Impugnazione di delibere assembleari societarie – Cass. n. 10433/2022Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Impugnazione di delibere assembleari societarie - Trasformazione di società di persone in società di capitali - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare, con cui è stata disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, è compromettibile in arbitri, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto non attiene a diritti indisponibili, ma riguarda i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, essendo necessario distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10433 del 31/03/2022 (Rv. 664564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0806, Cod_Civ_art_0808, Cod_Civ_art_0819
Corte
Cassazione
10433
2022 …...
Legittimazione alla creazione del vincolo in capo al conduttore – Cass. n. 20911/2021Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - Costituzione di vincolo pertinenziale tra cose - Accertamento del giudice di merito - Elementi caratterizzanti - Elementi oggettivo e soggettivo - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Legittimazione alla creazione del vincolo in capo al conduttore - Esclusione.
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_0819, Cod_Civ_art_1571
Corte
Cassazione
20911
2021 …...
Cortile condominiale - Trasformazione in area edificabile destinata alla realizzazione di autorimesse - Cass. Sent. 16070/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Cortile condominiale - Trasformazione in area edificabile destinata alla realizzazione di autorimesse - Regime proprietario di tali autorimesse - Condominialità - Fattispecie.
I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata all'installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e "pro indiviso", in favore di tutti i condomini).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 16070 del 14/06/2019 (Rv. 654086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_0819 …...
Pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo – Cass. 12731/2019Pertinenze cd. "urbane" - Ambito di estensione - Suppellettili, arredi e mobili - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze "urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale vincolo tra un immobile e due specchiere affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio e che l'atto di trasferimento dell'immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le specchiere).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12731 del 14/05/2019 (Rv. 653850 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0817 – Pertinenze
Cod. Civ. art. 0818 – Regime delle pertinenze
Cod. Civ. art. 0819 – Diritti dei terzi sulle pertinenze
Cod. Proc. Civ. art. 556 – Espropriazione di mobili insieme con immobili …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017Terrazza a livello di copertura dei sottostanti vani - Regime proprietario - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni.
La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - terrazze, lastrici solari, logge - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017Terrazza a livello di copertura dei sottostanti vani - Regime proprietario - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni.
La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20287 del 23/08/2017
CONDOMINIO
PARTI COMUNI
  …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - parziale – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28950 del 27/12/2011Aree di parcheggio pertinenti a fabbricati urbani adibiti a condominio - Vincolo di destinazione ex art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 - Inosservanza per effetto di atti di cessione a terzi delle relative aree - Conseguenze - Nullità parziale del contratto - Integrazione legale con riconoscimento del diritto reale d'uso in favore del condomino pretermesso - Misura del diritto d'uso - Delimitazione in base ai parametri normativi vigenti all'epoca dell'edificazione - Sussistenza.
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione ed anche nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio per parcheggio - nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, ai sensi della norma imperativa ed inderogabile di cui all'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art.18 della legge n. 765 del 1967 - non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio stesso, si ha nullità di tale contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione "ope legis" del contratto tramite riconoscimento di un diritto reale di uso di detto spazio in favore del condomino, nella misura corrispondente ai parametri della disciplina normativa applicabile per l'epoca dell'edificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28950 del 27/12/2011
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007Opposizione all'esecuzione del terzo - Beni mobili di arredo all'azienda - Rapporto pertinenziale con l'immobile - Esclusione - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'azienda dell'esecutato, il vincolo pertinenziale non è configurabile nei rapporti fra le componenti del complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una funzione unitaria. (Nella specie, relativa a una gru mobile - carroponte - non incorporata al suolo, la S.C., nel confermare il rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha escluso che detto macchinario costituisse pertinenza dell'immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007 …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - parziale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 03/10/2005Area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli - Vincolo pertinenziale - Locazione - Trasferimento del diritto all'uso dell'area - Clausole di esclusione - Nullità - Sostituzione "ope legis".
La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi; in caso di locazione, pertanto, il diritto del proprietario di un'unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli deve essere necessariamente trasferito al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi "ope legis" il trasferimento medesimo, attraverso la sostituzione di diritto delle clausole difformi con la norma imperativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 03/10/2005
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Beni - pertinenze - cessazione del vincolo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004Causa - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione, con atto volontario, della pertinenza in via separata - Configurabilità.
Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004 …...
Beni - pertinenze - in genere, differenze dalle cose composte – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11699 del 05/08/2002Vincolo pertinenziale nella locazione - Costituzione del vincolo - Legittimazione attiva - Fattispecie.
In tema di locazione, la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose locate (nella specie, tra un'appartamento ed alcuni locali adibiti ad autorimessa e cantina) spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario, restando affidata all'autonomia contrattuale delle parti (salvo il diverso effetto delle leggi urbanistiche) l'individuazione dell'entità dell'oggetto del contratto di locazione, se esso includa, cioè, oltre all'abitazione o all'immobile principale, anche altri accessori, dipendenze o pertinenze, sempre nell'ambito di un unico ed unitario rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11699 del 05/08/2002 …...
Beni - pertinenze - regime - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/01/2001Obbligo delle parti, nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle medesime, di riservare spazi di parcheggio, ai sensi dell' art. 18 legge 765/1967, definiti pertinenze, ai sensi degli artt. 817, 818, 819 cod. civ., dall' art. 26, n. 5, legge 47/1985 - Obbligo di sottoporre detti spazi al regime delle pertinenze - Esclusione - Autonomia di negoziazione, purché nel rispetto del vincolo, reale e pubblicistico, di destinazione - Sussistenza.
La definizione quali pertinenze, ex artt. 817, 818, 819 cod. civ., contenuta nell'art. 26, n. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con riguardo agli spazi per parcheggi che ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 - aggiuntivo dell' art. 41 "sexies" alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 - debbono essere riservati nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, non incide sul potere negoziale delle parti di disporre di dette aree separatamente dalla costruzione, e di sottoporle ad un regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/01/2001 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/07/1998Spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Configurabilità - Esclusione - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Ininfluenza - Godimento da parte dei proprietari delle unità abitative - Gratuità - Limiti.
La norma di cui all'art. 18 legge 765/67 la quale stabilisce che nelle nuove costruzione e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione degli spazi in questione al servizio delle unità abitative dei condomini, ma tale regime è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ultimo comma stabilisce che gli spazi anzidetti costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non comporta che le aree di parcheggio, fermo il vincolo di destinazione, rientrino fra le parti comuni dell'edificio, a norma dell'art. 1117 cod. civ. e tanto meno che il loro godimento da parte dei proprietari delle unità abitative debba essere gratuito ove esse siano rimaste di proprietà del costruttore o di un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/07/1998 …...