Mancata indicazione nell'atto di compravendita – Cass. n. 12866/2022Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - regime - accessorietà e separazioni (accessorium sequitur principale) - Accessori pertinenziali - Inclusione nel trasferimento del bene immobile - Mancata indicazione nell'atto di compravendita - Irrilevanza - Espressa volontà della loro esclusione - Necessità - Riconoscimento, nell'atto, del diritto di servitù di passo sulla pertinenza - Idoneità ad escludere la stessa dal trasferimento - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12866 del 22/04/2022 (Rv. 664614 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102
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Omessa menzione della relativa pertinenza nella nota di trascrizione – Cass. n. 1471/2022Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - accessori, frutti e pertinenze - Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - Vendita di immobile - Omessa menzione della relativa pertinenza nella nota di trascrizione - Successive alienazione e trascrizione della sola pertinenza - Conseguenze.
In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l’autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l’acquisto dell’immobile pertinenziale contro l’alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1471 del 18/01/2022 (Rv. 663769 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818
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Legittimazione alla creazione del vincolo in capo al conduttore – Cass. n. 20911/2021Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - Costituzione di vincolo pertinenziale tra cose - Accertamento del giudice di merito - Elementi caratterizzanti - Elementi oggettivo e soggettivo - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Legittimazione alla creazione del vincolo in capo al conduttore - Esclusione.
L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili - che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione - presuppone l'esistenza, oltre che di un unico proprietario, di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni. Ne consegue che siffatto vincolo non può essere costituito dal conduttore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20911 del 21/07/2021 (Rv. 662050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_0819, Cod_Civ_art_1571
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Espropriazione per pubblica utilità - Miniera - Valutazione ai fini dell'indennizzo – Cass. n. 28651/2020Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Espropriazione per pubblica utilità - Miniera - Valutazione ai fini dell'indennizzo - Classificazione agricola o edificatoria - Esclusione - Serio ristoro in relazione alle caratteristiche del bene - Necessità - Fattispecie.
L'indennizzo per l'espropriazione delle miniere si sottrae alla rigida dicotomia normativa tra suoli agricoli ed edificatori, dovendo essere determinato, attesa la peculiare natura produttiva di detti beni - i quali sono utilizzabili non per quel che si può su di essi costruire (aree edificabili) o dal loro soprassuolo trarre (aree agricole) -, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione dei medesimi e, quindi, sulla base del riferimento ai proventi che l'espropriato sarebbe stato in grado di ricavare per effetto dell'esercizio dell'attività estrattiva qualora il bene non gli fosse stato espropriato, oppure ragguagliato alle capacità estrattive dell'area e, quindi, al reddito prodotto e producibile per tutto il tempo della prevista utilizzazione del materiale, sino all'estinzione del giacimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui ha confermato che alla società espropriata, proprietaria del suolo sovrastante, non dovesse essere riconosciuto un indennizzo per la perdita della possibilità di sfruttare un pozzo minerario, perché la società non era la titolare della concessione per l'esercizio dell'attività mineraria).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28651 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818
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Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - cessazione del vincolo - Cass. n. 5060/2020Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un vincolo pertinenziale - Legittimità - Esclusione.
BENI
PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE
CESSAZIONE DEL VINCOLO
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020 (Rv. 657264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1108
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Cortile condominiale - Trasformazione in area edificabile destinata alla realizzazione di autorimesse - Cass. Sent. 16070/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Cortile condominiale - Trasformazione in area edificabile destinata alla realizzazione di autorimesse - Regime proprietario di tali autorimesse - Condominialità - Fattispecie.
I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata all'installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e "pro indiviso", in favore di tutti i condomini).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 16070 del 14/06/2019 (Rv. 654086 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_0819 …...
Pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo – Cass. 12731/2019Pertinenze cd. "urbane" - Ambito di estensione - Suppellettili, arredi e mobili - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze "urbane" e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale; sicché, di regola, va esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di tale vincolo tra un immobile e due specchiere affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio e che l'atto di trasferimento dell'immobile aveva consapevolmente escluso che la vendita riguardasse anche le specchiere).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12731 del 14/05/2019 (Rv. 653850 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0817 – Pertinenze
Cod. Civ. art. 0818 – Regime delle pertinenze
Cod. Civ. art. 0819 – Diritti dei terzi sulle pertinenze
Cod. Proc. Civ. art. 556 – Espropriazione di mobili insieme con immobili …...
Pertinenze, differenze dalle cose composte - regime - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - regime - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019
Contratto di locazione - Pertinenze - Esclusione - Condizioni.
Il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze, con la conseguenza che la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del relativo vincolo, pur ove possa apparire ragionevole l'utilità della cosa accessoria rispetto a quella principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2976 del 31/01/2019
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Rapporto stabilito tra i due proprietariBeni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - soggetto legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra - requisiti - proprietario di entrambe le cose - necessità - difetto - rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari - necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27636 del 30/10/2018
>>> La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27636 del 30/10/2018 …...
Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitativeBeni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22154 DEL 12/09/2018
La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante.
L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.
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Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - tra immobile e immobile - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20712 del 04/09/2017Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale in genere - Bene comune goduto in maniera più proficua ed intensa da parte di un condomino - Instaurazione di un rapporto di natura pertinenziale rispetto all'unità immobiliare di proprietà esclusiva - Esclusione - Proprietà condominiale - Sussistenza - Derogabilità - Condizioni. Interpretazione clausola regolamento condominiale c.d. contrattuale attributiva uso esclusivo di area comune ad uno o più comproprietari - Criteri - Rilevanza godimento di fatto del bene comune da parte del singolo comunista al fine di accertare instaurazione rapporto di natura pertinenziale in favore di unità immobiliare di sua proprietà esclusiva - Negazione.
Al fine di accertare se l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all'edificio di tutti i partecipanti, sia attribuito ad uno o più condomini, è irrilevante la circostanza che l'area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, occorrendo all'uopo un titolo di fonte negoziale (ravvisabile nel regolamento condominiale c.d. contrattuale) che conferisca al bene natura pertinenziale e la cui interpretazione presuppone un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20712 del 04/09/2017
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Patrimonio dello stato e degli enti pubblici - beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto - edifici destinati al culto cattolico – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10481 del 21/05/2015Riconoscimento della personalità della chiesa ex conventuale - Effetti - Trasferimento del complesso pastorale - Rettoria - Inclusione.
Il riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale, ai sensi dell'art. 29, lett. a, del Concordato del 1929, comporta l'automatico trasferimento dal Fondo edifici di culto all'ente-chiesa del complesso immobiliare distinto dall'unitarietà funzionale religioso-pastorale, inclusa la rettoria, quale pertinenza dell'edificio-chiesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10481 del 21/05/2015 …...
esecuzione forzata - pignoramento - effetti - estensione ad accessori, frutti e pertinenze - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11272 del 21/05/2014Estensione del pignoramento alle pertinenze ex art. 2912 cod. civ. - Immobile dotato di dati catastali propri ed esclusivi - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11272 del 21/05/2014
La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell'espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11272 del 21/05/2014
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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7183 del 10/04/2015Esercizio della prelazione con riferimento a fabbricato rurale - Condizioni - Vincolo pertinenziale con l'impresa agraria e disponibilità del bene in base all'originario contratto - Fattispecie.
Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché dell'art. 7, legge 14 agosto 1971, n. 817, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7183 del 10/04/2015 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - titolo contrario – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015Scale e pianerottoli - Rampe di accesso al lastrico solare - Presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 1, cod. civ. - Sussistenza - Titolarità esclusiva del comproprietario autore materiale delle opere - Esclusione - Fondamento.
Negli edifici in condominio, le scale con i relativi pianerottoli, che insistano, nella specie, su un ballatoio e servano da accesso al lastrico solare comune, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, tra le parti che devono presumersi comuni, in forza dell'art. 1117, n. 1 cod. civ., a nulla rilevando che le suddette opere siano state materialmente realizzate da uno solo degli originari comproprietari, valendo tale circostanza solo a giustificare la pretesa dello stesso a vedersi riconoscere dagli altri condomini un contributo per le spese di installazione e manutenzione dei manufatti, e non quale titolo idoneo ad attribuirne la proprietà esclusiva al loro autore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 04/03/2015
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Beni - pertinenze - cessazione del vincolo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18651 del 05/08/2013 Per atto volontario del proprietario già alienante della cosa principale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La cessazione del vincolo pertinenziale non può avvenire per un atto di volontà del proprietario che abbia già trasferito la cosa principale, sicché l'alienazione a terzi della cosa accessoria (nella specie, vano corridoio) non è opponibile all'anteriore acquirente della cosa principale (nella specie, unità immobiliare servita dal corridoio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18651 del 05/08/2013
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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22331 del 26/10/2011Cortile interno a fabbricato - Natura pertinenziale - Esclusione - Valutazione autonoma ai fini della determinazione dell'indennità - Esclusione - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il cortile interno al fabbricato, che sia privo di autonomia catastale e reddito dominicale, non costituisce pertinenza e, pertanto, non è suscettibile di valutazione autonoma ai fini della determinazione dell'indennità: esso, infatti, è connesso alla costruzione in virtù di un vincolo più pregnante di quello pertinenziale, costituendo la parte di un tutto e dando luogo a cosa composta con la costruzione che affaccia su di esso, senza di che non avrebbe luce ed aria, laddove la pertinenza, dotata di una propria autonomia, può essere destinata a servizio e ad ornamento della cosa principale, senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22331 del 26/10/2011 …...
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16914 del 02/08/2011Destinazione oggettiva e funzionale di una cosa al servizio dell'altra - Destinazione operata dal proprietario - Esclusione del vincolo pertinenziale ad opera dell'originario proprietario della cosa principale ed accessoria - Sussistenza dell'utilità della cosa accessoria rispetto alla principale - Irrilevanza - Fattispecie.
La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima. Per converso, la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale, pur ove possa apparire ragionevole l'utilità di quella accessoria rispetto alla principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva espresso il convincimento che la cantina oggetto di causa fosse stata sempre in rapporto pertinenziale con il solo appartamento posto al piano terreno dell'edificio, non risultando alcuna volontà dei proprietari di modificare l'originario vincolo, estendendolo all'intero edificio).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16914 del 02/08/2011 …...
Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo - casa e azienda del debitore (limiti probatori) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007Opposizione all'esecuzione del terzo - Beni mobili di arredo all'azienda - Rapporto pertinenziale con l'immobile - Esclusione - Fattispecie.
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal proprietario dell'immobile in cui ha sede l'azienda dell'esecutato, il vincolo pertinenziale non è configurabile nei rapporti fra le componenti del complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una funzione unitaria. (Nella specie, relativa a una gru mobile - carroponte - non incorporata al suolo, la S.C., nel confermare il rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, ha escluso che detto macchinario costituisse pertinenza dell'immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 09/02/2007 …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - parziale – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 03/10/2005Area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli - Vincolo pertinenziale - Locazione - Trasferimento del diritto all'uso dell'area - Clausole di esclusione - Nullità - Sostituzione "ope legis".
La speciale normativa urbanistica che prescrive la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi; in caso di locazione, pertanto, il diritto del proprietario di un'unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli deve essere necessariamente trasferito al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi "ope legis" il trasferimento medesimo, attraverso la sostituzione di diritto delle clausole difformi con la norma imperativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 03/10/2005
NULLITA' DEL CONTRATTO
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Beni - pertinenze - cessazione del vincolo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004Causa - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione, con atto volontario, della pertinenza in via separata - Configurabilità.
Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004 …...
Beni - mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 11/11/2002Da iscriversi in pubblici registri - Mancata iscrizione - Conseguenze - Acquisto della relativa proprietà - Acquisto ex art. 1153 cod. civ. - Legittimità - Conseguenze - Fattispecie in tema di vendita di autoveicoli.
Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art.1153 cod. civ., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art.818 cod. civ., vengono "ipso facto" acquistate dal proprietario della cosa principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 11/11/2002 …...
Beni - pertinenze - in genere, differenze dalle cose composte – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11699 del 05/08/2002Vincolo pertinenziale nella locazione - Costituzione del vincolo - Legittimazione attiva - Fattispecie.
In tema di locazione, la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose locate (nella specie, tra un'appartamento ed alcuni locali adibiti ad autorimessa e cantina) spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario, restando affidata all'autonomia contrattuale delle parti (salvo il diverso effetto delle leggi urbanistiche) l'individuazione dell'entità dell'oggetto del contratto di locazione, se esso includa, cioè, oltre all'abitazione o all'immobile principale, anche altri accessori, dipendenze o pertinenze, sempre nell'ambito di un unico ed unitario rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11699 del 05/08/2002 …...
Beni - pertinenze - regime - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/01/2001Obbligo delle parti, nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle medesime, di riservare spazi di parcheggio, ai sensi dell' art. 18 legge 765/1967, definiti pertinenze, ai sensi degli artt. 817, 818, 819 cod. civ., dall' art. 26, n. 5, legge 47/1985 - Obbligo di sottoporre detti spazi al regime delle pertinenze - Esclusione - Autonomia di negoziazione, purché nel rispetto del vincolo, reale e pubblicistico, di destinazione - Sussistenza.
La definizione quali pertinenze, ex artt. 817, 818, 819 cod. civ., contenuta nell'art. 26, n. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con riguardo agli spazi per parcheggi che ai sensi dell'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 - aggiuntivo dell' art. 41 "sexies" alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 - debbono essere riservati nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, non incide sul potere negoziale delle parti di disporre di dette aree separatamente dalla costruzione, e di sottoporle ad un regime diverso da quello delle pertinenze, purché sia rispettato il vincolo, pubblicistico e di natura reale, di destinazione a parcheggio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 341 del 11/01/2001 …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/07/1998Spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Configurabilità - Esclusione - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Ininfluenza - Godimento da parte dei proprietari delle unità abitative - Gratuità - Limiti.
La norma di cui all'art. 18 legge 765/67 la quale stabilisce che nelle nuove costruzione e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione degli spazi in questione al servizio delle unità abitative dei condomini, ma tale regime è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ultimo comma stabilisce che gli spazi anzidetti costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non comporta che le aree di parcheggio, fermo il vincolo di destinazione, rientrino fra le parti comuni dell'edificio, a norma dell'art. 1117 cod. civ. e tanto meno che il loro godimento da parte dei proprietari delle unità abitative debba essere gratuito ove esse siano rimaste di proprietà del costruttore o di un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7498 del 30/07/1998 …...