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0801. Revocazione per ingratitudine

Art.801. Revocazione per ingratitudine.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Competenza della sezione specializzata in materia di impresa – Cass. n. 22341/2020
Competenza civile - regolamento di competenza - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Criterio di individuazione - Controversia avente ad oggetto la revocazione di una donazione di partecipazioni sociali - Esclusione. Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l’attore lamenti, ai sensi dell'art. 801 c.c., la violazione degli obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino del tutto estranee. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22341 del 15/10/2020 (Rv. 659429 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0801, Cod_Proc_Civ_art_045 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 22341 2020 …...
Donazione - revocazione per ingratitudine - ingiuria grave
Donazione - Revoca per ingratitudine - Nozione di "ingiuria grave" ex art. 801 c.c. - Comportamento legittimo del donatario - Rilevanza - Esclusione -  - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018 L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018 revocazione per ingratitudine   …...
Donazione - revocazione per ingratitudine - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016
Ingiuria grave - Nozione - Fattispecie. L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016 revocazione per ingratitudine   …...
Donazione - revocazione per ingratitudine - azione - legittimazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 13/12/1979
Azione di annullamento della donazione per incapacità o per vizio della volontà del donante - legittimazione del soggetto deducente la potenzialità lesiva dei suoi diritti successori insita nell'atto di liberalità - esclusione. L'Azione di revocazione della donazione (per ingratitudine, ai sensi dell'art 801 cod civ) e quella di annullamento della medesima (ai sensi dell'art 775 cod civ o per vizio di volontà del donante) spettano unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Pertanto, non e legittimato ad esperirle - difettando anche d'interesse ad agire, requisito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia - il soggetto (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l'atto di liberalità lede suoi futuri diritti successori. ( V 814/76, mass n 379467).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6504 del 13/12/1979 revocazione per ingratitudine   …...

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