Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo I: dei beni Capo I: dei beni in generale Sezione I: dei beni nell'ordine corporativo Sezione II: dei beni immobili e mobili Sezione III: dei frutti Art.820. Frutti naturali e frutti civili.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 820. Frutti naturali e frutti civili.
1. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
2. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.
3. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
la giurisprudenza
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