P.A. arbitrariamente coinvolga il privato in una trattativa su un piano paritetico, al di fuori della necessaria procedura di evidenza pubblica, creando un ingiustificato affidamento poi frustrato da pur legittimi provvedimenti di autotutela, la domanda risarcitoria formulata dal privato non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma di un diritto soggettivo, deducendosi non già il cattivo esercizio del potere ma la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nel corso delle trattative, con conseguente possibilità di devolvere ad arbitri la controversia. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29188 del 21/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1173 corte cassazione 29188 2020 …...
Aggiudicazione di gara pubblica successivamente annullata o revocata – Cass. n. 28979/2020
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Aggiudicazione di gara pubblica successivamente annullata o revocata - Lesione dell'affidamento del privato aggiudicatario sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo - Domanda risarcitoria contro la P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato aggiudicatario di una gara per l'assegnazione di un pubblico servizio, successivamente annullata o revocata, il quale deduca la lesione dell'affidamento riposto sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, invocandosi l'accertamento, non della legittimità dell'aggiudicazione, ma della responsabilità civile della P.A. (avente natura contrattuale, secondo lo schema della responsabilità da "contatto sociale", o eventualmente ricondotta alla responsabilità extracontrattuale) per i danni derivanti dalle spese effettuate in funzione della partecipazione alla gara poi revocata, dalla rinuncia ad un utile di impresa e dalla perdita di altre "chances" economico-commerciali nell'ambito del mercato imprenditoriale. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28979 del 17/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1175 corte cassazione 28979 2020 …...
Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione - Cass. n. 26757/2020 (5)
Comunità' europea - direttive - Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - Somma percepita quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione - Necessità – Fondamento - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - risarcimento del danno - "compensato lucri cum danno". In tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrisposta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto istituto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circostanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di "conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, alla vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 corte cassazione 26757 2020 …...
Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento - Cass. n. 26757/2020 (3)
Comunità' europea - direttive - Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti – Esclusione - responsabilità' civile - amministrazione pubblica - In genere. L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 corte cassazione 26757 2020 …...
Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/800/CE - Risarcimento del danno - Cass. n. 26757/2020 (2)
Comunita' europea - direttive - Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Spettanza - Distinzione dal diritto all'indennizzo di cui al citato art. 12, paragrafo 2. - Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - In genere. In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità "contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege” dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226 corte cassazione 26757 2020 …...
Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Cass. n. 25865/2020
Notariato - responsabilita' professionale - Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Dovere di informazione sulla convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione - Fattispecie. In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte dell'inadempimento del mutuatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità del notaio per non aver accertato, con una propria perizia, l'elettiva consistenza dell'immobile - di un solo vano, anziché di tre - e, conseguentemente, il suo valore, insufficiente a garantire il credito della banca). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25865 del 16/11/2020 (Rv. 659786 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 responsabilità professionale notaio corte cassazione 25865 2020 …...
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Cass. n. 13283/2020
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale a corsi di specializzazione anteriori al 1983, a partire dal 1983 e dopo il 1991 - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento. In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13283 del 01/07/2020 (Rv. 658375 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_2042 corte cassazione 13283 2020 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01)
Contratto di ristorazione - Obbligo contrattuale di salvaguardia dell'incolumità fisica dell'avventore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - per fatto degli ausiliari In genere. Nel contratto di ristorazione (come in quello d'albergo o di trasporto) il ristoratore ha l'obbligo di garantire l’incolumità fisica dell’avventore quale effetto naturale del negozio ex art. 1374 c.c. derivante dall'art. 32 della Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui ha configurato la responsabilità contrattuale del ristoratore per le ustioni procurate ad un cliente da un cameriere che, dopo aver subito un urto, aveva rovesciato una pizza bollente sull'arto dell'avventore). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9997 del 28/05/2020 (Rv. 657746 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1173 …...
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8889 del 13/05/2020 (Rv. 657827 - 01)
Mancata o tardiva attuazione di direttiva comunitaria - Responsabilità dello Stato italiano - Sussistenza - Natura - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie. L'omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (nella specie, la direttiva n. 75/129/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi) dà luogo a una responsabilità contrattuale dello Stato per violazione di un obbligo "ex lege", di natura indennitaria per attività non antigiuridica, la quale, essendo soggetta alle ordinarie regole di risarcibilità del danno, richiede che l'attore provi la derivazione causale di quest'ultimo quale conseguenza dell'inadempimento. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8889 del 13/05/2020 (Rv. 657827 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020 (Rv. 657613 - 01)
Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo ampliativo - Affidamento ingenerato nel privato dal mero comportamento della P.A. - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa - Natura -Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza. Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8236 del 28/04/2020 (Rv. 657613 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01)
Procura speciale a vendere -Autenticazione del notaio – Violazione dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura - Responsabilità del notaio anche nei confronti del terzo interessato all'acquisto - Sussistenza - Fondamento. Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01)
Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale - Successiva emanazione di ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione dell’erogazione - Domanda di pagamento del corrispettivo e di rimborso dei costi sostenuti, per l’intero periodo dell’erogazione, proposta nei confronti del Comune dalla società fornitrice - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell'ente locale e sulla base dell'impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell'approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell'ambito della "negotiorum gestio" (stante l'impedimento dell'ente pubblico all'esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all'attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell'impugnazione del provvedimento d'urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l'oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 7641 del 01/04/2020 (Rv. 657524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2028, Cod_Civ_art_2031, Cod_Civ_art_2032, Cod_Civ_art_1173 …...
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6475 del 06/03/2020 (Rv. 657084 - 01)
Somme erroneamente confluite nel Fondo "rapporti dormienti" - Azione di restituzione - Legittimazione passiva - CONSAP s.p.a. - Sussistenza - Fondamento. L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della CONSAP s.p.a., cui è affidata la gestione delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6475 del 06/03/2020 (Rv. 657084 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1711, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1173 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - trasferimenti immobiliari - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 (Rv. 657212 - 01)
"Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento. Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 (Rv. 657212 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1705 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 26484/2019
Contratto preliminare di preliminare - Ammissibilità - Condizioni - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Violazione dell'accordo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale. La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26484 del 17/10/2019 (Rv. 655674 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2932 _____________________________________ Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 26484 2019 …...
Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Cass. n. 6727/2019
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Azione risarcitoria per inadempimento - Esperibilità da parte del promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione "pro indiviso", sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile, il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preliminare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri comproprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6727 del 08/03/2019 Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1101, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294 _____________________________________ Contratto Preliminare Compromesso Corte Cassazione 6727 2019 …...
Termine - prescrizione ordinaria decennale - Obbligazione della p.a. di comunicazione tempestiva al coltivatore di tabacco della quota di produzione ammessa al premio comunitario –
Prescrizione civile - termine - prescrizione ordinaria decennale - Obbligazione della p.a. di comunicazione tempestiva al coltivatore di tabacco della quota di produzione ammessa al premio comunitario – Inadempimento – Prescrizione decennale del credito risarcitorio del tabacchicoltore – Fondamento – Fattispecie. In tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, da parte dell'AIMA, dell'obbligo, di cui all'art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all'adempimento di un'obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all'attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la comunicazione, da parte dell'AIMA, dell'attestato di quota con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine prescritto integrasse illecito extracontrattuale e che, di conseguenza, il credito risarcitorio azionato dal coltivatore per non aver ricevuto alcun premio per il tabacco prodotto in misura eccedente la quota assentita fosse soggetto alla prescrizione quinquennale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4153 del 13/02/2019 Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218 …...
Trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - trattamento della persona - trattamento inumano - detenzione in condizioni non conformi all’art. 3 CEDU - rimedio ex art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - natura - conseguenze in tema di riparto dell’onere probatorio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018 In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018 …...
Obbligazioni "propter rem" - tipicità
Obbligazioni in genere - obbligazioni "propter rem" - requisiti - tipicità - sussistenza - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 15/10/2018 >>> Le obbligazioni "propter rem", al pari dei diritti reali, dei quali sono estrinsecazione, non sono una categoria di rapporti innominati, ma sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsti dalla legge. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, su tale punto, aveva confermato quella di primo grado, ravvisando nell'obbligazione di recintare un terrazzino con una ringhiera in ferro, prevista nel contratto di compravendita di un immobile, i caratteri dell'accessorietà e ambulatorietà, propri delle obbligazioni reali). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25673 del 15/10/2018 …...
Costituzione della repubblica - partiti politici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15497 del 13/06/2018
Rapporti tra gli associati nell’ambito delle associazioni non riconosciute - Partiti politici - Promessa di candidatura o di incarichi istituzionali - Spese sostenute dal militante per l’attività politica - Rimborso in caso di omessa candidatura – Esclusione - Fondamento. Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchè quest'ultimo non può pretendere nè il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nè il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L'attività politica, infatti, è improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l'attività dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti "concorrono" esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15497 del 13/06/2018   …...
Servitu' - "nemini res sua servit" - utilita' (nozione) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27321 del 17/11/2017
Patto di non concorrenza - Vincolo di natura personale - Vantaggio per l’azienda e non per il fondo - Equiparabilità alla servitù - Esclusione - Opponibilità agli acquirenti futuri - Limiti - Fattispecie. Il patto obbligatorio di non concorrenza, consistente in un vincolo di modo nell'utilizzo di un cespite immobiliare, astringe il soggetto che l'ha stipulato, ma non il suo avente causa; esso, per produrre effetti anche nei confronti del nuovo acquirente, deve essere specificamente richiamato nell'atto di acquisto del terzo, in quanto la realità di un vincolo può configurarsi solo ove sia ipotizzabile un rapporto tra fondi mentre l'esclusione della concorrenza è utile non al fondo acquistato ma all'azienda che l'acquirente esercita su esso cosicché deve escludersi la sussistenza di una servitù. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27321 del 17/11/2017   …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017
Domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria di dipendenti ASL - Successiva deduzione di differenti condotte ascritte a diversi dipendenti o strutture sanitarie facenti capo alla stessa ASL - Domanda nuova - Configurabilità. In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra "mutatio libelli", non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017   …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017
Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017
Violazione dell’obbligo di informazione del paziente - Danni risarcibili - Oneri di allegazione e prova - Contenuto. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessità di specifica prova, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16503 del 05/07/2017   …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017
Assegno bancario non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Disciplina e conseguenze - Responsabilità della banca - Sussistenza. L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017   …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016
Assegno bancario non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Disciplina e conseguenze - Responsabilità della banca - Sussistenza. L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione "ex lege". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016   …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - contratti della p.a. - responsabilità precontrattuale - In genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016
In tema di contratti conclusi con la P.A., l'eventuale responsabilità di quest'ultima, in pendenza dell'approvazione ministeriale, deve qualificarsi come precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., ed è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ex art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione sancito dall'art. 2946 c.c. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016   …...
Notariato - responsabilità professionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016
Stipula di mutuo bancario ipotecario - Relazione notarile - Mancata verifica della sussistenza di un vincolo sul bene - Responsabilità del notaio - Anche nei confronti della banca - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016   …...
Notariato - responsabilità professionale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016
Stipula di mutuo bancario ipotecario - Relazione notarile - Mancata verifica della sussistenza di un vincolo sul bene - Responsabilità del notaio - Anche nei confronti della banca - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016   …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015
Assegno bancario, di traenza o circolare non trasferibile - Banca negoziatrice - Responsabilità per avere consentito l'incasso a persona diversa dal beneficiario del titolo - Natura - Contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione dell'azione di risarcimento - Termine decennale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015 La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 della legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, sì da assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015   …...
Obbligazioni in genere - fonti delle obbligazioni – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25292 del 16/12/2015
Responsabilità per fatto lecito dannoso - Carattere eccezionale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a rapporti condominiali. La responsabilità per fatto lecito dannoso non ha carattere eccezionale poiché l'espressione «ordinamento giuridico» che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico», non si risolve in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti nominate (diverse dal contratto o dal fatto illecito), ma consente un'apertura all'analogia, ovvero alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento considerato nella sua interezza, complessità ed evoluzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tale principio riconoscendo, pur in difetto di un'espressa previsione normativa, un indennizzo in favore del condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25292 del 16/12/2015 …...
responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Medici specializzandi con iscrizione iniziale tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991 - Ristoro del pregiudizio - Azione generale di arricchimento - Spettanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014 In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), va escluso che a favore dei medici specializzandi (con iscrizione iniziale ai relativi corsi tra gli anni accademici 1983/1984 e 1990/1991) spetti - sia nei confronti dello Stato che dell'Università presso la quale avevano frequentato il corso - l'azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario, in quanto titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di adempimento delle direttive. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014 …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Indennizzo per obbligazione "ex lege" - Fondamento - Natura "contrattuale" dell'obbligazione in quanto non derivante da illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ma nascente da inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità. In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011   …...
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011
Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Indennizzo per obbligazione "ex lege" - Fondamento - Natura "contrattuale" dell'obbligazione in quanto non derivante da illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ma nascente da inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità. In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 cod. civ. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011   …...
Vendita - obbligazioni dei venditori - garanzia per i vizi della cosa venduta - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985
Ammissione dei vizi denunciati dal compratore e impegno del venditore e rimuoverli - ricognizione del proprio debito - configurabilità - effetti. Il venditore, il quale, ammettendo i vizi della cosa denunciati dal compratore, si impegni a rimuoverli direttamente, pone in essere una ricognizione del proprio debito di garanzia, in relazione al sottostante contratto, ai sensi ed agli effetti dello art. 1988 cod. civ..* Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3895 del 29/06/1985   …...
Obbligazioni in genere – promesse unilaterali – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975
Promessa di pagamento e ricognizione del debito - promessa di pagamento - effetti - conferma del preesistente debito - sussistenza - successione cumulativa o privativa nel debito – esclusione. La promessa di pagamento, di cui all'art 1988 cod civ, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioe, del precedente debitore). Tale successione puo, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge e, cioe, generalmente con la Forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt 2160, 2177 e 2560 cod civ e dalle norme sui titoli di credito). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. La SC ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/04/1975   …...

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